BITONCI e MONTAGNOLI. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:
il decreto-legge n. 201 del 2011 ha anticipato al 2012 l'entrata in vigore dell'imposta municipale propria (IMU), prevista dal decreto legislativo n. 23 del 2011 recante «Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale», e che rivede numerosi aspetti dell'imposta medesima, a partire dal 50 per cento degli introiti provenienti dal gettito ICI (IMU) sulla seconda casa e sugli altri immobili non definibili come abitazione principale viene destinato allo Stato;
in diversi casi, la differenza tra il gettito atteso dallo Stato dalla nuova imposta, e che viene iscritto a bilancio dagli enti locali, e il gettito stimato dai comuni che avevano già predisposto le proprie proiezioni, è estremamente elevato da apparire ingiustificato anche in considerazione del fatto che le previsioni di entrata imputabili all'imposta municipale propria e stimate dalle amministrazioni comunali sono molto affidabili e concrete;
a seguito delle modifiche apportate al medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, il pagamento della prima rata dell'imposta è avvenuto a giugno utilizzando le aliquote base, ovvero 0,4 per cento per la prima abitazione e 0,76 per le seconde, al fine di verificare l'andamento del gettito complessivo stimato così che, qualora esso sia inferiore alle attese, possano essere riviste, da parte del Governo, le medesime aliquote;
organi di stampa nazionale (Sole 24 ore di domenica 22 luglio 2012) riportano la notizia secondo la quale nell'analisi del gettito dell'IMU per ciascun comune, e predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, in numerosi casi, soprattutto di comuni del Sud-Italia, si evidenzino marcate differenze tra il gettito incassato e la base imponibile, tanto elevate da non essere giustificate -:
se non ritenga opportuno analizzare dettagliatamente il gettito IMU incassato con la prima rata da ciascun comune, sia per quanto concerne la quota di parte comunale, sia per quanto attiene la parte erariale, verificando la congruenza tra il gettito incassato e il gettito stimato con i dati di base imponibile al fine di evidenziare eventuali comportamenti elusivi. (4-17093)