ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16756

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 657 del 27/06/2012
Firmatari
Primo firmatario: TURCO MAURIZIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 27/06/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BELTRANDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 27/06/2012
BERNARDINI RITA PARTITO DEMOCRATICO 27/06/2012
FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA PARTITO DEMOCRATICO 27/06/2012
MECACCI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 27/06/2012
ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 27/06/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 27/06/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 26/07/2012

SOLLECITO IL 26/10/2012

SOLLECITO IL 06/12/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-16756
presentata da
MAURIZIO TURCO
mercoledì 27 giugno 2012, seduta n.657

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. -
Al Ministro della difesa.
- Per sapere - premesso che:

il maresciallo di 1o classe Stefano Camerota dell'Aeronautica militare, arruolatosi il 29 agosto 1995, presta servizio presso il comando del 1o reparto manutenzione velivoli di Cameri (Novara);

in data 16 febbraio 2011 il sottufficiale ha ricevuto notifica dalla propria amministrazione del decreto dirigenziale n. 0065/III-7/2011 datato 8 febbraio 2011 con il quale veniva disposta nei propri confronti la sospensione dall'impiego per motivi disciplinari per la durata di mesi 5 (cinque) scaturente da condanna penale passata in giudicato;

avverso tale determinazione amministrativa il sottufficiale ha provveduto tramite proprio difensore avvocato Giuseppe Zaccaglino a proporre ricorso al T.A.R. per il Piemonte rubricato al n. 565 Registro Generale in data 12 maggio 2011;

l'adito tribunale in data 17 giugno 2011 ha accolto la richiesta istanza cautelare urgente ed ha emesso ordinanza sospensiva n. 403 che, in tal senso, disponeva conseguentemente il diritto del sottufficiale ad essere immediatamente reintegrato in servizio effettivo. Detta ordinanza non risulta sia mai stata eseguita dall'amministrazione militare nonostante essa sia passata in giudicato;

successivamente il T.A.R. ha trattato nel merito il gravame proposto nella udienza pubblica fissata e svoltasi in data 20 dicembre 2011, accogliendo il ricorso ed annullando il provvedimento sanzionatorio con sentenza n. 22 depositata in data 22 gennaio 2012;

detta pronuncia è stata ritualmente notificata all'amministrazione in data 18 gennaio 2012 e questa in data 22 marzo 12 ha provveduto a proporre ricorso in appello al Consiglio di Stato rubricato al n. 2866 di R.G. in data 17 aprile 12;

il Consiglio di Stato ha fissato udienza camerale in data 4 maggio 2012 per la trattazione dell'istanza sospensiva proposta dall'amministrazione ed in tale udienza ha emesso e depositato nel medesimo giorno sentenza di merito n. 2604 avendo ritenuto matura la causa per la decisione ritenendone sussistenti i presupposti di diritto;

la citata sentenza del supremo consesso ha respinto il ricorso dell'amministrazione confermando la correttezza della sentenza emessa dal T.A.R. e la correttezza dell'operato del collegio giudicante territoriale di primo grado ed ha condannato l'amministrazione alla refusione di 3000 euro per le spese legali del giudizio;

nonostante tale quadro giuridico, ove le pronunce emesse hanno acclarato come fondate le ragioni del dipendente accolte giurisdizionalmente sia in primo grado che in secondo, l'amministrazione ad oggi è rimasta completamente inerte e non ha adempiuto a nessun disposto giudiziale;

risulta all'interrogante il maresciallo Camerota ha dovuto scontare tutto il periodo di sospensione dall'impiego nonostante l'intervenuta pronuncia cautelare urgente disposta nel periodo di esecuzione; ad oggi ancora non avrebbe ricevuto comunicazioni di esecuzione ed ottemperanza del giudicato esistente e non ha ancora avuto il ripristino dello status quo ante e la restituito in integrum spettante e nemmeno la refusione delle disposte spese legali per la soccombenza dell'amministrazione in giudizio;

risulta altresì che per effetto del decreto sanzionatorio di stato al maresciallo Camerota è stato revocato il nulla osta di segretezza (N.O.S.) ed allo stato attuale, nonostante la detta caducazione del decreto, l'abilitazione prima posseduta non è stata ripristinata cagionando limitazioni d'impiego e di incarico al sottufficiale che vede ora destinato a diversi servizi personale gerarchicamente più giovane od anche inferiore di grado;

nonostante i ripetuti rapporti gerarchici richiesti e concessi nelle date del 18 luglio 2011, 29 novembre 2011 e 17 maggio 2012 con superiori gerarchici fino al comandante di corpo compreso non risulta sia stata fornita spiegazione al dipendente in merito alle omissioni compiute ed all'operato delle gerarchie militari in relazione alla propria vicenda;

per effetto del decreto punitivo il ricorrente ha subito la decurtazione dei 5 mesi di anzianità nel grado vedendo alterata così la propria posizione gerarchica in seno all'ambiente lavorativo e trovandosi così ad essere divenuto inferiore di grado rispetto al personale che prima dell'atto era a lui subordinato, giuridicamente ora si trova a dover eseguire ordini a lui impartiti da personale che prima eseguiva invece le sue disposizioni;

quanto narrato ha cagionato e sta cagionando gravi conseguenze allo stato psico-fisico del dipendente che non è stato tutelato e viene ignorato dalla gerarchia a lui sovraordinata nonostante egli abbia più volte ampiamente relazionato la situazione lavorativa in cui è stato posto ad operare;

il militare in data 28 marzo 2012 è stato posto in malattia per 45 giorni continuativi da parte struttura sanitaria militare per effetto della manifestazione di disfunzioni fisiche rilevate in analisi diagnostiche strumentali a chiaro sintomo che il disadattamento lavorativo di cui è vittima sta cagionando conseguenze sul suo stato di salute, come per altro certificato anche da struttura sanitaria pubblica che indica come indispensabile per la tutela e prevenzione della salute del dipendente l'immediato trasferimento da detto ambito lavorativo. I superiori gerarchici che hanno conoscenza dettagliata della vicenda non risulta abbiano effettuato interventi;

il maresciallo Camerota ha documentalmente più volte presentato istanza di trasferimento per potersi allontanare dal proprio ambiente lavorativo che ha assunto nei propri confronti anche atteggiamenti di scherno vista l'incredibile ed incresciosa situazione in essere, ma nonostante abbia richiesto esplicitamente anche al proprio comandante di corpo l'analisi della possibilità di essere movimentato per incompatibilità ambientale, nulla nel merito è stato assunto come determinazione dall'amministrazione, né per la movimentazione d'autorità e neppure per quella a domanda e nulla è stato risposto all'interessato;

è convinzione degli interroganti che ove dovesse ulteriormente perdurare la situazione lavorativa conflittuale ed a seguito della stessa ulteriormente peggiorare lo stato psico-fisico del dipendente, con la non auspicata insorgenza di più gravi quadri nosologici patologici, e non dovesse intervenire sollecito accoglimento delle istanze di trasferimento presentate, si dovranno ritenere secondo gli interroganti connesse alla ingiustificata inerzia dell'amministrazione tutte le conseguenze che verranno a manifestarsi a carico del maresciallo Camerota con le correlate responsabilità -:

quali immediate iniziative intenderà adottare per offrire la massima tutela consentita al maresciallo Camerota e quali iniziative invece intenderà adottare nei confronti di coloro che con comportamenti omissivi e/o commissivi si siano resi eventualmente responsabili della situazione esposta in premessa, nella considerazione che alla data odierna maresciallo Camerota versa nella situazione conflittuale senza tutela dei propri diritti.
(4-16756)