ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16541

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 648 del 12/06/2012
Firmatari
Primo firmatario: SCHIRRU AMALIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 12/06/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GIOVANELLI ORIANO PARTITO DEMOCRATICO 12/06/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 12/06/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-16541
presentata da
AMALIA SCHIRRU
martedì 12 giugno 2012, seduta n.648

SCHIRRU e GIOVANELLI. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'interno, al Ministro della difesa.
- Per sapere - premesso che:

l'imposta municipale propria (IMU) è stata istituita in via sperimentale in tutti i comuni del territorio nazionale a decorrere dal primo gennaio 2012, sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (ICI), ed ha per presupposto il possesso di immobili (fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli), ivi comprese l'abitazione principale e le relative pertinenze. I comuni possono approvare o modificare la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione di imposta entro il 30 settembre 2012. Conseguentemente i calcoli relativi al pagamento in acconto 2012 devono essere effettuati utilizzando le aliquote base e la detrazione previste dal decreto-legge n. 201 del 2011. Entro il 17 dicembre 2012 il contribuente verifica la propria situazione imponibile in relazione all'intero anno 2012, calcola l'imposta applicando le aliquote e le detrazioni deliberate dal comune ed effettua il versamento a saldo con conguaglio sulla prima rata;

il citato decreto-legge n 201 del 2011 stabilisce in particolare che il pagamento dell'IMU sulla prima casa sia subordinato alla residenza effettiva e non tiene in considerazione alcune categorie di lavoratori soggette a continui trasferimenti, come gli appartenenti alle forze dell'ordine e al comparto sicurezza, che sono obbligati, come da regolamento e pena una sanzione disciplinare con eventuale decurtazione dello stipendio, a trasferire la residenza dal loro luogo di origine al luogo dove prestano servizio;

con il decreto-legge n. 201 del 2011 tanti di questi si ritrovano ora vittime di un paradosso: oltre a pagare l'affitto nel comune ove prestano servizio (e devono risiedere), si vedono costretti a pagare la tassa imposta municipale propria sulla casa nel paese d'origine, acquistata spesso dopo anni di sacrifici e mutui, con una tassazione da «seconda casa»;

già nel 2008 con la delibera s23/2008 del COCER - Consiglio centrale di rappresentanza comparto difesa, sulle detrazioni/esenzioni ICI prima casa, per il personale appartenente alle forze armate e di polizia, si era sollevata la problematica relativa alle discriminazioni economiche cui il personale militare è sottoposto proprio in relazione alla sua specificità abitativa e di residenza: «allo stato attuale (2008) solo alcuni Comuni, attraverso i propri regolamenti tributari, considerano abitazione di persona residente anche l'unità immobiliare posseduta dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile, che per motivi connessi con l'incarico svolto, sono trasferiti in sede diversa da quella dove sorge l'abitazione di proprietà e sono qui costretti a dimorare con la propria famiglia fissando la propria residenza presso caserme o altra struttura abitativa temporanea; e sempre a condizione che l'immobile stesso sia l'unica abitazione di proprietà e non risulti locata;

che dall'articolo 66 della L. 342/2000, inerente le modifiche al regime di agevolazione fiscale per l'accesso alla prima casa a favore del personale appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia, si evince che, per la determinazione di aliquote d'imposta e detrazioni fiscali, non sono richieste le condizioni di residenza nel Comune dove sorge l'unità abitativa, prescindendo dal requisito della dimora abituale»;

e si era già chiesto al capo di stato maggiore della difesa - con riscontro positivo da parte di esso e successivo inoltro all'ufficio legislativo del Ministero della difesa «di voler porre in essere tutte le azioni necessarie affinché il personale in servizio permanente del Comparto Difesa e sicurezza, che per motivi di servizio risieda o sia costretto ad avere dimora abituale in altra sede rispetto a quella ove sia collocato l'unico immobile di proprietà, sia esentato dal pagamento dell'ICI su quest'ultimo»;

ci sono oggi casi paradossali, come evidenziati dalla stampa e dal Movimento associazioni operatori per la sicurezza & D.D.D., di alcuni operatori delle forze dell'ordine che per servizio hanno la residenza al nord e la casa di proprietà a l'Aquila, che devono pagare l'Imu come seconda casa, il mutuo e le spese di ristrutturazione dello stabile semidistrutto dal terremoto di tre anni orsono;

oppure casi limite di lavoratori di famiglie monoreddito che, vivendo con uno stipendio base di euro 1.200, non riescono a far fronte al pagamento della tassa, già gravati dalle spese familiari, dal mantenimento dei figli, dall'affitto nel luogo di servizio e, spesso, dal mutuo ancora in corso per la prima casa;

alcuni comuni - come disposto dalla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 3/DF del 18 maggio ultimo scorso - possono approvare una delibera che riduce l'aliquota per l'abitazione principale e proprie pertinenze «al minimo consentito dalla legge», elevando altresì l'importo della detrazione «fino a concorrenza dell'imposta dovuta» -:

se il Governo sia a conoscenza della problematica esposta in premessa;

quali iniziative normative urgenti intenda avviare per avanzare una rettifica del provvedimento relativo all'Imu per quelle tipologie di lavoratori che, per motivi di lavoro e di servizio, sono obbligati ad avere la residenza in luogo diverso da quello di origine e ove si trova di fatto la prima ed unica casa. (4-16541)