ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16874

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 661 del 05/07/2012
Firmatari
Primo firmatario: SAMPERI MARILENA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 05/07/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 05/07/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-16874
presentata da
MARILENA SAMPERI
giovedì 5 luglio 2012, seduta n.661

SAMPERI. -
Al Ministro della salute.
- Per sapere - premesso che:

nel 75 per cento circa dei servizi psichiatrici diagnosi e cura italiani si effettuano contenzioni meccaniche, in alcuni casi in maniera sporadica, in altri in modo routinario;

per contenzione meccanica si intende la riduzione della capacità fisica di movimento di un paziente attraverso l'uso di strumenti meccanici come cavigliere e fasce che costringono il paziente a letto;

l'articolo 60 del regio decreto n. 65 del 1909 recita «Nei manicomi debbono essere aboliti o ridotti ai casi assolutamente eccezionali i mezzi di coercizione degli infermi e non possono essere usati se non con l'autorizzazione scritta del direttore o di un medico dell'Istituto. Tale autorizzazione deve indicare la natura del mezzo di coercizione (...)»;

alcune regioni italiane, come la Toscana e il Friuli Venezia Giulia, hanno affrontato la questione delle contenzioni e, nei loro rispettivi piani sanitari, hanno disposto raccomandazioni per il divieto o la massiccia riduzione della contenzione fisica. Altre, come la Lombardia, hanno, al contrario, predisposto l'uso della contenzione approvando regole e dispositivi per la sua attuazione;

l'Emilia Romagna ha emanato la circolare n. 16 del 22 ottobre 2009 della direzione sanità e politiche sociali, con la quale è stato costituito un gruppo di lavoro formato, oltre che da professionisti della UO direttamente interessata (medici ed infermieri), anche da professionisti delle UO territoriali e della UO gestione del rischio, incaricato di rivedere e mantenere periodicamente le procedure in materia di contenzioni;

le contenzioni non possono essere considerate un atto medico, vale a dire che non hanno funzioni terapeutiche e dunque non possono essere giustificate come conseguenza della malattia della persona;

le contenzioni vengono fatte quasi sempre perché il personale infermieristico è carente e non ha il tempo di instaurare una relazione terapeutica con il paziente;

è inaccettabile che, in Italia, vengano oggi applicate misure che comportano rischi per i pazienti psichiatrici sia sul piano fisico, sia su quello psicologico -:

quali iniziative di competenza intenda intraprendere con il coinvolgimento delle regioni, in riferimento ai fatti esposti. (4-16874)