ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17126

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 672 del 25/07/2012
Firmatari
Primo firmatario: PICCOLO SALVATORE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 25/07/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 25/07/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-17126
presentata da
SALVATORE PICCOLO
mercoledì 25 luglio 2012, seduta n.672

PICCOLO. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

è stato indetto, per l'anno 2012, un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 750 allievi della Guardia di finanza, riservato, ai sensi dell'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (cosiddetto «VFP1») o quadriennale (cosiddetto «VFP4») ovvero in rafferma annuale (cosiddetta «VFP1T») delle Forze armate;

il limite di età per la partecipazione a tale concorso, fissato all'articolo 2, primo comma, lettera c) consente la partecipazione al concorso a coloro che «non abbiano superato, alla data del 1° gennaio 2012, il ventiseiesimo anno di età. Il limite massimo di età è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato fino alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande e, comunque, non superiore a tre anni»;

tale previsione trova origine nel dettato normativo del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, «Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza», che all'articolo 6, primo comma, lettera b) prevede che al concorso possano essere ammessi i giovani con età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26;

contemporaneamente è stato indetto un concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 1.886 allievi carabinieri effettivi, riservato, ai sensi dell'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari delle Forze armate in ferma prefissata di un anno (VFP1) o quadriennale (VFP4) ovvero in rafferma annuale (VFP1T);

il limite di età per la partecipazione a tale concorso, fissato all'articolo 2, primo comma, lettera c) consente la partecipazione al concorso a coloro che, «non abbiano superato il trentesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda indicato nell'articolo 3, cioè siano nati dopo il 26 marzo 1982 compreso»;

appare singolare e incomprensibile la previsione di un differente limite di età per il reclutamento nella Guardia di finanza (non superiore al ventiseiesimo anno di età) e per quello nell'Arma dei carabinieri (non superiore al trentesimo anno di età), elevabile al massimo di tre anni in ragione del periodo di servizio già prestato;

peraltro, la legge n. 127 del 15 maggio 1997, all'articolo 3, comma 6, prevede che «la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connessi alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione»;

non sembra all'interrogante che, nel caso della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri, «la natura del servizio e le oggettive necessità» siano talmente differenti da giustificare una così vistosa diversità nel limite massimo di età per l'accesso al reclutamento;

la minore età per la partecipazione al concorso nella Guardia di finanza, rispetto a quella per la partecipazione al concorso nell'Arma dei carabinieri, ha creato una situazione di assoluta disparità che, apparendo manifestamente iniqua, suscita fondate perplessità e disagio in molti giovani che, dopo aver espletato un periodo di ferma, hanno maturato una legittima aspettativa di poter accedere al pubblico concorso per il reclutamento -:

se il Ministro sia a conoscenza di quanto sopra esposto e non ritenga di intervenire, nell'ambito delle sue competenze e con gli strumenti che ritiene più idonei, per uniformare l'età di accesso al concorso allievi finanzieri della Guardia di finanza a quello del concorso per allievi carabinieri effettivi, sanando così un'incomprensibile disuguaglianza e consentendo l'estensione delle opportunità di partecipazione. (4-17126)