ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16710

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 654 del 21/06/2012
Firmatari
Primo firmatario: MONAI CARLO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 21/06/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 21/06/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 06/09/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-16710
presentata da
CARLO MONAI
giovedì 21 giugno 2012, seduta n.654

MONAI. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:


recentemente si è verificata la mancata valutazione dell'idoneità conseguita in concorso pubblico per titoli ed esami all'ISSM «Puccini» di Gallarate ai fini dell'inclusione nella graduatoria d'istituto di Pianoforte dell'ex conservatorio, ora ISSM «Tomadini» di Udine;


la situazione contingente del personale docente degli ex istituti musicali pareggiati, conseguente alla nota ministeriale 1672/2002, determina la paradossale ed ingiusta esclusione «ai fini dell'inserimento in graduatorie d'istituto, come previsto dalla tabella di valutazione titoli», delle idoneità conseguite in «pubblici concorsi per esami e titoli» banditi fino ad oggi e in futuro dagli enti locali sedi di ex istituti musicali pareggiati ora istituti superiori di studi musicali (capo B - punti 7-8 della Nota ministeriale 3154/201);


Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al quale fanno riferimento normativamente tutti gli istituti superiori di studi musicali pubblici, nelle sue note ha dato indicazioni differenti nella valutazione dei titoli tra gli ex conservatori e gli ex istituti musicali pareggiati (ora tutti istituti superiori di studi musicali ex legge n. 508 del 1999, articolo 2, comma 2), discriminando non solo il personale docente delle citate istituzioni, ma anche i 20 enti locali gestori delle istituzioni stesse, a cagione della non valutabilità di una idoneità ottenuta in concorso pubblico bandito dagli stessi enti, già affidato alle ordinarie commissioni ministeriali giudicatrici, oltre che per le graduatorie d'istituto redatte da una istituzione statale, quale un ex conservatorio, anche per le graduatorie d'istituto redatte dagli stessi ex istituti musicali pareggiati, con effetti discriminatori a loro danno e a favore delle sole idoneità «statali»;


la gestione delle predette istituzioni era tenuta al pieno rispetto della normativa statale, sotto la stretta sorveglianza nonché con l'avallo dei «commissari/commissioni ministeriali» pena la revoca del pareggiamento e fino al 2003, anno in cui sono stati pareggiati gli ultimi istituti musicali, fra le condizioni imprescindibili prescritte dalla legge per ottenere il pareggiamento vi era l'uniformità di trattamento del personale docente in servizio su cattedra pareggiata in pianta organica, che doveva essere identico a quello statale sotto tutti i profili: economico, giuridico, di carriera e di reclutamento;


la gestione degli enti pareggiati era sotto il diretto controllo dello Stato (commissari/commissioni ministeriali) e il venire meno di queste condizioni essenziali, per esempio, fu la causa della revoca del pareggiamento all'istituto musicale «Malerbi» di Lugo di Romagna avvenuta nell'89/90; mentre, al contrario, l'ultimo Istituto musicale a essere stato statizzato è il conservatorio di musica «Tomadini» di Udine (1981);


la nota ministeriale sopra citata appare all'interrogante censurabile anche perché prevede la valutabilità del servizio svolto con contratto di collaborazione su posti «non in pianta organica» al pari di un servizio svolto con CCNL AFAM «in pianta organica», mentre all'idoneità in concorso pubblico ottenuta presso gli istituti allora gestiti dagli enti locali non viene riconosciuto alcun valore;


la parità di trattamento fra il personale docente degli ex conservatori e quello degli ex istituti musicali pareggiati, e viceversa, era già prevista dalle ordinanze ministeriali n. 106 del 1993 e n. 455 del 1996, cioè prima della legge n. 508 del 1999 e, a maggior ragione, tale parità dovrebbe valere ancor oggi alla luce della legge 508 citata, del decreto del Presidente della Repubblica n. 112 del 2003 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005 che hanno eliso ogni differenza tra i predetti istituti musicali e quelli che sono sempre stati statali, se non per la parte ad esaurimento del vecchio ordinamento -:


se e quali iniziative il Ministro intenda assumere al fine di rimuovere questa applicazione di dubbia legittimità delle fonti normative citate rispetto alle note ministeriali che appaiono con esse confliggenti, al fine di non discriminare il personale docente in servizio presso gli ex istituti musicali pareggiati.(4-16710)