ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17128

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 672 del 25/07/2012
Firmatari
Primo firmatario: BARBATO FRANCESCO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 25/07/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 25/07/2012
Stato iter:
18/12/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 18/12/2012
DI PAOLA GIAMPAOLO MINISTRO - (DIFESA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 18/12/2012

CONCLUSO IL 18/12/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-17128
presentata da
FRANCESCO BARBATO
mercoledì 25 luglio 2012, seduta n.672

BARBATO. -
Al Ministro della difesa.
- Per sapere - premesso che:

Fulvio Pazzi, nato a Napoli l'8 marzo 1982, è stato arruolato nel 2000 nei Lancieri di Novara (Udine) con la qualifica di esploratore blindo leggera, in qualità di volontario in ferma annuale;

è stato inquadrato nella missione delle Nazioni Unite Sfor;

è partito con destinazione militare Bosnia Erzegovina nel 2000 nell'Operazione Nato «Joint Force»;

al ritorno (2001) dalla citata missione nel Paese Balcanico il militare si è ammalato di tumore, precisamente linfoma non Hodgkin ed è morto a soli 21 anni il 24 agosto 2003;

nel giugno 2012 diverse testate locali e nazionali riferiscono della richiesta da parte della madre del giovane militare che il proprio figlio venga riconosciuto come «vittima di guerra» in luogo dell'inquadramento avvenuto il 20 marzo 2012 di «vittima del dovere equiparato», che - per la mamma, Teresa Ruocco offende la memoria del militare;

il 5 giugno 2012 la signora Ruocco nel lancio Ansa - 5 giugno 2012 dichiara; «Chi muore in quelle che chiamano missioni di pace per mano del nemico è uguale a chi la vita l'ha persa in un letto d'ospedale devastato da una malattia contratta per l'esposizione all'uranio impoverito dal quale doveva essere difeso, non devono esserci differenze». «Anzi, - aggiunge - chi parte per le missioni all'estero sa di dovere affrontare un nemico ben definito, è stato finanche addestrato per questo. Mio figlio, e tutti gli altri militari italiani che hanno subito la sua stessa sorte, si sono recati in guerra ignorando a cosa si stavano esponendo e chi doveva proteggerli non lo ha fatto». «Non è una battaglia legata al trattamento finanziario quella che sto portando avanti - conclude - ma una battaglia affinché venga fatta giustizia perché mio figlio non può essere considerato alla stregua di un morto di serie "B" e affinché quello che gli è accaduto non accada più»;

la vicenda si lega alla tristemente nota storia dell'«uranio impoverito»;

in Bosnia risulterebbero stati lanciati da aerei Nato oltre 10 mila proiettili all'uranio impoverito;

i rischi dell'uranio impoverito in Bosnia sono stati confermati a suo tempo anche dal Ministro della salute, professor Sirchia, che ha emanato due decreti legati alla pericolosità della presenza di uranio in derrate alimentari provenienti dai Balcani;

il militare Pazzi è stato esposto alle nanoparticelle emanate dagli obiettivi colpiti con armi all'uranio impoverito;

inoltre, lo stesso era privo di misure di protezione;

la necessità di adottare delle misure di protezione era apparsa evidente già nella missione in Somalia (1992-1994) dove gli Usa avevano impartito rigorose disposizioni di protezione il 14 ottobre 1993;

in seguito, norme di protezione erano state emanate dalla Kfor (la forza multilaterale nei Balcani) già dal 22 novembre 1999;

il militare napoletano aveva eseguito operazioni di vigilanza alle infrastrutture militari e di controllo dell'ordine pubblico ai check-point a cui risulta essere stato destinato;

agli inizi per il caso Pazzi era già stata riconosciuta la «causa di servizio» cioè la dipendenza della malattia da fatto di servizio (tanto che venne assegnato un trattamento pensionistico alla madre);

una causa di servizio già riconosciuta ma che poi è stata negata;

il lancio Ansa (del 19 luglio 2012) così recita: «I dinieghi ai risarcimenti per militari e civili che si sono trovati in zone ad alto rischio ambientale, zone contaminate da uranio impoverito e nanoparticelle di metalli pesanti, sono tutti errati e da rifare». È quanto sottolinea Falco Accame, presidente dell'Associazione assistenza vittime arruolate nelle forze armate, che aggiunge: «si basano, infatti, sull'esistenza o meno di un nesso di causa-effetto di tipo deterministico tra la malattia (tumori) e la loro possibile causa. Nei tribunali civili, invece, in procedimenti giudiziari riguardanti risarcimenti da malattie tumorali, viene da sempre adottato, dato che i tumori possono derivare da molteplici cause, il criterio probabilistico, più esat-tamente definito nei termini del "più probabile che non"» -:

quali motivi ostino al riconoscimento del militare Fulvio Pazzi quale vittima di guerra in luogo di «vittima del dovere equiparato» (legge n. 466 del 1980 e legge 308 del 1981), se non ritenga il Ministro di intervenire per fare chiarezza sul caso esposto per adottare le misure urgenti per ristabilire equità su un inquadramento che ferisce il sentimento dei familiari di questo giovane militare. (4-17128)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata martedì 18 dicembre 2012
nell'allegato B della seduta n. 735
All'Interrogazione 4-17128 presentata da
FRANCESCO BARBATO

