ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16861

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 660 del 04/07/2012
Firmatari
Primo firmatario: GALLI DANIELE
Gruppo: FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
Data firma: 04/07/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 04/07/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-16861
presentata da
DANIELE GALLI
mercoledì 4 luglio 2012, seduta n.660

GALLI. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per lo sviluppo economico.
- Per sapere - premesso che:

la risposta del commissario europeo Gunther Oettinger all'interrogazione E-002773/2012 conferma la «preoccupazione della Commissione per la politica italiana di sostegno alle energie rinnovabili, specificando di essere a conoscenza dei regimi italiani di sostegno a tali energie e di starne controllando attentamente la riforma nel quadro dell'attuazione della Direttiva 2009/28/CE Eu.Parl. e Consiglio, del 23 aprile 2009», ricordando «che la direttiva sulle energie rinnovabili ha migliorato il regime della "garanzia di origine" per garantire che sia una prova attendibile dell'energia da fonti rinnovabili, principalmente nell'ambito dell'obbligo di specificare il mix energetico di cui alla direttiva 2003/54/CE. Di conseguenza le "garanzie di origine" sono diverse dai meccanismi di cooperazione istituiti nell'ambito della direttiva sulle energie rinnovabili, che disciplinano l'eventuale negoziazione di energie rinnovabili tra Stati membri e con paesi terzi»;

la risposta del commissario Oettinger ha chiaramente evidenziato che i certificati di origine non potevano essere utilizzati dal GSE per dimostrare che l'elettricità importata da un Paese terzo fosse da fonte rinnovabili;

il sostegno alle fonti rinnovabili non può essere considerato come un costo unilateralmente sostenuto dai soli cittadini utenti senza che essi abbiano piena contezza della reale rinnovabilità delle fonti, ma è necessario e dovuto che si garantisca al cittadino che i soldi chiesti, compresi nel costo dell'energia in bolletta, siano impiegati senza che nessuno approfitti di tale politica o che sia scorrettamente privilegiato, oppure senza che tali costi si traducano in aiuti per imprese immeritevoli;

ogni anno i cittadini e le imprese italiane erogano al GSE - gestore dell'intero sistema elettrico nazionale e quindi ente monopolista del tutto anomalo nel panorama europeo - per sostenere energie rinnovabili non provate, non meno di 7 miliardi di euro, ed è previsto che a breve la cifra salga a 11 miliardi;

la direttiva 2009/72/CE del 13 luglio 2009, all'articolo 37, attribuisce alle Autorità di regolamentazione degli Stati membri il potere di imporre ai gestori del sistema di trasmissione e di distribuzione di modificare le condizioni e le modalità, comprese le tariffe o le metodologie per il relativo calcolo; rientra quindi nelle competenze nella responsabilità dell'autorità nazionale di regolamentazione italiana intervenire in situazione come quelle oggetto della presente interrogazione e della precedente n. 3-02049 a firma dell'interrogante;

va evidenziato che lo stesso articolo della direttiva 2009/72/CE da facoltà a qualsiasi parte che intenda sporgere reclamo contro il gestore di un sistema di trasmissione o distribuzione per quanto concerne gli obblighi di quest'ultimo ai sensi della direttiva di adire all'autorità di regolamentazione, la quale, in veste di autorità per la risoluzione delle controversie, adotta una decisione entro due mesi dalla ricezione del reclamo;

poiché occorre porre fine a forme di sostegno profondamente discutibili, come il caso del costo pagato dagli italiani per l'improbabile e non correttamente certificata importazione di elettricità rinnovabile in Italia, ricordando come gli elevati costi dell'energia elettrica italiani - molto superiori alla media europea - influiscano negativamente sulla produzione delle imprese italiane, sulla propensione di investimenti produttivi in Italia e sulla capacità di risparmio e consumo dei cittadini, è opportuno segnalare che la Corte di giustizia dell'Unione europea ha affermato (causa Federutility C-295/08) che l'intervento statale sul prezzo non è, in quanto tale, vietato ma deve:

a) essere giustificato nell'interesse economico generale;

b) rispettare il principio di proporzionalità;
c) soddisfare il requisito di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva per quanto riguarda gli obblighi di servizio pubblico;

appaiono pertanto evidenti le condizioni per un intervento dello Stato in tale contesto -:

se intendano attuare quanto nelle prerogative statali è previsto al fine di riportare il costo dell'energia elettrica alle reali quantità di energia rinnovabile correttamente certificata e dichiarata all'Unione europea, nonché da essa accettata, che vengono immesse nella rete italiana, nonché ogni iniziativa di propria competenza per adeguare il prezzo dell'energia elettrica alle medie europee, in un quadro più generale di tutela dell'utenza e di sostegno alla produzione interna, agli investimenti ed al risparmio dei cittadini;

se e quali iniziative intenda assumere affinché il GSE a restituisca i 500 milioni di euro sborsati dai cittadini italiani che hanno pagato certificati verdi inutili rifondendo i danni indotti dall'aumento di dubbia legittimità del costo dell'elettricità, che ha trascinato i prezzi elettrici interni ad un indebito rialzo. (4-16861)