ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16834

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 659 del 03/07/2012
Firmatari
Primo firmatario: TOTO DANIELE
Gruppo: FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
Data firma: 03/07/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 03/07/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-16834
presentata da
DANIELE TOTO
martedì 3 luglio 2012, seduta n.659

TOTO. -
Al Ministro dell'interno.
- Per sapere - premesso che:


l'8 novembre 2006, il sindaco pro-tempore di Napoli, onorevole Rosa Russo Jervolino, con proprio decreto, nominò quale componente della commissione edilizia comunale, tra gli altri, l'architetto Paolo Giardiello, notoriamente legato affettivamente all'architetto Maria Rosaria Santangelo, figlia del vice-sindaco e assessore con delega all'urbanistica, dell'amministrazione comunale partenopea, notaio Sabatino Santangelo. Nello stesso anno 2006, successivamente alla nomina, per quel che è dato di sapere all'interrogante, a componente della commissione edilizia, l'architetto Giardiello costituì con altri professionisti una società di progettazione, denominata FGP St.udio srl, presso lo studio del notaio Stefano Santangelo, figlio, a sua volta, del sunnominato vice-sindaco;


il 15 dicembre 2006, una società di Cagliari, Media Com srl, presentò un progetto di riconversione di un opificio, già sede di uno stabilimento di Birra Peroni, sito nel quartiere di Miano di Napoli. In relazione a tale progetto fu coinvolta, sul piano professionale, la citata società FGP St.udio srl. nella cui compagine sociale era annoverato l'architetto Giardiello, componente, come sopra evidenziato, della commissione edilizia comunale, competente per il rilascio dell'autorizzazione urbanistica attinente al progetto in discorso. Peraltro, di detta commissione, l'architetto Giardiello non era l'unico componente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella nuova progettazione. Vi era, infatti, anche interessata la dottoressa Fabia Bellofatto, componente, essa stessa, della predetta commissione. Probabilmente per ovviare a potenziali conflitti di interesse, i due menzionati componenti, architetto Giardiello e dottoressa Bellofatto, non parteciparono alla votazione che, sul progetto in questione, ebbe luogo in commissione edilizia, il 25 settembre 2008, dopo appena tre giorni di istruttoria della pratica edilizia, nonostante la sua complessità;


il progetto era stato, infatti, presentato, direttamente al dipartimento urbanistica del comune di Napoli, il 6 agosto 2007, e approvato, il 15 luglio 2008, con deliberazione n. 1021 della giunta comunale, su proposta del vice-sindaco e assessore con delega all'urbanistica Sabatino Santangelo. A tale atto seguirono il rilascio del parere favorevole, in data 25 settembre 2008, da parte della commissione edilizia e la definitiva approvazione del piano di recupero, con valore di permesso a costruire, in data 6 febbraio 2009, con deliberazione n. 64 della giunta comunale di Napoli, sempre su proposta del vice-sindaco e assessore all'urbanistica, Sabatino Santangelo;


le citate deliberazioni, proposte in giunta comunale dal vice-sindaco e assessore Santangelo, furono approvate, non è stato dato, all'interrogante, di sapere se alla sua stessa presenza. Se così fosse stato, sarebbe anche da rilevare che, nel frattempo, la figlia del vice-sindaco e assessore comunale, architetto Maria Rosaria Santangelo, era divenuta socia di FGP St.udio srl, cinque mesi prima dell'approvazione in giunta comunale, su proposta di suo padre, vicesindaco e assessore Santangelo, della prima deliberazione inerente al progetto;


