ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16584

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 650 del 14/06/2012
Firmatari
Primo firmatario: LOVELLI MARIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 14/06/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 14/06/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-16584
presentata da
MARIO LOVELLI
giovedì 14 giugno 2012, seduta n.650

LOVELLI. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

la legge n. 244 del 2007, all'articolo 1 comma 17, ha prorogato «per gli anni 2008, 2009 e 2010 le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio in relazione agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010», prorogando altresì le agevolazioni tributarie relative «agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti dal primo gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2011»;

da segnalazioni pervenute da alcuni dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà divisa, risulta che, pur avendo avuto assegnate le rispettive unità abitative prima del 30 giugno 2011, al momento della dichiarazione dei redditi hanno visto negarsi dai CAF la possibilità di fruire dalla detrazione pari al 36 per cento relativa alla parte di ristrutturazione, così come stabilito dalla legge n. 244 del 2007, l'articolo 1 comma 17, in quanto è stata ritenuta come vincolante ai fini dell'esclusione dell'agevolazione la data di inizio dei lavori antecedente il 1° gennaio 2008;

come evidenziato dai soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà divisa, e appositamente documentato dagli «stati di avanzamento dei lavori» rilasciati dalle rispettive direzioni dei cantieri, risulta che in molteplici casi i lavori di ristrutturazione, la cui data di inizio risulta antecedente il 1° gennaio 2008, siano stati effettuati con prevalenza negli anni 2008-2009-2010-2011, e quindi siano ricompresi nel periodo indicato dalla legge finanziaria 2008 ai fini del riconoscimento della possibilità di detrazione del 36 per cento per le spese di ristrutturazione -:

quali siano gli orientamenti del Governo in merito ai criteri temporali (data di inizio ovvero periodo di effettivo svolgimento dei lavori) valido per il riconoscimento della fruizione della detrazione ex articolo 1, comma 17, legge n. 244 2007 per i soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà divisa;

se non ritenga che i soci assegnatari delle unità abitative realizzate dalle cooperative edilizie possano fruire dell'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio, in relazione alla percentuale di opere di ristrutturazione eseguite negli anni 2008-2009-2010-2011, benché l'inizio dei lavori risulti essere precedente al 1° gennaio 2008, fattispecie questa che di fatto risulta aver fatto escludere numerosi assegnatari di cooperative edilizie a proprietà divisa, dai benefici derivanti dalla detrazione pari al 36 per cento sui costi di ristrutturazione. (4-16584)