ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17089

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 670 del 23/07/2012
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 5/06084
Firmatari
Primo firmatario: GNECCHI MARIALUISA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 23/07/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LENZI DONATA PARTITO DEMOCRATICO 23/07/2012
VENTURA MICHELE PARTITO DEMOCRATICO 23/07/2012
VASSALLO SALVATORE PARTITO DEMOCRATICO 23/07/2012
GIOVANELLI ORIANO PARTITO DEMOCRATICO 23/07/2012
MATTESINI DONELLA PARTITO DEMOCRATICO 23/07/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE delegato in data 23/07/2012
Stato iter:
13/12/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 13/12/2012
PATRONI GRIFFI FILIPPO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SEMPLIFICAZIONE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 13/12/2012

CONCLUSO IL 13/12/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-17089
presentata da
MARIALUISA GNECCHI
lunedì 23 luglio 2012, seduta n.670

GNECCHI, LENZI, VENTURA, VASSALLO, GIOVANELLI e MATTESINI. -
Al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:


l'articolo 24 comma 14 - lettera e) del decreto-legge n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, prevede che i dipendenti pubblici in esonero dal servizio alla data del 4 dicembre 2011 ai sensi dell'articolo 72, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni dalla legge n. 33 del 2008 mantengano i requisiti previgenti per l'accesso a pensione;


l'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011;


anche nell'anno 2011, come previsto dalla circolare applicativa del Ministero, i dipendenti interessati all'esonero dal servizio e in possesso dei requisiti richiesti, dovevano presentare domanda di esonero alla propria amministrazione, entro il 1° marzo 2012;


mentre alcuni dipendenti hanno avuto il cosiddetto «provvedimento di concessione» in tempi coerenti con quelli che dovrebbe garantire una pubblica amministrazione efficiente, molti dei richiedenti l'esonero, sono stati esclusi perché non hanno ancora avuto il formale provvedimento di concessione, ma avevano comunque ricevuto da parte delle amministrazioni interessate, la nota di accoglimento o di consenso all'istanza di esonero prima del 4 dicembre 2011;


le singole amministrazioni pubbliche, pur avendo notificato ai richiedenti la nota di accoglimento, non hanno rispettato il termine di perfezionamento del procedimento, massimo 90 giorni, previsto come clausola di salvaguardia dall'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 come novellato dall'articolo 3, comma 6-bis della legge 2005, n. 80;


non vi è dubbio che la norma introdotta dall'articolo 24 comma 14 - lettera e) - legge n. 214 del 2011, rappresenta un discrimine fondamentale per i soggetti interessati a seconda della correttezza o meno dell'amministrazione da cui dipendono ed è quindi prevedibile che da parte di coloro che ne verranno esclusi, vengano attivati ricorsi in sede giudiziaria;


le domande di esonero andavano presentate entro il 1° marzo 2011, quindi le amministrazioni hanno dati precisi rispetto ad ogni richiesta -:


se non ritengano i Ministri interrogati di chiedere alle amministrazioni cui era rivolto l'articolo 72, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008 di relazionare in modo preciso sul numero delle richieste loro pervenute entro l'1 marzo 2011 e relative risposte più o meno complete, per poter avere un quadro preciso della situazione che si crea con il comma 14 punto e) dell'articolo 24 della legge n. 214 del 2011;


se non ritengano inoltre di dover intervenire al fine di assicurare che le eventuali inadempienze formali di alcune amministrazioni non compromettano il diritto riconosciuto ai sensi dell'articolo 24, comma 14 lettera e) o che nelle more dell'emanazione del decreto previsto dal comma 15 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, si possa procedere con un'interpretazione autentica della norma succitata, alfine di inserire nelle deroghe anche coloro che hanno ricevuto la nota di accoglimento della richiesta di esonero da parte della propria amministrazione. (4-17089)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata giovedì 13 dicembre 2012
nell'allegato B della seduta n. 734
All'Interrogazione 4-17089 presentata da
MARIALUISA GNECCHI

Risposta. - In riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, con il quale l'interrogante chiede alcuni chiarimenti in merito all'applicazione dell'istituto dell'esonero dal servizio dopo l'entrata in vigore del cosiddetto «decreto Salva Italia», si rappresenta quanto segue.
Come noto, nell'ambito della recente manovra recante misure per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, è stata introdotta una nuova disciplina in materia di trattamenti pensionistici. Nello specifico, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 (convertito in legge n. 214 del 2011), l'istituto dell'esonero è stato abrogato.
Il legislatore, d'altra parte, fa salve, eccezionalmente, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto in questione solo per i lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 avevano in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133. Lo stesso legislatore precisa che l'istituto dell'esonero si considera, comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato adottato prima del 4 dicembre 2011, mentre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in questione sono certamente abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008.
Per quanto riguarda la denunciata disparità di trattamento tra dipendenti che hanno chiesto l'esonero durante l'anno 2011, si segnala che il Dipartimento della funzione pubblica al fine di fornire indirizzi interpretativi e applicativi sulla nuova normativa, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Inps ha adottato la circolare n. 2 dell'8 marzo 2012 avente ad oggetto: «decreto-legge n. 201 del 2011, cosiddetto "decreto salva Italia" - articolo 24 - limiti massimi per la permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni».
Nell'ambito di questa circolare sono state fornite indicazioni anche a proposito dei citato istituto ed è stato chiarito che «Ai fini della norma, l'esonero si intende concesso se l'amministrazione, nella veste del dirigente competente in base all'ordinamento dell'amministrazione stessa, ha adottato una determinazione formale dalla quale si desuma la volontà di accoglimento dell'istanza dell'interessato. L'eventuale incapienza del fondo comporterà l'applicazione dei nuovo regime e, quindi, la prosecuzione del rapporto di esonero con il dipendente sino alla maturazione dei nuovi requisiti di anzianità contributiva legale» (pagina 7, paragrafo 4). Pertanto, la previsione normativa è stata resa più flessibile poiché, dando rilevanza all'aspetto sostanziale, ai fini del mantenimento dell'esonero, si è richiesta la sussistenza di una formale manifestazione di volontà, non rilevando in tal senso la forma esteriore del provvedimento conclusivo della procedura. In quest'ottica, peraltro, tenendo conto delle previsioni contenute nel decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 1o giugno 2012 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 luglio 2012) e in coerenza con il criterio di certezza dei rapporti, nulla impedisce - anzi ciò è auspicabile - che le amministrazioni adottino una determinazione ricognitiva della volontà già manifestata.

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione: Filippo Patroni Griffi.