l'ultima deliberazione, n. 889 del 4 giugno 2010, proposta dal vice-sindaco e assessore Santangelo ed approvata in giunta comunale, origina una riduzione di costi in capo a Media Com srl. L'oggetto della deliberazione reca «Approvazione dello schema di convenzione relativo al Piano di recupero La Birreria con le modifiche apportate allo schema già approvato con delibera di Giunta comunale n. 1028 del 26 giugno 2009. Provvedimento senza impegno di spesa». Il 26 giugno 2009, la giunta comunale partenopea, su proposta dall'assessorato diretto dal Santangelo, aveva approvata la richiamata deliberazione n. 1028, avente ad oggetto: «Approvazione del progetto definitivo delle opere di urbanizzazione primaria da realizzare a scomputo della quota del contributo previsto per il permesso di costruire relativo al piano di recupero la Birreria approvato con delibera di Giunta comunale n. 64 del 6 febbraio 2009 e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 31 del 25 maggio 2009, commisurata all'incidenza degli oneri di urbanizzazione; approvazione dello schema di convenzione. Provvedimento senza impegno di spesa»; la società, dunque, in virtù della convenzione col comune, avrebbe dovuto realizzare opere di interesse pubblico, a scomputo sugli oneri di urbanizzazione, le quali, tuttavia, evidentemente sulla scorta della deliberazione della giunta regionale della Campania 29 dicembre 2009, n. 1914 ad oggetto: «Prezzario dei lavori pubblici - Edizione 2010», pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione Campania n. 2 del 7 gennaio 2010, in vigore, nella regione Campania, in pari data, vennero rimodulate così come definito con la menzionata deliberazione n. 889 del 2010. Le modificazioni conseguivano, cioè, all'aumento del prezziario dei lavori pubblici e delle opere pubbliche. Infatti, essendo divenute più onerose per effetto delle nuove tariffe, la riduzione delle opere di urbanizzazione che Media Com srl avrebbe dovuto realizzare si rese necessaria per mantenerne inalterato il loro valore complessivo. Concretamente, a dare attuazione alle previsioni della delibera in menzione dovrà essere l'attuale amministrazione comunale, mediante l'adozione di varianti progettuali e l'eliminazione della previsione di opere di interesse pubblico, originariamente previste a carico di Media Com srl, nella menzionata convenzione;


i fatti sopra riferiti furono esposti dal consigliere comunale di Napoli, Andrea Santoro, e dall'allora consigliere regionale della Campania, Pietro Diodato, in due conferenze stampa tenute, rispettivamente, il 14 ed il 18 febbraio 2009 a seguito delle quali l'allora vice-sindaco di Napoli, notaio Sabatino Santangelo, la figlia, architetto Maria Rosaria, e l'architetto Paolo Giardiello, affettivamente legato alla collega Maria Rosaria Santangelo, nel mese di marzo 2009, citarono in giudizio, in sede civile, il Santoro e il Diodato;


in data 17 novembre 2011, a distanza di poco più di anni dall'inizio della lite in sede civile, il giudice monocratico del tribunale di Napoli, dottor Raffaele Sdino, pronunciava, nei confronti di Santoro e Diodato, una sentenza, inattesa e che desta perplessità, di condanna al risarcimento dei danni d'immagine a favore delle parti attrici, per un importo complessivo di duecentosettantacinquemila euro, oltre le spese accessorie e con condanna, altresì, alle spese legali. La condanna muove, a parere dell'interrogante, da una lettura inappropriata dei fatti da parte del magistrato giudicante che sembra aver tenuto conto poco o punto del ruolo istituzionale esercitato dai consiglieri Santoro e Diodato, rispettivamente, comunale, il primo, e regionale, il secondo. Tra le prerogative di quei ruoli, infatti, è certamente ricompreso l'esercizio di funzioni di controllo e ispettive sull'operato degli enti locali di cui sono amministratori, in virtù del mandato elettorale. D'altronde, la critica, esercitata sul piano politico da Santoro e Diodato, fu sicuramente contenuta e veritiera. Secondo la valutazione del giudice Sdino, diversamente, la critica sviluppata fu sì contenuta ma viziata dall'«intento» di screditare la famiglia Santangelo. L'aspetto che appare di più difficile comprensione nel dispositivo della sentenza è la condanna, nei confronti di Santoro e Diodato, alle spese legali a favore del patrocinante dei Santangelo, avvocato Achille Janes Carratù, per un'ammontare di circa quarantamila euro. Eccessiva e non agevolmente intelligibile, a parere dell'interrogante, appare la sproporzione, tra l'entità della somma e la durata, di poco di due anni, della causa -:


se, anche alla luce dell'episodio descritto in premessa, non intenda assumere iniziative normative per assicurare una forma di protezione ai consiglieri comunali, specie di minoranza, in modo da garantire la piena esplicazione del diritto di critica politica. (4-16834)