ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16968

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 666 del 16/07/2012
Firmatari
Primo firmatario: POLLEDRI MASSIMO
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 16/07/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 16/07/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-16968
presentata da
MASSIMO POLLEDRI
lunedì 16 luglio 2012, seduta n.666

POLLEDRI. -
Al Ministro della salute.
- Per sapere - premesso che:

sono particolarmente diffuse sugli organi di stampa le notizie relative al cosiddetto «test di paternità», cioè il test effettuato per accertare se un uomo sia il padre biologico di un altro individuo o meno;

tale test viene attuato attraverso l'analisi ed il confronto del DNA degli individui in causa;

secondo le notizie della stampa il test avrebbe raggiunto una notevole diffusione e avrebbe fornito dati statistici affatto trascurabili secondo i quali il 10 per cento dei figli sarebbero illegittimi;

come stabilisce la dichiarazione di Helsinki, pietra angolare dell'etica della ricerca umana, sviluppata dalla World Medical Association nel 2000 e successivamente leggermente modificata, il progresso medico è fondato sulla ricerca e, nella ricerca su soggetti umani, le considerazioni correlate con il benessere del soggetto umano devono avere la precedenza sugli interessi della scienza;

nel caso del test di paternità l'oggetto dell'analisi, cioè il bambino/figlio pare non avere la necessaria attenzione marcando pertanto un significativo spread tra il livello della privacy cui ha diritto l'adulto e quello che, invece, spetterebbe al figlio;

l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, con un provvedimento del novembre 2008, ha stabilito che se non è indispensabile in sede giudiziaria, non si può effettuare il test di paternità (e maternità) senza il consenso del figlio -:

se il Governo intenda assumere iniziative normative per disciplinare tale test, nuovo strumento della scienza medica, garantendo che i progressi scientifici e le esigenze degli adulti non compromettano il necessario diritto alla riservatezza dei figli. (4-16968)