ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16886

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 661 del 05/07/2012
Firmatari
Primo firmatario: FABI SABINA
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 05/07/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 05/07/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-16886
presentata da
SABINA FABI
giovedì 5 luglio 2012, seduta n.661

FABI. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:



secondo la legislazione vigente, la disciplina del rapporto di lavoro in somministrazione deve far riferimento a due contratti collettivi nazionali: quelli in uso nell'impresa utilizzatrice e quello delle agenzie di somministrazione;


il contratto collettivo nazionale di lavoro delle Agenzie di somministrazione regolamenta gli aspetti legati al tipo di assunzione (a tempo determinato o indeterminato); alla classificazione del personale e all'inquadramento contrattuale; al trattamento retributivo spettante; al periodo di prova e al preavviso; all'interruzione della missione; al sistema delle proroghe; alla risoluzione del rapporto e al recesso; al trattamento di malattia e infortunio; alla maternità e ai congedi parentali; ai diritti sindacali;


ai contratti collettivi nazionali e aziendali in uso nell'impresa utilizzatrice ci si attiene, invece, per quanto concerne la retribuzione, la disciplina dell'orario di lavoro, il numero di giornate di ferie e di permesso, il diritto ad usufruire della mensa e dei servizi sociali ed assistenziali presenti in azienda;


per quanto riguarda il trattamento retributivo, dunque, la retribuzione del lavoratore in somministrazione è calcolata su base oraria e non può essere inferiore a quella dei dipendenti di pari livello dell'impresa utilizzatrice determinata nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli eventuali accordi aziendali, cui può aggiungersi, se il contratto collettivo dell'azienda utilizzatrice non prevede esplicitamente che non spetti, il premio di produzione;


risulta all'interrogante che una agenzia operante nel Veneto, la agenzia «Lavoro temporaneo srl» - (lavorotemporaneo2001@yahoo.it), non sembrerebbe attenersi puntualmente alla normativa vigente in materia di retribuzione ed offra remunerazioni oscillanti tra i 12,50 ed i 14,50 euro orari a prescindere dall'attività espletata, collocando a quanto consta all'interrogante, cittadini extracomunitari, a danno dei tanti giovani veneti in cerca di lavoro -:


se non ritenga doveroso procedere ad opportune verifiche ed accertamenti in merito all'Agenzia citata in premessa, al fine di evitare elusioni di legge e quali urgenti iniziative intenda porre in essere per favorire l'occupazione giovanile.
(4-16886)