BITONCI, GIDONI, LANZARIN, MOLGORA e CAPARINI. -
Al Ministro dell'interno, al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:
il decreto legislativo n. 23 del 2011, recante «Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale», all'articolo 8, aveva istituto, dal 2014, l'IMU (imposta municipale propria) finalizzata a sostituire - per la componente immobiliare - l'IRPEF e le addizionali sui redditi relativi ai beni non locati, escludendo dall'imposizione l'abitazione principale e le relative pertinenze;
il decreto-legge n. 201 del 2011, ha anticipato al 2012 l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU), stabilendo altresì che la stessa imposta non sostituisca altre imposte, come invece previsto dal decreto legislativo sul federalismo fiscale, e prevedendo che il 50 per cento degli introiti provenienti dal gettito ICI (IMU) sulla seconda casa e sugli altri immobili (non definibili come abitazione principale) spetterà allo Stato;
nell'ambito di tale quadro normativo sono state adottate anche altre disposizioni di estrema importanza per gli enti locali, ovvero la proporzionale riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio (Fsr) destinate al singolo ente sulla base della differenza tra il gettito incassato dal medesimo per effetto dell'applicazione dell'IMU e il gettito introitato con l'ICI del 2010; l'IFEL, Istituto per la finanza e l'economia locale, ha pubblicato i primi dati sull'ammontare del fondo sperimentale di riequilibrio che nel complesso ammonterà a 6,8 miliardi di euro, con una riduzione di 4,2 miliardi di euro rispetto all'ammontare del fondo nel 2011 a causa della compensazione dell'IMU definita dall'articolo 13, comma 17, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, sulla base delle norme contenute all'interno del decreto-legge n. 16 del 2012, che parzialmente modifica il decreto-legge n. 201 del 2011, oggi i comuni iscrivono a bilancio previsionale 2012 il gettito derivante dall'applicazione dell'IMU ad aliquote ordinarie sulla base dei valori stimati dal Ministero dell'interno;
si è già dimostrato che in numerosissimi casi la differenza tra il gettito atteso dal Ministero e quello considerato dai comuni è estremamente elevata, tanto da far apparire errata la previsione del Ministero, così che sarebbe necessario conoscere con quali criteri il Ministero abbia operato le proprie proiezioni sul gettito atteso dall'imposta municipale propria;
la normativa vigente, consentendo agli enti locali di poter intervenire entro il 30 settembre per modificare le aliquote dell'imposta sulla base del gettito derivante dalla prima rata della medesima imposta, evidenzia, ad avviso degli interroganti, come lo stesso Stato dubiti delle proprie stime relative al gettito dell'IMU; il Governo, in ragione del gettito incassato con il pagamento della prima rata dell'IMU del 18 giugno, si riserva la facoltà di rivedere, entro il 10 dicembre, ovvero ad un massimo di una settimana dal termine oggi previsto per il pagamento dell'ultima rata dell'imposta municipale propria le aliquote di base dell'IMU i margini di manovra comunali ovvero l'ammontare delle detrazioni oggi vigenti -:
se non si ritenga opportuno, anche alla luce delle evidenti eterogeneità all'interno di ciascuna realtà regionale, adottare le opportune iniziative, affinché il dato sul gettito incassato in relazione all'IMU, con il pagamento della prima rata di giugno, venga specificato anche su base regionale. (4-16820)