Legislatura: 16Seduta di annuncio: 652 del 19/06/2012
Primo firmatario: MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 19/06/2012
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 19/06/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione RISPOSTA GOVERNO 15/03/2013 VARI MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
RISPOSTA PUBBLICATA IL 15/03/2013
CONCLUSO IL 15/03/2013
Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, si rappresenta quanto segue, sulla base degli elementi forniti dall'amministrazione.
Con decreto 22 febbraio 1994, il Ministero delle poste e delle comunicazioni ha respinto la domanda di concessione per la radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale presentata dalla signora Martelli Giuseppina, titolare di «RADIO TORRE MACAUDA», in quanto medesima non aveva presentato la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 comma 2 del decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, entro i termini stabiliti dal successivo comma 3.
Avverso tale decreto l'emittente ha proposto dapprima ricorso al Tar Sicilia e successivamente avverso la sentenza del Tar Sicilia ricorso d'appello al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia. Tali organi, pur accogliendo in via cautelare la domanda di sospensione degli effetti del decreto di diniego, hanno infine, entrambi, respinto il ricorso (sentenza TAR n. 1744 del 1996 e decisione CGA n. 217 del 1998).
In data 23 aprile 2010 è pervenuta alla competente direzione generale delle comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico da parte della signora Giuseppina Martelli, in qualità di titolare dell'emittente Radio Torre Macauda, una domanda per ottenere l'autorizzazione come fornitore di contenuti radiofonici destinati alla diffusione in tecnica digitale.
Tale domanda non è stata accolta in quanto l'interessata non rientrava alla data di presentazione della domanda stessa e neppure rientra a tutt'oggi, in alcuna delle categorie di aspiranti autorizzabili in base alle disposizioni vigenti.
A tal uopo, infatti, si precisa che l'autorizzazione in argomento, secondo quanto stabilito nella deliberazione AGCOM n. 664/09/CONS, può essere rilasciata a soggetti già legittimamente operanti in tecnica analogica, in quanto titolari di autorizzazione a suo tempo rilasciata ai sensi della legge 20 marzo 2001, n. 66 ovvero, in alternativa, a soggetti aventi natura giuridica di società di persone o di capitali o di società cooperativa che impieghi almeno due dipendenti (nel caso di emittenti radiofoniche locali a carattere commerciale) o la natura giuridica di associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro (nel caso di emittenti radiofoniche locali a carattere comunitario).
Il diniego di accoglimento della domanda è stato ritualmente comunicato alla signora Martelli con nota in data 2 novembre 2011, alla quale ha fatto seguito, a cura del competente ispettorato territoriale, la disattivazione degli impianti, che nelle more avevano continuato di fatto a funzionare.
Allo stato risulta pertanto che la titolare dell'emittente radiofonica Radio Torre Macauda, non possiede alcun titolo per il proseguimento delle trasmissioni radiofoniche in tecnica analogica.
In merito alla richiesta del pagamento dei canoni per il periodo 2000-2006, si precisa che dal momento che l'emittente ha operato in analogico illegittimamente, così come per tutti i casi analoghi alla fattispecie in esame, è stato richiesto il pagamento dei canoni, anche al fine di interrompere il termine di prescrizione a tutela del credito vantato dal Ministero dello sviluppo economico.
Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico: Massimo Vari.