GNECCHI, LENZI, VENTURA, VASSALLO, GIOVANELLI e MATTESINI. -
Al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:
l'articolo 24 comma 14 - lettera e) del decreto-legge n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, prevede che i dipendenti pubblici in esonero dal servizio alla data del 4 dicembre 2011 ai sensi dell'articolo 72, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni dalla legge n. 33 del 2008 mantengano i requisiti previgenti per l'accesso a pensione;
l'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011;
anche nell'anno 2011, come previsto dalla circolare applicativa del Ministero, i dipendenti interessati all'esonero dal servizio e in possesso dei requisiti richiesti, dovevano presentare domanda di esonero alla propria amministrazione, entro il 1° marzo 2012;
mentre alcuni dipendenti hanno avuto il cosiddetto «provvedimento di concessione» in tempi coerenti con quelli che dovrebbe garantire una pubblica amministrazione efficiente, molti dei richiedenti l'esonero, sono stati esclusi perché non hanno ancora avuto il formale provvedimento di concessione, ma avevano comunque ricevuto da parte delle amministrazioni interessate, la nota di accoglimento o di consenso all'istanza di esonero prima del 4 dicembre 2011;
le singole amministrazioni pubbliche, pur avendo notificato ai richiedenti la nota di accoglimento, non hanno rispettato il termine di perfezionamento del procedimento, massimo 90 giorni, previsto come clausola di salvaguardia dall'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 come novellato dall'articolo 3, comma 6-bis della legge 2005, n. 80;
non vi è dubbio che la norma introdotta dall'articolo 24 comma 14 - lettera e) - legge n. 214 del 2011, rappresenta un discrimine fondamentale per i soggetti interessati a seconda della correttezza o meno dell'amministrazione da cui dipendono ed è quindi prevedibile che da parte di coloro che ne verranno esclusi, vengano attivati ricorsi in sede giudiziaria;
le domande di esonero andavano presentate entro il 1° marzo 2011, quindi le amministrazioni hanno dati precisi rispetto ad ogni richiesta -:
se non ritengano i Ministri interrogati di chiedere alle amministrazioni cui era rivolto l'articolo 72, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008 di relazionare in modo preciso sul numero delle richieste loro pervenute entro l'1 marzo 2011 e relative risposte più o meno complete, per poter avere un quadro preciso della situazione che si crea con il comma 14 punto e) dell'articolo 24 della legge n. 214 del 2011;
se non ritengano inoltre di dover intervenire al fine di assicurare che le eventuali inadempienze formali di alcune amministrazioni non compromettano il diritto riconosciuto ai sensi dell'articolo 24, comma 14 lettera e) o che nelle more dell'emanazione del decreto previsto dal comma 15 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, si possa procedere con un'interpretazione autentica della norma succitata, alfine di inserire nelle deroghe anche coloro che hanno ricevuto la nota di accoglimento della richiesta di esonero da parte della propria amministrazione. (4-17089)