Legislatura: 16Seduta di annuncio: 660 del 04/07/2012
Primo firmatario: MARTELLA ANDREA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 04/07/2012
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 04/07/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione RISPOSTA GOVERNO 15/03/2013 PASSERA CORRADO MINISTRO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
RISPOSTA PUBBLICATA IL 15/03/2013
CONCLUSO IL 15/03/2013
Risposta. — In riferimento alle interrogazioni in esame si forniscono i seguenti elementi di risposta.
In merito alla questione dell'adeguamento dei diritti aeroportuali, giova evidenziare che tale adeguamento, commisurata al tasso d'inflazione annuo programmato, era subordinato al rispetto, da parte dei gestori aeroportuali, delle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto ministeriale 14 novembre 2000, che ha posto specifici oneri a carico dei gestori medesimi. In particolare, detta norma stabilisce che non si fa luogo ad ulteriori aumenti dei diritti aeroportuali, per ciascun aeroporto, fino a quando il rispettivo gestore aeroportuale non abbia elaborato una contabilità analitica per centri di costo e stipulato il contratto di programma con l'E.N.A.C.
Per quanto sopra, l'adeguamento dei diritti aeroportuali richiesto dalla SAVE non poteva essere concesso al gestore, in quanto il medesimo, per le annualità richieste, non aveva ottemperato a quanto disposto dal citato articolo 4 del decreto ministeriale in parola.
In ogni casa, preme evidenziare che le tariffe aeroportuali sono state aggiornate per le annualità 2008, 2009, 2010 e 2011.
Per quanto concerne invece la problematica circa il contratto di programma ENAC/SAVE, si fa presente che il medesimo contratto rientra nella tipologia dei cosiddetti contratti di programma «in deroga» alla normativa vigente, che risultano disciplinati dall'articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, successivamente modificato dal decreto-legge 31 maggio 2010, n, 78, e relativa legge di conversione n. 122 del 2010.
In base a tale normativa, la tipologia dei contratti in argomento è applicabile solo ai sistemi aeroportuali nazionali e comunque agli aeroporti con traffico superiore a 8 milioni di passeggeri annui, come nel caso dell'aeroporto di Venezia, ed è finalizzata alla previsione di sistemi di tariffazione pluriennale orientati:
ai livelli e agli standard europei;
ai costi delle infrastrutture e dei servizi;
a obiettivi di efficienza;
a criteri di adeguata remunerazione degli investimenti e dei capitali.
Come è noto all'interrogante, tali contratti stipulati tra l'ENAC e le società di gestione aeroportuali sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concetto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Detta approvazione ha luogo a seguito di un complesso procedimento istruttorio, che vede coinvolti l'ENAC e i predetti organismi istituzionali, che vagliano la congruità giuridica ed economica dei contenuti di detti contratti, per verificare la rispondenza dei sistemi di tariffazione in essi previsti ai parametri fissati dalla suindicata normativa.
Il precedente contratto ENAC-SAVE, relativo al periodo 2004-2008, non risulta essere stato approvato, in quanto ritenuto non conforme alla normativa all'epoca vigente.
In data 26 ottobre 2012, è stato sottoscritto tra l'ENAC e la società SAVE il contratto di programma per il periodo 2012-2021, che contiene gli adeguamenti tariffari in applicazione del documento tecnico di regolazione tariffaria, che di detto contratto costituisce parte integrante.
Il contratto di programma ENAC-SAVE s.p.a. è stato approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 28 dicembre 2012. Completa il contratto di programma l'atto aggiuntivo al contratto previsto dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Per quanto non previsto dal documento tecnico di regolazione tariffaria, continuano ad applicarsi le disposizioni della delibera CIPE n. 38 del 2007 e delle linee guida ENAC, approvate con decreto ministeriale 10 dicembre 2008.
Il contratto di programma ENAC-SAVE ha durata decennale, con scadenza al 31 dicembre 2021, ed è articolato in due sottoperiodi, ciascuno di durata quinquennale, autonomi e distinti sotto il profilo tariffario, definiti nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dal documento tecnico di regolazione tariffaria.
Il testo integrale del decreto e gli allegati riguardanti il contratto di programma sono consultabili sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.mit.gov.it) e sul sito internet dell'ENAC (www.enac.gov.it).
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Corrado Passera.