SBROLLINI. -
Al Ministro per i beni e le attività culturali.
- Per sapere - premesso che:
con la legge n. 128 del 27 luglio 2011, il Parlamento ha approvato una normativa che interviene sul sistema del prezzo dei libri;
tale normativa, all'articolo articolo 2 stabilisce che:
«1. Il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale è liberamente fissato dall'editore o dall'importatore ed è da questo apposto, comprensivo di imposta sul valore aggiunto su ciascun esemplare o su apposito allegato; 2. E consentita la vendita dei libri ai consumatori finali, da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata, compresa la vendita per corrispondenza anche nel caso in cui abbia luogo mediante attività di commercio elettronico, con uno sconto fino ad una percentuale massima del 15 per cento sul prezzo fissato ai sensi del comma 1; 3. Ad esclusione del mese di dicembre, agli editori è consentita la possibilità di realizzare campagne promozionali distinte tra loro, non reiterabili nel corso dell'anno solare e di durata non superiore a un mese, con sconti sul prezzo fissato ai sensi del comma 1 che eccedano il limite indicato al comma 2 purché non superiori a un quarto del prezzo fissato ai sensi del predetto comma 1. È comunque fatta salva la facoltà dei venditori al dettaglio, che devono in ogni caso essere informati e messi in grado di partecipare alle medesime condizioni, di non aderire a tali campagne promozionali; 4. La vendita di libri ai consumatori finali è consentita con sconti fino ad una percentuale massima del 20 per cento sul prezzo fissato ai sensi del comma 1: a) in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; b) in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalità scientifiche o di ricerca, biblioteche, archivi e musei pubblici, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative e università»;
come si vede, la legge consente, per Onlus e Biblioteche, la possibilità di acquistare libri con uno sconto massimo del 20 per cento, che è fortemente inferiore a quello che questi enti, precedentemente, riuscivano ad ottenere; esse, infatti, riuscivano ad acquistare volumi con sconti anche del 30 o del 40 per cento, in ragione dell'evidente funzione di pubblica utilità svolta;
la riduzione degli sconti per le biblioteche significa ridurre ulteriormente la disponibilità economica per l'acquisto di libri, significa penalizzare fortemente strutture pubbliche che erogano servizi utili; significa, infine, provocare un danno al sistema istituzionale delle biblioteche e all'utenza;
si rende necessario, a parere dell'interrogante, un intervento urgente per consentire una deroga a tale limite almeno per le biblioteche pubbliche -:
se non ritenga necessario un intervento urgente, anche sul piano normativo, nell'ambito delle proprie competenze e nei termini ritenuti più appropriati, per garantire al sistema delle biblioteche pubbliche un accesso libero a qualunque tipo di sconto per l'acquisto di libri che vengono utilizzati all'interno di un servizio di pubblica utilità.(4-16772)