ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16509

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 646 del 07/06/2012
Trasformazioni
Trasformato il 04/12/2012 in 5/08571
Firmatari
Primo firmatario: BOBBA LUIGI
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 07/06/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 07/06/2012
Stato iter:
04/12/2012
Fasi iter:

SOLLECITO IL 08/11/2012

TRASFORMA IL 04/12/2012

TRASFORMATO IL 04/12/2012

CONCLUSO IL 04/12/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-16509
presentata da
LUIGI BOBBA
giovedì 7 giugno 2012, seduta n.646

BOBBA. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto del 24 aprile 1992 ha messo ad ordinamento un corso triennale d'istruzione professionale di Stato per l'acquisizione della qualifica di «Operatore dei servizi sociali» e che tale qualifica è stata successivamente confermata con decreto ministeriale 14 aprile 1997, n. 250;

lo stesso Ministero con proprio decreto del 15 aprile 1994 ha messo ad ordinamento un corso biennale di post-qualifica d'istruzione professionale di Stato per il conseguimento del titolo di «tecnico dei servizi sociali», corso quest'ultimo il cui accesso è riservato a coloro che in precedenza hanno acquisito la qualifica corrispondente di operatore;

nel profilo professionale, descritto nei decreti ministeriali, relativo alla qualifica di «operatore dei servizi sociali» si legge che «(...) con una specifica formazione professionale di carattere teorico e tecnico-pratico e nell'ambito dei servizi socio-educativo-culturali, svolge la propria attività a sostegno di persone di diversa età, per favorire le loro potenzialità individuali e il loro inserimento e partecipazione sociale. (...) Alla conclusione del ciclo di studi l'Operatore dei Servizi Sociali può lavorare nelle strutture pubbliche e private del territorio a sostegno delle comunità, per salvaguardare l'autonomia personale e sociale dei cittadini con lo scopo di salvaguardare l'autonomia personale e sociale dei cittadini con lo scopo di evitare o ridurre i rischi di isolamento o di emarginazione. (...)»;

nel profilo professionale, descritto nel decreto ministeriale del 15 aprile 1994, si legge che «Il Tecnico dei servizi sociali possiede competenze e capacità per adeguarsi alle necessità e ai bisogni delle persone con le quali deve operare. È in grado di programmare interventi precisi e mirati secondo le esigenze fondamentali della vita quotidiana e di svago, curandone l'organizzazione e valutandone l'efficacia. Con l'esperienza anche pratica (attraverso stage e tirocini) il tecnico dei servizi sociali è capace di cogliere i problemi e di risolverli efficacemente e tempestivamente tenendo conto dell'aspetto giuridico, organizzativo, psicologico e igienico sanitario»;

negli anni la presenza dei corsi di istruzione professionale di Stato negli indirizzi di operatore e tecnico dei servizi sociali si è andata diffondendo sul territorio nazionale, avviando verso tali qualifiche e titoli di studio migliaia di giovani motivati all'impegno e al lavoro nel settore sociale;

il recente riordino dell'istruzione secondaria superiore ha rideterminato i diplomi da conseguirsi al termine del percorso di studi prevedendo che nell'ambito degli Istituti professionali di Stato fosse presente l'indirizzo socio-sanitario al termine del quale viene rilasciato il diploma di «Tecnico socio-sanitario», giusto decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 15 marzo 2010, delineando un curriculum di studi non sostanzialmente diverso da quello del «Tecnico dei servizi sociali»;

in base alla descrizione del profilo professionale del tecnico dei servizi socio-sanitario, riportato in predetto decreto, tale figura: «(...) possiede le competenze necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità, per la promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale. È in grado di:

partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso l'interazione con soggetti istituzionali e professionali;

rapportarsi ai competenti Enti pubblici e privati anche per orientare l'utenza verso idonee strutture;

intervenire nella gestione dell'impresa sociosanitaria e nella promozione di reti di servizio per attività di assistenza e di animazione sociale;

applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza sociale e sanitaria;

organizzare interventi a sostegno dell'inclusione sociale di persone, comunità e fasce deboli;

interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di intervento;

individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienico-sanitari della vita quotidiana;

utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio erogato nell'ottica del miglioramento e della valorizzazione delle risorse (...)»;

l'introduzione dell'indirizzo socio-sanitario nell'ambito del riordino dell'istruzione superiore ha determinato un incremento dei corsi su tutto il territorio nazionale; la normativa vigente relativa al rilascio di qualifiche professionali assegna alle regioni tale compito;

è tuttora aperto il problema della definizione delle figure professionali in ambito sociale, tant'è che l'ISFOL nel maggio 2008 ha reso noto un progetto per realizzare un «Osservatorio per il governo del sistema delle professioni sociali e lo sviluppo dei servizi alla persona», per rispondere all'esigenza di normare le diverse professioni sia in ambito sociale, dove il processo è ancora in una fase di forte evoluzione, sia in ambito sanitario, dove il processo risulta essere più avanzato;

le regioni rispetto al riconoscimento della qualifica di «Operatore dei servizi sociali» e del diploma di «Tecnico dei servizi sociali» hanno avuto comportamenti difformi. Alcune non riconoscono in alcun modo tali titoli come utili all'accesso al lavoro in strutture sociali e socio-sanitarie, determinando confusione e delusione nei giovani e nelle loro famiglie che al termine di un percorso di studi, prevalentemente mirato al lavoro in relazioni di aiuto alle persone, si trovano con un titolo di studio non riconosciuto a tale scopo;

