ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17091

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 671 del 24/07/2012
Firmatari
Primo firmatario: TURCO MAURIZIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 24/07/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BELTRANDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 24/07/2012
BERNARDINI RITA PARTITO DEMOCRATICO 24/07/2012
FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA PARTITO DEMOCRATICO 24/07/2012
MECACCI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 24/07/2012
ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 24/07/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24/07/2012
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 27/07/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 26/10/2012

SOLLECITO IL 06/12/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-17091
presentata da
MAURIZIO TURCO
martedì 24 luglio 2012, seduta n.671

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. -
Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della difesa.
- Per sapere - premesso che:

la Suprema corte di cassazione - ufficio del massimario e del ruolo - con la relazione tematica del 7 luglio 2012, nell'ambito del paragrafo 7 - La giurisprudenza CEDU: rassegna ragionata di casi in materia di diritto del lavoro, diritto sindacale e diritto della previdenza ed assistenza sociale - al punto 7.7 affronta il tema delle «Libertà sindacali» sottolineando che la «[...] sentenza resa dalla Corte, ove la Grand Chambre ha fissato i contenuti del diritto protetto dall'articolo 11 della Convenzione. La Corte ha intanto precisato che la possibilità di eventuali restrizioni per i membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato di cui all'articolo 11 va interpretata restrittivamente e deve essere limitato all'esercizio di tali diritti, e non può estendersi al diritto di organizzarsi. Nell'interpretare la norma nazionale restrittivamente la Corte ha fatto riferimento agli strumenti internazionali più rilevanti ed alla pratica degli Stati europei, secondo un indirizzo ormai consolidato[...]. La Corte ha così concluso che i dipendenti dell'amministrazione pubblica non potevano essere esclusi dal campo di applicazione dell'articolo 11, e che al più le autorità nazionali avrebbero potuto imporre "restrizioni legali", in conformità all'articolo 11 § 2. In particolare, la Corte ha affermato che l'articolo 11 § 1 presenta la libertà sindacale come una forma o un aspetto particolare della libertà di associazione [...]. La Corte ha rilevato inoltre che se l'articolo 11 è destinato essenzialmente a proteggere l'individuo da interferenze arbitrarie da parte delle autorità pubbliche nell'esercizio dei diritti in essa sanciti, esso può comportare anche l'obbligo positivo di assicurare il godimento di tali diritti. Secondo la disposizione dell'articolo 11, l'ingerenza dello Stato nel godimento del diritto protetto è consentita solo se "prevista dalla legge", persegue uno o più scopi legittimi e "necessaria in una società democratica" per raggiungerli. La Corte ha quindi rilevato che le eccezioni di cui all'articolo 11 devono essere interpretate restrittivamente, e che solo ragioni convincenti e interessanti possono giustificare restrizioni alla libertà di associazione. A giudicare l'esistenza di una "necessità" e quindi un "bisogno sociale imperioso" ai sensi dell'articolo 11 § 2, gli Stati hanno solo un limitato margine di apprezzamento, che resta sempre soggetto ad una supervisione rigorosa europea [...]. La Corte ritiene che questi principi non vanno intesi staticamente, essendo destinati ad evolversi con gli sviluppi che caratterizzano il mondo del lavoro. A questo proposito, va ricordato che la Convenzione è uno strumento vivo da interpretare alla luce delle condizioni attuali,seguendo l'evoluzione del diritto internazionale, al fine di una domanda crescente di tutela dei diritti umani [...].» -:

quali siano i costi effettivi sostenuti annualmente dal Ministero della difesa per il funzionamento dei Consigli della rappresentanza militare e la partecipazione di tutti i militari facenti parte dei medesimi, o degli uffici ad essa funzionali, dei materiali e delle infrastrutture;

se non ritenga doveroso provvedere con la massima urgenza all'eliminazione dei divieto per i militari di potersi organizzare in associazioni sindacali di categoria come avviene già per il personale delle forze di polizia a ordinamento civile al fine di eliminare i costi sostenuti per l'esercizio e il funzionamento della rappresentanza militare che attualmente sono interamente a carico della finanza pubblica. (4-17091)