ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17103

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 671 del 24/07/2012
Firmatari
Primo firmatario: ROSATO ETTORE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 24/07/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 24/07/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-17103
presentata da
ETTORE ROSATO
martedì 24 luglio 2012, seduta n.671

ROSATO. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

le commissioni, di massimo scoperto sono i corrispettivi, calcolati in misura percentuale ai tasso convenuto sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento, dovuti dal cliente al quale l'istituto bancario ha concesso un fido bancario;

l'articolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge del 28 gennaio 2009, n. 2, ha previsto alcuni, vincoli per l'applicazione delle clausole contrattuali aventi ad oggetto le commissioni di massimo scoperto, disponendo, in sintesi, che queste non potessero essere applicate per situazioni di scoperto del conto per un periodo continuativo inferiore ai 30 giorni e in assenza di fido;

alcuni istituti bancari hanno, però, istituito alcune nuove voci di spesa di gestione del fido, diversamente denominate, che si applicano in riferimento anche al caso di saldo negativo per un periodo inferiore ai 30 giorni e, talvolta, persino alle situazioni di inutilizzo di fido bancario;

l'ammontare di questa nuova spesa di gestione del fido è spesso persino superiore a quello della vecchia commissione di massimo scoperto, anche in caso di nessun utilizzo del fido nel trimestre di riferimento;

l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha censurato queste discipline in una nota del 29 dicembre 2009 e ha appurato «che sia per gli affidamenti che per gji scoperti transitori di conto corrente, successivamente all'entrata in vigore dell'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito con modificazioni in legge n. 2 dei 2009, si è verificato un innalzamento dei costi per i correntisti»;

i comportamenti che le banche hanno adottato nel tentativo di reintegrare a carico della clientela esistente, con voci di addebito a nuovo e diverso titolo, gli introiti forniti dalla abolita commissione di massimo scoperto, dovrebbero comunque cadere anch'esse sotto la sanzione della legge;

in questo momento nel quale molte aziende si trovano ad avere difficoltà di liquidità, dovute anche ai ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione, è naturale che esse ricorrano ancor di più a fidi bancari;

limitazioni o troppo onerose spese di gestione del fido, a maggior ragione se riproducono una situazione che è stata esclusa, dalla legge, risultano fortemente penalizzanti e ingiustificabili -:

di quali elementi disponga in merito al fenomeno descritto in premessa, con particolare riferimento all'eventuale introduzione, a diverso titolo e con diversa denominazione, di una voce di spesa simile alla abolita commissione di massimo scoperto e se ritenga di assumere iniziative normative per sanzionare questa pratica;

quali iniziative, per quanto di competenza, il Governo intenda promuovere, per accertare che vi sia una applicazione sostanziale della norma che ha abrogato le commissioni di massimo scoperto.
(4-17103)