ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16891

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 662 del 09/07/2012
Firmatari
Primo firmatario: GALLI DANIELE
Gruppo: FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
Data firma: 06/07/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 06/07/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-16891
presentata da
DANIELE GALLI
lunedì 9 luglio 2012, seduta n.662

GALLI. -
Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
- Per sapere - premesso che:

per lunghi e importanti tratti del percorso autostradale italiano ed, in particolare, per la quasi totalità delle gallerie percorse, sussiste la cronica impossibilità di ricevere informazioni tramite il regolare apparato di ricezione radio montato sulle autovetture, anche ed in particolare rispetto ai canali dedicati all'informazione di chi percorre la rete viaria italiana, quali Ondaverde o CCISS Viaggiare Informati, e ciò può costituire palese nocumento a fronte di repentine e non segnalabili variazioni delle condizioni del traffico, di fruizione della stessa rete viaria o delle condizioni meteorologiche, oltre alle informazioni generali a cui si ha diritto di costante accesso;

si ritiene che ciò dipenda dal mancato adeguamento all'attuale tecnologia delle comunicazioni sulla tratta autostradale, dato che in buona parte delle gallerie autostradali italiane non vi è servizio di ripetizione dei segnali delle radio emittenti, siano esse pubbliche o private;

è assodato come il diritto al radioascolto risieda all'interno del più generale diritto di libertà di pensiero, così come tutelato in via generale dall'articolo 21 della Costituzione italiana, dall'articolo 6 della dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei princìpi fondamentali dell'ordinamento e dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; e la giurisprudenza della Corte costituzionale italiana ha enucleato l'autonomo concetto di diritto all'informazione, articolato in diritto di informare, diritto ad informarsi, diritto di essere informati;

è implicito che debba essere tutelato, promosso e garantito anche il diritto al radioascolto, che può essere definito come il diritto ad informarsi mediante la radiodiffusione circolare o broadcasting, cioè grazie all'ascolto - libero e tutelato dalla legge - delle emittenti radiofoniche nazionali ed internazionali pubbliche e private;

va ricordato il disposto del codice della strada, articolo 72 (dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi), comma 3: «Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con apparecchiature per il pagamento automatico di pedaggi anche urbani, oppure per la ricezione di segnali ed informazioni sulle condizioni di viabilità. Possono altresì essere equipaggiati con il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, le cui caratteristiche e disciplina d'uso sono stabilite nel regolamento»;

in forza dei riferimenti costituzionali e di normativa di legge sopra citati, di fatto si sancisce il diritto del cittadino - anche come utente automobilista - ad essere informato in senso generale e nel particolare della circolazione stradale; si riconosce pienamente il diritto dell'utenza ad essere informata non solo con cartellonistica più o meno tecnologica, ma con la possibilità di ascoltare senza interruzione il proprio apparecchio radio da cui trarre, nel caso, tutte le informazioni possibili sulle condizioni di viabilità;

in buona parte delle gallerie autostradali italiane non vi è servizio di ripetizione dei segnali delle radio emittenti, siano esse pubbliche o private;

stante la ridotta velocità di percorrenza e la lunghezza delle gallerie, possono trascorrere diversi minuti durante i quali all'utente (che nel caso è anche soggetto pagante) viene interrotto il fondamentale accesso all'informazione;

nel caso in questione, trattandosi di utente che necessita anche di attingere da tali informazioni per meglio pianificare il proprio percorso, adeguarlo alle varie ed eventuali possibili evenienze - che vanno da un incidente alle condizioni meteorologiche in rapido mutamento, fino a lunghe soste in galleria e altro - l'impossibilità di accedere alle stesse pone l'utente/consumatore in condizioni di disagio, rappresenta una violazione dei diritti del cittadino e in possibili particolari condizioni tale carenza è causa di danno non solo nell'ambito della sfera dei diritti ma anche fisico;

la direttiva 2004/54/CE - precisa in premessa al punto 4 che «Il Consiglio europeo ha più volte sottolineato - in particolare nella riunione del 14 e 15 dicembre 2001 a Laeken - l'urgenza di misure atte a migliorare la sicurezza nelle gallerie» e al punto 9 che «La sicurezza in galleria impone una serie di misure inerenti, tra l'altro, alla geometria e alle caratteristiche progettuali della galleria, alle installazioni di sicurezza, compresa la segnaletica, la gestione del traffico, la formazione dei servizi di pronto intervento, la gestione degli incidenti, le informazioni da comunicare agli utenti in ordine al comportamento da seguire in galleria, nonché una migliore comunicazione fra le autorità competenti ed i servizi di intervento, quali la polizia, i pompieri e le squadre di soccorso»;

nella stessa direttiva al punto 1.2 dell'allegato III si legge «Radio: Nelle gallerie in cui gli utenti possono ricevere informazioni tramite la loro radio, opportuni segnali collocati prima dell'ingresso indicano in che modo ricevere tali informazioni»;

trattandosi, nel caso, di infrastrutture autostradali ovvero di opera pubblica anche se assegnata in concessione, non si può prescindere per l'utenza dalla garanzia di tutti i servizi previsti dalla legge che il progresso tecnologico consente di erogare, (considerandone anche i costi poco gravosi nell'ambito gestionale), da cui il fruitore può trarre informazioni, sicurezza, e salvaguardando anche la propria incolumità;

a causa di quella che all'interrogante appare una omissione della società di gestione, in solido con l'ente autorizzante e controllore Anas, trascurando anche l'incipit dell'Unione europea del costante adeguamento tecnologico delle infrastrutture viarie, si è nella fattispecie oltremodo disatteso un diritto costituzionale del cittadino, quello all'informazione, che nello specifico diventa a tutti gli effetti anche fattore di sicurezza attiva -:

se e con quali mezzi e in quali tempi intenda acquisire, anche per il tramite dell'ANAS e delle società di gestione, notizie sulle cause del mancato adeguamento tecnologico delle strutture viarie affidate allo loro gestione;

come intenda sollecitare tale adeguamento e garantire una rapida infrastrutturazione tecnologica delle strutture tale da garantire la corretta esplicitazione del diritto ad essere informati sulle condizioni e i pericoli delle tratte di percorrenza degli utenti, anche nell'ambito dei termini di concessione della gestione delle tratte autostradali;

se non intenda assumere iniziative per porre in essere una struttura di controllo e verifica, esterna ad ANAS, riguardante le effettive condizioni in cui versano i tratti autostradali italiani dati in concessione ai vari concessionari e l'attuazione degli obblighi sottoscritti nell'atto di concessione.(4-16891)