ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16713

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 654 del 21/06/2012
Firmatari
Primo firmatario: FEDI MARCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 21/06/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI delegato in data 21/06/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-16713
presentata da
MARCO FEDI
giovedì 21 giugno 2012, seduta n.654

FEDI. -
Al Ministro degli affari esteri, al Ministro della giustizia.
- Per sapere - premesso che:

il cittadino italiano Tommaso V., residente in Pontassieve (Firenze) e padre di quattro figlie cittadine italiane (E. k. Di anni 14, c. di anni 13, c. di anni 11, l. di anni 9), poiché le figlie nel luglio 2010 non sono rientrate in Italia dall'Australia dopo una vacanza di un mese con la madre, il 22 luglio 2010 ha presentato alla procura della Repubblica di Firenze una denuncia-querela per sottrazione di minori nei confronti della ex moglie Laura Kate G., cittadina australiana, e a distanza di pochi giorni si è rivolto al dipartimento di giustizia minorile di Roma per avviare le pratiche tese a ottenere il rimpatrio delle 4 figlie, secondo il disposto della Convenzione dell'Aja sulla sottrazione internazionale di minorenni;

nonostante il richiamo della Convenzione dell'AJA per l'immediato rientro dei minori sottratti, sono trascorsi sette mesi prima che il Department of Communities di Brisbane, autorità competente nel Queensland, abbia preso in esame l'esposto del Signor V.; il 4 marzo 2011, il Giudice C. J. Forrest del Family Court di Brisbane ha ordinato, poi, alla signora Laura Kate G. di non allontanarsi dal territorio australiano;

dalla deposizione scritta giurata presentata dalla signora G. a sua difesa si evince che la G. dal 2008 al giugno del 2010 ha richiesto con insistenza il sostegno delle autorità australiane in Italia per tornare in Australia con le figlie senza il consenso del coniuge italiano, senza che lo stesso V. in questo lungo periodo sia stato mai contattato dall'ambasciata australiana per verificare eventuali problematiche familiari né per essere informato delle intenzioni della signora G.;

risulta agli atti che le ragazze, ascoltate da un assistente sociale incaricato dal tribunale australiano, hanno dichiarato di avere un buon rapporto con il padre e di volere far ritorno in Italia, tant'è che il 23 giugno 2011 il giudice C. J. Forrest ha ordinato il rientro in Italia delle ragazze entro 30 giorni dal ricevimento da parte della madre della somma di 8.000 dollari australiani;

nell'attesa che lo Stato del Queensland desse piena esecuzione all'ordine del 23 giugno 2011 del giudice Forrest per il rimpatrio, la Autorità centrale italiana ha informato il signor V. che la signora G. intendeva presentare appello contro la sentenza alla Full Court of the Family Court di Brisbane; dal 5 settembre 2011, data della prima udienza, il signor V. ha dovuto attendere altri sette mesi, fino al 15 marzo 2012, per apprendere dall'autorità centrale del Queensland che l'appello era stato respinto e che, quindi, l'ordine di rimpatrio del 23 giugno 2011 era tornato esecutivo;

dopo che numerose richieste sulle intenzioni della Signora G. circa il suo rientro in Italia con le figlie sono restate senza risposta, il 12 aprile 2011 il Signor V. ha ricevuto una comunicazione da parte dell'autorità centrale australiana che lo informava dell'intenzione dei legali della G. di presentare un ulteriore appello presso la high court australiana;

contemporaneamente, l'autorità centrale del Queensland sollecitava a più riprese il signor V. a corrispondere gli 8.000 dollari australiani, considerando il mancato pagamento di tale somma come causa del ritardo nelle procedure del rimpatrio. In risposta a tali solleciti, l'autorità centrale italiana ha ribadito che, in assenza della dichiarazione scritta nella quale la signora G. si impegnava a rientrare in Italia, il signor V. non poteva procedere al versamento;

non essendo stato rispettato nemmeno il nuovo termine per il rimpatrio (9 aprile 2012), ed essendo intervenuta nuovamente l'autorità italiana per richiedere che le procedure previste fossero avviate d'urgenza, l'autorità del Queensland ha rappresentato la necessità di un ulteriore «enforcement» degli ordini fissando una nuova udienza presso la Family Court di Brisbane in data 2 maggio 2012;

il 4 maggio 2012 la family court di Brisbane ha intimato alla signora G. di consegnare le figlie il successivo 16 maggio all'aeroporto internazionale di Brisbane, di provvedere al pagamento di tutti i costi necessari al rientro in Italia delle bambine e contestualmente ha intimato al Department of Communities di rilasciare i passaporti delle stesse al signor V. o ad un suo incaricato. Questi passaporti si trovano tutt'ora in possesso del Department of Communities il quale si rifiuta di consegnarli al padre;

il Signor V., partito nel frattempo per l'Australia per essere presente al rimpatrio delle figlie, ha altresì effettuato il pagamento dei biglietti aerei delle figlie con la promessa che avrebbe ottenuto il rimborso da parte del Department of Communities, ma anche questo impegno non ha avuto finora alcun riscontro;

l'8 maggio 2012, il signor V. ha appreso dall'autorità italiana che i legali della signora G. rinunciavano a presentare appello in High Court. Nei giorni successivi all'arrivo in Australia del V., tuttavia, la signora G. e i suoi familiari hanno messo in atto una pesante campagna di diffamazione nei suoi confronti attraverso le televisioni e i mezzi stampa australiani, non avendo ormai più alcuno strumento per fermare la sentenza di rimpatrio;

