ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16772

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 658 del 28/06/2012
Firmatari
Primo firmatario: SBROLLINI DANIELA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 28/06/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI delegato in data 28/06/2012
Stato iter:
07/08/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 07/08/2012
ORNAGHI LORENZO MINISTRO - (BENI E ATTIVITA' CULTURALI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 07/08/2012

CONCLUSO IL 07/08/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-16772
presentata da
DANIELA SBROLLINI
giovedì 28 giugno 2012, seduta n.658

SBROLLINI. -
Al Ministro per i beni e le attività culturali.
- Per sapere - premesso che:

con la legge n. 128 del 27 luglio 2011, il Parlamento ha approvato una normativa che interviene sul sistema del prezzo dei libri;

tale normativa, all'articolo articolo 2 stabilisce che:

«1. Il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale è liberamente fissato dall'editore o dall'importatore ed è da questo apposto, comprensivo di imposta sul valore aggiunto su ciascun esemplare o su apposito allegato; 2. E consentita la vendita dei libri ai consumatori finali, da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata, compresa la vendita per corrispondenza anche nel caso in cui abbia luogo mediante attività di commercio elettronico, con uno sconto fino ad una percentuale massima del 15 per cento sul prezzo fissato ai sensi del comma 1; 3. Ad esclusione del mese di dicembre, agli editori è consentita la possibilità di realizzare campagne promozionali distinte tra loro, non reiterabili nel corso dell'anno solare e di durata non superiore a un mese, con sconti sul prezzo fissato ai sensi del comma 1 che eccedano il limite indicato al comma 2 purché non superiori a un quarto del prezzo fissato ai sensi del predetto comma 1. È comunque fatta salva la facoltà dei venditori al dettaglio, che devono in ogni caso essere informati e messi in grado di partecipare alle medesime condizioni, di non aderire a tali campagne promozionali; 4. La vendita di libri ai consumatori finali è consentita con sconti fino ad una percentuale massima del 20 per cento sul prezzo fissato ai sensi del comma 1: a) in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; b) in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalità scientifiche o di ricerca, biblioteche, archivi e musei pubblici, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative e università»;

come si vede, la legge consente, per Onlus e Biblioteche, la possibilità di acquistare libri con uno sconto massimo del 20 per cento, che è fortemente inferiore a quello che questi enti, precedentemente, riuscivano ad ottenere; esse, infatti, riuscivano ad acquistare volumi con sconti anche del 30 o del 40 per cento, in ragione dell'evidente funzione di pubblica utilità svolta;

la riduzione degli sconti per le biblioteche significa ridurre ulteriormente la disponibilità economica per l'acquisto di libri, significa penalizzare fortemente strutture pubbliche che erogano servizi utili; significa, infine, provocare un danno al sistema istituzionale delle biblioteche e all'utenza;

si rende necessario, a parere dell'interrogante, un intervento urgente per consentire una deroga a tale limite almeno per le biblioteche pubbliche -:

se non ritenga necessario un intervento urgente, anche sul piano normativo, nell'ambito delle proprie competenze e nei termini ritenuti più appropriati, per garantire al sistema delle biblioteche pubbliche un accesso libero a qualunque tipo di sconto per l'acquisto di libri che vengono utilizzati all'interno di un servizio di pubblica utilità.(4-16772)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata martedì 7 agosto 2012
nell'allegato B della seduta n. 678
All'Interrogazione 4-16772 presentata da
DANIELA SBROLLINI

Risposta. - In riferimento all'interrogazione in esame, con il quale l'interrogante chiede se non si ritenga necessario un intervento urgente, anche sul piano normativo, per garantire alle biblioteche pubbliche statali un accesso libero a qualunque tipo di sconto per l'acquisto di libri che vengono utilizzati all'interno di un servizio di pubblica utilità, si rappresenta quanto segue.

La legge n. 128 del 2011 è una legge di iniziativa parlamentare e che, quindi, ha rappresentato la volontà di tutte le forze politiche; inoltre, è stata presentata e sostenuta con l'accordo di editori, librai e distributori.

La legge non regolamenta il prezzo dei libri, che resta libero, ma, all'articolo 2, limita al 15 per cento lo sconto che si può praticare al consumatore finale sul prezzo fissato dall'editore o dall'importatore. Tale limite è elevato al 20 per cento in favore di «organizzazioni non lucrative di utilità sociale, centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalità scientifiche o di ricerca, biblioteche, archivi e musei pubblici, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative e università».

La legge si prefigge l'obiettivo di tutelare i piccoli operatori (librerie) che si trovano a subire la concorrenza di attori ben più forti della filiera del libro, tra cui catene e grandi distributori, come ad esempio le librerie online, che sono in grado di praticare sconti più elevati rispetto ai piccoli librai. Per questo motivo è stata accolta con favore dall'AIE, l'associazione degli editori, e dall'ALI, l'associazione dei librai.

L'articolo 3 della legge prevede, altresì, che, decorsi dodici mesi dall'inizio della sua applicazione, avvenuta il 1o settembre 2011, «il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione e all'editoria, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento per l'informazione e l'editoria, per il successivo inoltro alle Camere, una relazione sugli effetti delle disposizioni della presente legge sul settore del libro».

In tale sede sarà valutata l'efficacia delle disposizioni di legge in oggetto a conseguire l'obiettivo prefissato e potranno essere formulate ipotesi di eventuali correzioni legislative.

Il Ministro per i beni e le attività culturali: Lorenzo Ornaghi.