ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16958

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 665 del 12/07/2012
Firmatari
Primo firmatario: TOCCI WALTER
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 12/07/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LENZI DONATA PARTITO DEMOCRATICO 12/07/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 12/07/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-16958
presentata da
WALTER TOCCI
giovedì 12 luglio 2012, seduta n.665

TOCCI e LENZI. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:

con la sentenza del 22 maggio 2012 il TAR di Genova ha sconfessato l'interpretazione ministeriale della legge n. 240 del 2010 in merito all'illegittimità della previsione statutaria che prevede l'individuazione di alcuni membri del consiglio di amministrazione dell'università con metodo elettivo;

i giudici amministrativi hanno ben chiarito che la «scelta» elettiva di alcune componenti dell'organo collegiale, secondo le modalità previste nello statuto, non collide con il dettato esplicito della lettera i) del primo comma dell'articolo 2 della legge n. 240 poiché il termine utilizzato dal legislatore discende etimologicamente «dalla coniugazione al participio passato del verbo scegliere, a sua volta derivato dal latino "ex-eligere", la cui assonanza con la contrastata modalità elettorale non ha necessità di essere spiegata»;

gli stessi giudici osservano, tra l'altro, motivando la loro decisione: «che i principi accolti consentono di affermare che non sussiste nel senso ora indicato un principio che impone l'opzione democratico-elettiva per l'individuazione dei membri del consiglio d'amministrazione di un ente qual è un'università statale; tuttavia non può essere esclusa la possibilità che l'ordinamento di un paese fondato sulla democrazia elettiva rimetta a tale metodo anche la provvista dei componenti dell'organo di governo delle scuole di alta formazione italiane»;

anche alla luce di questa ovvia, e quanto mai appropriata considerazione, è risultato del tutto sorprendente che il Ministero abbia insistito pervicacemente in un'opinione assai discutibile dal punto di vista formale, come si è visto, ma ben più incomprensibile e inopportuna dal punto di vista sostanziale, anche per l'evidente lesione di un principio cardine dell'autonomia universitaria che ha nello statuto la propria fonte costituente e nella condivisione con la comunità accademica delle sue strategie, l'indispensabile presupposto per il conseguimento di risultati di efficienza, efficacia e qualità;

ancora più singolare e deplorevole è apparso, inoltre, l'utilizzo dello strumento del contenzioso, tra Ministero e università, mai finora posto in essere per risolvere divergenze di interpretazioni e di opinioni, da sempre affrontate con criteri di armoniosa e leale collaborazione, tipici dei rapporti tra istituzioni pubbliche;

la necessità e l'urgenza di ripristinare lo spirito e la sostanzia di questo modo di operare è anche indotta dall'ulteriore recentissima pronuncia giurisdizionale che, ancora una volta, contraddice e sconfessa l'opinione ministeriale, sostenuta, con determinazione degna di miglior causa anche in sede contenziosa, in merito all'indizione delle elezioni per il rinnovo dei rettori di alcuni atenei;

il T.A.R. di Perugia, infatti, con sentenza del 9 luglio 2012 ha ordinato all'università di «svolgere l'attività normativa ed amministrativa, necessaria e propedeutica alla successiva indizione delle elezioni alla carica di Rettore», contraddicendo palesemente, in tal modo l'indirizzo ministeriale, comunicato a quella e ad altre università, con nota del 9 febbraio 2012, con la quale si era accreditato l'avviso che il rettore conservasse la carica fino al completamento dell'anno accademico successivo a quello nel corso del quale si è portato a conclusione il percorso di adozione del nuovo statuto;

tale tesi è stata decisamente confutata dai giudici amministrativi che le hanno contrapposto la corretta e «inequivoca» lettura del comma 9 dell'articolo 2 della legge n. 240 del 2010 che «fa rinvio per definire il concetto di "adozione", ai soli commi 5 e 6, mentre i commi 7 e 8, rispettivamente, dispongono che lo statuto (adottato ai sensi dei commi 5 e 6) è trasmesso al Ministero ai fini del controllo [......] di cui all'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168». Il limitato controllo ministeriale a garanzia dell'autonomia universitaria, proseguono più avanti i giudici di Perugia, «induce a ritenere che la delibera dei competenti organi universitari, di cui parla il comma 10, anche quando recepisca i rilievi ministeriali non si atteggi alla stregua di seconda adozione dello statuto, ma piuttosto di finale approvazione del medesimo, all'esito di una fase integrativa dell'efficacia» -:

se alle luce delle sentenze della Liguria prima, dell'Umbria ora, ma soprattutto delle considerazioni sopra svolte su un metodo di governo che dovrebbe privilegiare l'accordo e la condivisione di intenti e delle modalità operative, piuttosto che il conflitto e la devoluzione al giudice delle differenze di opinione su aspetti dell'agire per un interesse che dovrebbe essere comune, non ritenga di riconsiderare il comportamento del Ministero per questi aspetti e ritirare, con immediatezza, tutti i numerosi ricorsi pendenti nei confronti di altri atenei, per gli stessi motivi, recuperando l'approccio collaborativo e rispettoso dell'autonomia delle università che avrebbe dovuto e dovrebbe caratterizzare la responsabilità istituzionale di un Ministro assertore e convinto protagonista, negli anni pregressi, di questa esigenza.
(4-16958)