sia le istituzioni italiane che australiane sono a conoscenza che non vi è alcuna prova circa le accuse di violenza che sono state rivolte dalla G. e dai suoi familiari al signor V..; nonostante ciò, verso la signora G. e i suoi familiari, non risulta essere stato avviato in Australia alcun provvedimento né alcuna sanzione;

durante la campagna mediatica contro il signor V., egli ha appreso che le sue figlie erano «misteriosamente» scomparse; sempre dai media australiani il signor V. ha appreso che le bambine erano tenute in ostaggio dai familiari della G., in particolare dalla bisnonna, Caryl H., la quale ha anche affermato che le avrebbe liberate solo nel caso in cui fosse stata ascoltata la loro volontà di rimanere in Australia con la madre;

il 14 maggio 2012, il Department of Communities ha presentato un esposto alla Family Court di Brisbane con la richiesta di intervento della polizia locale e della polizia federale per la ricerca delle bambine. Nell'atto si legge che la nonna materna, K. V. H. G., madre di Laura G., avrebbe espresso l'intenzione di uccidere le ragazze istigando nel contempo la stessa G. a togliersi la vita;

il 15 maggio 2012 i legali della sig.ra G. hanno presentato un ulteriore esposto presso la Family Court di Brisbane facendo riferimento al regolamento 19A della legge australiana sulla famiglia secondo cui, nel caso di dispute familiari, i figli minorenni possono ottenere assistenza legale e essere ascoltati nel merito. Il giudice Forrest ha respinto l'esposto poiché la signora G. si è resa inadempiente nei confronti degli ordini precedenti della corte. L'esposto, inoltre, non è stato accettato in quanto i minori sono tutelati da una legge internazionale (Convenzione de l'Aja) e non sottoposti alla legislazione statale australiana;

durante il sequestro delle figlie, il signor V. ha appreso che il 21 maggio 2012 una familiare della G., R. B., ha presentato un esposto alla High Court, costituendosi nel mentre tutore temporaneo delle figlie, per richiedere che la legge australiana fosse modificata in favore dell'ascolto dei minori anche nei casi in cui ci si sia appellati alla Convenzione de l'Aja per sottrazione internazionale di minori;

la sera del 21 maggio le bambine sono state ritrovate dalla polizia e l'indomani il signor V. ha potuto avere il primo incontro con le figlie dopo due anni di lontananza, mentre si teneva la prima udienza presso la High Court nel palazzo di giustizia di Brisbane. Durante il suo svolgimento, l'avvolto incaricato dal Department of Communities, Del Villar, faceva una «promessa» verbale alla corte assicurando che le ragazze sarebbero state tenute in custodia dai servizi sociali fino alla conclusione del processo. Non è chiaro su quali basi giuridiche tale promessa sia stata fatta e come di fatto essa prevalga su un ordine di rimpatrio del giudice Forrest, tuttora esecutivo ma di fatto disapplicato;

la High Court ha deciso di rinviare al 25 maggio 2012 la decisione se procedere o meno nel senso richiesto dal ricorso;

il 25 maggio 2012 il giudice Susan Kiefel ha stabilito che il ricorso sarebbe stato deciso dalla High Court in seduta plenaria nel mese di agosto 2012, mentre per contro l'ordine della Family Court non poteva essere sospeso; lo stesso Department of Communities che ha in custodia le ragazze disapplica un ordine di rimpatrio della Family Court, tuttora esecutivo;

attualmente la decisione del rimpatrio delle figlie è sottoposta ad una Convenzione internazionale sottoscritta anche dall'Australia, alla quale la Family Court ha dato piena e corretta applicazione, mentre l'intenzione di altre autorità australiane è di sospendere l'esecutività fino all'approvazione o meno della modifica del diritto interno australiano;

il Department of Communities è perfettamente a conoscenza del fatto che in questa lunga e dolorosa vicenda il Signor V. ha esaurito ogni risorsa economica e che sta mettendo a rischio tutto quel che gli rimane, compreso il lavoro in Italia, la casa, i beni e la sua integrità fisica e morale, dal momento che in tutta questa vicenda non gli è mai stata data la possibilità di continuare a esercitare la sua funzione di genitore, avendo le figlie lontane a eccezione di incontri occasionali, che avvengono sempre in presenza di un supervisore;

la richiesta di esprimere una preferenza sul dove vivere da parte delle bambine, sottoposte in questi mesi a un significativo stress psicologico ed emotivo, risulta inopportuno e controproducente, oltre a essere in contraddizione con la Convenzione de l'Aja -:

se non intendano sottolineare presso i rappresentanti della nostra amministrazione in Australia l'esigenza di un costante ed efficace sostegno al signor Tommaso V. nel suo impegno di far valere i suoi diritti di padre e di cittadino, alla luce dell'inequivocabile pronunciamento di un tribunale australiano;

se non intendano esprimere alle autorità australiane le riserve del Governo italiano sulla sostanziale disapplicazione nella vicenda della Convenzione dell'AJa sulla sottrazione di minori e sollecitarle nelle forme adeguate a disporre l'immediato rientro in Italia delle figlie del signor V. (4-16713)