ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16621

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 651 del 18/06/2012
Firmatari
Primo firmatario: BORGHESI ANTONIO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 18/06/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18/06/2012
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 25/06/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-16621
presentata da
ANTONIO BORGHESI
lunedì 18 giugno 2012, seduta n.651

BORGHESI. -
Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia, al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

gli articoli 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, disciplinano il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, che si configura come un rimedio amministrativo proponibile per ragioni di legittimità nei confronti degli atti definitivi adottati dalla pubblica amministrazione, deciso in unico grado con un parere vincolante del Consiglio di Stato poi trasfuso nel conforme decreto decisorio adottato dal Presidente della Repubblica;

il predetto ricorso amministrativo si caratterizza per la non obbligatorietà dell'assistenza legale al fine della sua proposizione, a differenza dell'alternativo ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale, in primo grado, e al Consiglio di Stato, in sede di appello, che necessitano entrambi dell'assistenza legale e perciò è stato anche definito in dottrina come il cosiddetto «ricorso dei poveri»;

le ragioni del permanere del ricorso straordinario nell'ordinamento giuridico italiano come strumento di tutela nei confronti della pubblica amministrazione, dopo una storia plurisecolare di esistenza e dopo alterne proposte di riforma, sono ancora oggi da individuarsi, sotto il profilo sociologico-economico, nei minori costi dell'opzione per tale istituto rispetto ai costi molto elevati (ed oggi ancor più elevati) della tutela giurisdizionale amministrativa e inoltre nella possibilità di disporre di un termine più lungo per ricorrere, costituendo così una vera e propria «valvola di sfogo» per contenziosi che trovano un sostanziale sbarramento al ricorso alla tutela giurisdizionale;

sulla scorta di quanto sopra: la Corte costituzionale nella sentenza 31 dicembre 1986, n. 298 e nell'ordinanza 13 marzo 2001, n. 56, confermando la competenza dello Stato a decidere i ricorsi straordinari, ha riconosciuto le peculiarità del suddetto rimedio giustiziale nei confronti degli atti viziati della pubblica amministrazione, nel fatto che «i singoli interessati possono attivare con modica spesa, senza il bisogno dell'assistenza tecnico-legale e con il beneficio dei termini di presentazione del ricorso particolarmente ampi»;

l'articolo 37, sesto comma, lettera s), decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge del 15 luglio 2011, n. 111 (cosiddetta manovra di luglio), ha sostituito l'articolo 13, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia», assoggettando il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica alla disciplina del «contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario», nella misura di euro 600 (seicento), al pari di quello dovuto per i ricorsi giurisdizionali al TAR ed al Consiglio di Stato, fatta salva la disciplina derogatoria per alcune materie o riti speciali, di fatto così snaturando la peculiarità essenziale dello strumento giustiziale in questione -:

se e quali iniziative il Governo intenda sollecitamente assumere al fine di eliminare la previsione dell'assoggettamento dell'istituto del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica al versamento del contributo unificato, quale introdotto con l'articolo 37, sesto comma, lettera s) del decreto legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, nell'ambito del cosiddetto «Testo Unico delle spese di giustizia», di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, onde salvaguardare la sua primigenia peculiarità di ricorso amministrativo senza spese avverso atti viziati adottati dalla pubblica amministrazione. (4-16621)