ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16825

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 659 del 03/07/2012
Firmatari
Primo firmatario: TOUADI JEAN LEONARD
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 03/07/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 03/07/2012
Stato iter:
22/01/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 22/01/2013
RUPERTO SAVERIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 22/01/2013

CONCLUSO IL 22/01/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-16825
presentata da
JEAN LEONARD TOUADI
martedì 3 luglio 2012, seduta n.659

TOUADI. -
Al Ministro dell'interno.
- Per sapere - premesso che:

le elezioni del 2011 per il rinnovo dell'amministrazione comunale di Ariccia (Roma) sono state annullate da una sentenza del TAR del Lazio dell'8 marzo 2012, così vanificando la volontà espressa da circa 11.000 cittadini votanti;

è stato nominato un commissario prefettizio che rimarrà in carica, laddove la sentenza del TAR del Lazio venisse confermata dal Consiglio di Stato, fino a maggio 2013, con ulteriore mortificazione della volontà espressa dalla maggioranza dei cittadini di Ariccia nel corso delle elezioni del maggio 2011;

la sentenza del TAR, sulla base di due irregolarità formali, ha azzerato l'amministrazione del comune di Ariccia senza che, in realtà, sia stato accertato alcun broglio elettorale, sia nelle operazioni di voto sia in quelle di scrutinio;

la prima di queste irregolarità, dall'attenta lettura del verbale di una sezione speciale (cosiddetto «seggio volante») si è rivelata, ad avviso dell'interrogante, del tutto infondata;

la seconda irregolarità è stata determinata dal mancato ritrovamento dell'atto di delega (ex articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960) del presidente del seggio n. 15;

tale mancato ritrovamento è attualmente oggetto di un'inchiesta da parte della procura della Repubblica presso il tribunale di Velletri poiché la responsabile dell'ufficio elettorale risulta indagata per violazione dei doveri di ufficio - ex articolo 368 e 61, n. 2, c.p.(atti n. 1058/12 R.G. N.R. e n. 1153/12 R.G. G.I.P. della procura della Repubblica presso il tribunale di Velletri);

dalla presente fattispecie concreta emerge una problematica rilevante e di carattere generale che, ad avviso dell'interrogante, merita di essere esaminata;

è infatti evidente che se l'assenza di un documento presso la casa comunale, come nel caso di specie, può essere causa di annullamento delle elezioni, tale espediente potrebbe essere utilizzato in futuro da qualsiasi partito o fazione politica, al solo fine di far annullare le elezioni nelle quali si è visto soccombente;

ad avviso dell'interrogante, se la sentenza del TAR venisse confermata dal Consiglio di Stato si verrebbe a creare un pericoloso precedente in una materia, quella elettorale, di fondamentale importanza per la vita democratica del Paese -:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se e quali iniziative di competenza, anche di carattere normativo, intenda intervenire per impedire che irregolarità come quella esposta in premessa possano determinare l'annullamento delle elezioni in spregio della volontà popolare.
(4-16825)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata martedì 22 gennaio 2013
nell'allegato B della seduta n. 739
All'Interrogazione 4-16825 presentata da
JEAN LEONARD TOUADI

Risposta. - Con sentenza del T.A.R. Lazio dell'8 marzo 2012, sono state annullate le operazioni elettorali del maggio 2011 per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale di Ariccia.
Al riguardo il giudice amministrativo ha, tra l'altro, rilevato che l'attività svolta dal presidente del seggio n. 15 - sia nel primo turno, sia nel turno di ballottaggio - «deve essere considerata come attività viziata da nullità, essendo stata posta in essere da un soggetto da ritenersi privo del necessario titolo di legittimazione e quindi in situazione di assoluta carenza di potere; nullità la quale - data l'evidente natura di collegio perfetto che riveste l'Ufficio elettorale - è tale da invalidare tutta l'attività della sezione». Ciò in quanto non è stata rinvenuta, in sede di verifica, alcuna documentazione atta a provare l'esistenza dell'originario provvedimento di nomina dello stesso presidente da parte della corte di appello di Roma o di delega da parte del sindaco di Ariccia.
Né è stato ritenuto utile dall'organo giudicante il provvedimento di convalida della medesima nomina, adottato successivamente dal sindaco di Ariccia. Infatti, sempre secondo l'orientamento del giudice amministrativo, anche quest'ultimo atto deve ritenersi nullo ai sensi dell'articolo 21-septies della legge n. 241 del 1990, per mancanza dell'atto da convalidare e, come tale, inidoneo a sanare la rilevata nullità dell'attività svolta dal presidente di seggio.
Posto che il T.A.R. del Lazio non ha ritenuto semplice irregolarità la mancata acquisizione in atti del documento in esame, non si ritiene possibile - per quanto di competenza del Ministero dell'interno - intervenire in materia tenuto conto, in proposito, che l'articolo 130 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo) affida esclusivamente agli organi della giustizia amministrativa il contenzioso sulle operazioni elettorali.
Del resto, la previsione legislativa di eventuali sanatorie alla mancanza di atti afferenti la procedura elettorale si porrebbe inevitabilmente in contrasto con l'interesse superiore al corretto e sereno svolgimento dell'espressione del diritto di voto.
Nelle more, quindi, di diverse decisioni dell'autorità giudiziaria, permane la gestione commissariale dell'ente.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Saverio Ruperto.