Risposta. - Il lanciere F.P., arruolatosi quale volontario in ferma annuale il 24 maggio 2000, ha partecipato alla missione Nato «Joint Force» in Bosnia Herzegovina dal 24 novembre 2000 al 5 marzo 2001 ed è deceduto a causa della patologia «linfoma non-hodgkin» il 24 agosto 2003.
Con decreto ministeriale 1o ottobre 2009, n. 357, alla madre del giovane è stato conferito il trattamento ordinario tabellare di reversibilità e, successivamente, a seguito di specifiche istanze prodotte dalla signora, volte ad ottenere i benefici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 (articoli da 1078 a 1084) sono stati attribuiti, quale superstite di vittima «equiparata» alle vittime del dovere:

la speciale elargizione, nella misura di 220.221,70 euro;

l'assegno vitalizio pari a 258,23 euro mensili, nonché lo speciale assegno vitalizio pari a 1.033,00 euro mensili (soggetti a perequazione automatica).
Si osserva che, pur essendo stato riconosciuto il diritto alla speciale elargizione, ai sensi dell'articolo 1079 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 (malattie uranio-correlate) non si è, tuttavia, proceduto alla liquidazione del beneficio stesso, in quanto, in applicazione dell'art. 1084, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 è previsto il divieto di cumulo tra la speciale elargizione in questione e quella che è stata, invece, attribuita ai sensi delle norme vigenti in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere e categorie ad esse equiparate.
Ciò premesso, riguardo ai motivi ostativi al conferimento dello status - presumibilmente - di «vittima del dovere» (non già, di «vittima di guerra» - come riportato nell'atto in titolo - status riservato ai militari deceduti per causa di servizio di «guerra» o attinente alla «guerra») in luogo di «equiparato», si precisa che, nel caso specifico, non è possibile applicare la normativa richiamata dall'interrogante.
Ai sensi, infatti, dell'articolo 1895, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 66 del 2010, recante il codice dell'ordinamento militare (nel quale è confluito l'articolo 6, comma 3, della legge n. 308 del 1981) e dell'articolo 3 della legge n. 466 del 1980, la speciale elargizione compete ai militari, appartenenti alle diverse categorie, che risultino deceduti «in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta, riportate nell'adempimento del servizio» (vittime del servizio), «oppure deceduti o divenuti permanenti invalidi in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in servizio di ordine pubblico ovvero in operazioni di soccorso o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari» (vittime del dovere, categoria, questa ridefinita dall'articolo 1, comma 563, della legge n. 266 del 2005).
Poiché la dolorosa vicenda del lanciere F.P. non rientra in alcune, di queste due tipologie, si è applicata la legge n. 266 del 2005 che, all'articolo 1, comma 562 - nell'estendere progressivamente in favore delle «vittime del dovere» i benefici già previsti per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata - ha introdotto la categoria dei soggetti definiti tecnicamente «equiparati» (articolo 1 comma 564), considerando tali coloro che «abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative».
Nella fattispecie in esame è stata applicata, altresì, la disciplina introdotta dall'articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 228 del 2010 convertito in legge che ha modificato gli articoli 603 e 1907 del decreto legislativo, n. 66 del 2010 (indennizzi al personale italiano che abbia contratto infermità o patologie tumorali per le particolari condizioni ambientali od operative o per l'esposizione a particolari fattori di rischio), emanata, tra l'altro, nell'ottica di rendere più ampio il criterio di accertamento (condizioni ambientali od operative anziché esposizione e utilizzo dell'uranio impoverito e dispersione di nano particelle) posto a base del riconoscimento del nesso di causalità, rendendo meno «stringenti» le condizioni sottostanti l'attribuzione dell'indennizzo.
Il legislatore è, dunque, intervenuto nel tempo per assicurare specifica tutela a diverse categorie di soggetti in relazione a differenti tipologie di eventi, allorché si sono presentate le varie situazioni cui far fronte; ciò, allo scopo di fornire adeguate risposte alle vittime e alle loro famiglie.
Concludendo, non si ritiene possibile, in considerazione di quanto finora esposto, porre in atto quanto richiesto dall'interrogante, non essendoci i presupposti per i quali si possa conferire lo status di «vittima del dovere».

Il Ministro della difesa: Giampaolo Di Paola.