ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16963

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 666 del 16/07/2012
Firmatari
Primo firmatario: BORGHESI ANTONIO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 16/07/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 16/07/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-16963
presentata da
ANTONIO BORGHESI
lunedì 16 luglio 2012, seduta n.666

BORGHESI. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:

l'articolo 142, secondo comma, del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante il «Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore», stabilisce che: «è vietata l'iscrizione contemporanea a diverse Università e a diversi Istituti di istruzione superiore, a diverse Facoltà o Scuole della stessa Università o dello stesso Istituto e a diversi corsi di laurea o di diploma della stessa Facoltà o Scuola».

la predetta norma del 1933, e dunque anteriore alla Costituzione, contestualizzata nel periodo storico del totalitarismo fascista indirizzato al pregnante controllo delle istituzioni accademiche nazionali, mirava a porre un controllo alle iscrizioni universitarie evitando la frequenza di più corsi da parte degli stessi studenti onde evitarne in ultima analisi l'addottorarsi plurimo e dunque limitarne (rectius, controllarne) la formazione;

il divieto di iscrizione contemporanea a più corsi universitari costituisce infatti un limite alla possibilità di plurime iscrizioni universitarie da parte del medesimo studente che, oltre ad essere meramente illogico e irrazionale in quanto nulla può escludere in capo ad uno studente la capacità di seguire più corsi universitari, configura vieppiù un'evidente restrizione alla formazione culturale e scientifica dei cittadini;

in molti Paesi dell'Unione europea non sussistono limiti all'iscrizione contemporanea a più corsi universitari da parte del medesimo studente, con il chiaro intento di favorire l'interdisciplinarietà degli studi superiori;

sulla scorta di quanto sopra: il limite posto dalla citata norma anteriore alla Costituzione circa il divieto dell'«iscrizione contemporanea a diverse Università e a diversi Istituti di istruzione superiore, a diverse Facoltà o Scuole della stessa Università o dello stesso Istituto e a diversi corsi di laurea o di diploma della stessa Facoltà o Scuola» costituisce un'evidente ed ingiustificata compressione della possibilità di sviluppo del percorso formativo dello studente universitario, inibendo al medesimo la possibilità di iscriversi a più corsi universitari, anche attivati presso atenei diversi -:

se e quali iniziative normative intenda assumere al fine di garantire agli studenti universitari la possibilità dell'iscrizione contemporanea a più corsi universitari, anche attivati presso atenei diversi, in linea con quanto avviene nei principali Paesi dell'Unione europea.
(4-16963)