ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16709

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 654 del 21/06/2012
Firmatari
Primo firmatario: BELTRANDI MARCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 21/06/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BERNARDINI RITA PARTITO DEMOCRATICO 21/06/2012
FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA PARTITO DEMOCRATICO 21/06/2012
MECACCI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 21/06/2012
TURCO MAURIZIO PARTITO DEMOCRATICO 21/06/2012
ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 21/06/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 21/06/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 04/07/2012

SOLLECITO IL 27/07/2012

SOLLECITO IL 22/10/2012

SOLLECITO IL 06/12/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-16709
presentata da
MARCO BELTRANDI
giovedì 21 giugno 2012, seduta n.654

BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI, MAURIZIO TURCO e ZAMPARUTTI. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della giustizia.
- Per sapere - premesso che:


il Ministero della giustizia avrebbe elaborato una serie di misure per accorciare la durata dei processi civili limitando l'accessibilità ai gradi di appello e di legittimità per evitare che i diritti di impugnazione delle sentenze vengano abusati da parte dei contendenti;


l'esperienza giudiziale di questi ultimi otto anni e la sua analisi dimostra che, soprattutto la Corte di Cassazione, trova spesso il cavillo per dare ragione al fisco, anche ribaltando indirizzi da tempo consolidati;


è un dato di fatto che l'Agenzia delle entrate, controparte dei contribuenti nei giudizi tributari, è strumento che serve al Governo anche per recuperare le risorse finanziarie con cui il Ministero preposto provvede a pagare gli stipendi ai magistrati;


ad avviso degli interroganti occorrerebbe adottare le seguenti soluzioni:


a) affrontare nella sede citata la questione del decongestionamento del contenzioso tributario nell'ambito del quale si abusa spesso del diritto di impugnazione da parte dell'amministrazione finanziaria: anche se vige il principio della soccombenza per cui chi perde dovrebbe pagare le spese sostenute dalla controparte, le spese invece sono pagate con i danari dei contribuenti poiché attualmente non è possibile imputarle agli impiegati o ai funzionari o ai dirigenti degli uffici periferici che autorizzano o decidono gli appelli davanti alle commissioni tributarie regionali o i ricorsi davanti alla Corte di Cassazione;


b) introdurre una forma di acquiescenza agevolata per le sentenze delle commissione tributarie sfavorevoli ai contribuenti che preveda la riduzione delle sanzioni al 40 per cento per quelle provinciali ed al 60 per cento per quelle regionali per far sì che in questo modo, i contribuenti possono avere un interesse apprezzabile a non proseguire oltre nel giudizio;


c) introdurre il divieto di appello per gli uffici finanziari contro le sentenze che si pronunciano sulla nullità degli atti impositivi impugnati o sul merito, conservando il diritto di opposizione nei gradi superiori solo per le questioni di puro diritto riguardanti l'interpretazione delle norme tributarie. Gli uffici finanziari esercitano infatti una potestà accertativa nei confronti del contribuente e perciò la pretesa deve essere valida e sufficientemente fondata sin dal momento in cui viene notificata al destinatario. Diversamente, non può essere il contribuente a patirne le conseguenze sostenendo gli oneri ed i costi delle impugnazioni avversarie, ma deve essere il responsabile del procedimento ad assumersi la responsabilità anche patrimoniale per il danno arrecato all'erario nell'aver esercitato male la potestà accertativa;


d) introdurre il principio che, in caso di soccombenza dell'ufficio finanziario, al pagamento della condanna alle spese contribuisca almeno per il 30 per cento il responsabile del procedimento in solido con il suo diretto superiore e col dirigente dell'ufficio medesimo in parti egualmente ripartite, un terzo ciascuno, per far sì che almeno una parte non simbolica dei soldi necessari provenga dalle tasche di chi ha ingiustamente provocato o perseverato nel contenzioso sfavorevole per l'erario;


e) apportare ulteriori utili modifiche al contenzioso tributario per favorire la definizione stragiudiziale delle controversie, per ristabilire la parità processuale fra le Parti e per eliminare oneri inutilmente iniqui e dispendiosi a carico dei contribuenti mediante la reintroduzione delle originarie riduzioni del 25 per cento per l'acquiescenza alla pretesa impositiva o sanzionatoria e per le definizioni mediante la procedura dell'accertamento con adesione;


f) eliminare il reclamo obbligatorio che non garantisce alcuna imparzialità per assoluta mancanza di terzietà, ad avviso degli interroganti, rispetto all'ufficio procedente. Ciò costituisce una grave insidia procedimentale per i contribuenti, offre una opportunità in più agli uffici periferici per tentare di introitare un quid aggiuntivo, che è comunque conveniente per il contribuente che approfitta della riduzione delle sanzioni ed utile all'operatore che si guadagna il trattamento incentivante o lo fa guadagnare al suo superiore, limita l'esercizio del diritto di difesa perciò che dipende dalla scelta della migliore strategia processuale e aumenta i costi per l'assistenza e la difesa che dovrà gestire anche la fase pre-giudiziale, oltre a quella giudiziale;


g) eliminare il divieto della prova testimoniale nel processo tributario per provare fatti e circostanze rilevanti per la decisione in quelle situazioni in cui gli accertamenti si basano sulle presunzioni ed il contribuente non ha l'obbligo di istituire e tenere la documentazione contabile e fiscale;


ad avviso degli interroganti si tratta di modifiche semplici ed utili sia per ristabilire un rapporto più giusto ed equilibrato fra i contribuenti e gli uffici finanziari, sia per velocizzare l'iter del contenzioso in materia tributaria, sia per decongestionare le commissioni tributarie e la Corte di Cassazione dall'ingente carico tributario, che, nella situazione attuale, è inevitabilmente destinato a crescere sempre di più -:


se si intendano assumere iniziative normative per dare soluzione alle criticità evidenziate, in linea con le proposte descritte in premessa. (4-16709)