il comportamento di alcune regioni è stato talmente rigido che in seguito ad ispezioni è stato richiesto l'allontanamento dalle mansioni ricoperte nel lavoro in strutture residenziali sociali e socio sanitarie accreditate, di giovani con tale diploma, che ivi erano utilmente impiegati con soddisfazione delle strutture che li avevano assunti, dei loro utenti e dei giovani lavoratori stessi. Un fatto di questo tipo è nuovamente accaduto recentemente in Piemonte;

nell'intesa raggiunta in Conferenza Unificata Stato-Regioni il 29 aprile 2010 relativa alle 21 figure professionali dei percorsi di istruzione e formazione professionale nessuna di queste è riconducibile ai percorsi degli istituti professionali nell'indirizzo socio-sanitario, pertanto l'intesa raggiunta in Conferenza unificata Stato-Regioni il 16 dicembre 2010 «riguardante l'adozione delle linee-guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale», non è applicabile all'indirizzo socio-sanitario, facendo in tal modo permanere il problema della spendibilità nel mondo del lavoro del nuovo titolo di studi di «Tecnico-socio-sanitario»;

in molte regioni l'accesso a mansioni lavorative che prevedono relazioni di aiuto nei servizi sociali e socio-sanitari, è previsto esclusivamente o con diploma di laurea o con la qualifica di operatore socio-sanitario, qualifica che si consegue attraverso corsi di formazione professionale generalmente annuali, il cui requisito d'accesso è dato dall'adempimento dell'obbligo scolastico;

alcune regioni, tra cui la regione Piemonte, riconoscono la figura del tecnico dei servizi sociali quanto riguarda l'educazione nel settore dell'assistenza all'infanzia, ma non riconoscono il titolo come idoneo a formare una figura professionale specifica inserita nei servizi sociali e socio-sanitari in quanto «Tecnico dei servizi sociali»;

vi sono regioni che riconoscono agli studenti con diploma di tecnico dei servizi sociali o di operatore dei servizi sociali solo alcuni limitati crediti formativi spendibili nell'ambito dei percorsi di formazione professionale di «Operatore socio-sanitario». Per accedere in alcuni casi è richiesta la partecipazione a prove di selezione (che spesso prevedono esplicitamente una precedenza a favore di persone disoccupate con più di 26 anni, mentre in altri casi sono i contenuti e le modalità dei test che favoriscono le persone disoccupate non più giovani), in altre regioni si richiede il pagamento del corso di formazione;

in particolare nella regione Piemonte in base alle determine dirigenziali 172 del 28 marzo 2011 e 588 del 21 ottobre 2011, coloro che hanno già un diploma di istruzione superiore come tecnico dei servizi sociali, coerente con il percorso dell'operatore socio-sanitario, per vedersi riconoscere una qualifica spendibile nei servizi e nelle strutture sociali e socio-sanitarie è richiesta la frequenza ad un intero corso (pur ridotto nelle ore ma non nella durata temporale), occupando posti nei corsi della formazione professionale che altrimenti sarebbero disponibili per altri soggetti che mai hanno affrontato quelle tematiche formative e determinando uno spreco di risorse finanziarie e formative;

sentita l'esperienza di diplomati nei corsi di tecnico dei servizi sociali che hanno successivamente frequentato i corsi di «Operatore socio-sanitario», si riscontra un parere diffuso circa la prevalente inutilità della ripetizione di gran parte delle lezioni teoriche, mentre alcuni rilevano l'utilità di un'integrazione della formazione con attività di tirocinio in ambiti differenziati;


a parere dell'interrogante la mancanza del riconoscimento di cui in premessa pone in essere una condizione ingannevole nei confronti dei giovani e delle loro famiglie, convinti, in base alle descrizioni dei profili professionali forniti dal Ministero, di seguire corsi dell'istruzione professionale di Stato utili all'inserimento nel mondo del lavoro, per poi ritrovarsi o a dover accedere a corsi professionali a pagamento o soggetti a test selettivi, oppure a dover proseguire gli studi in ambito universitario;

sempre a parere dell'interrogante si potrebbe prevedere un modulo specifico per il conseguimento della qualifica di «operatore dei servizi socio-sanitari», modulo il cui accesso sia riservato a persone con i titoli rilasciati dall'istruzione professionale di Stato e, al fine di un contenimento dei costi, l'eventuale realizzazione di tale modulo specifico, oltre che agli enti di formazione professionale, potrebbe essere affidata a istituti scolastici accreditati per la formazione -:

se non si ritenga urgente e doveroso affrontare il problema del riconoscimento nel settore sociale e socio-sanitario dei titoli conseguiti nell'istruzione professionale di stato, quale «operatore dei servizi sociali» e quale «tecnico dei servizi sociali» previsti nell'ordinamento previgente e in prospettiva quello di «Tecnico dei servizi socio-sanitari», previsto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 15 marzo 2010;

se non si ritenga doverosoprocedere in tempi rapidi nel realizzare un accordo con le regioni, affinché i giovani con titolo di «Operatore dei servizi sociali» e «Tecnico dei servizi sociali» che intendano svolgere la professione di «operatore socio-sanitario», vedano riconosciuto il titolo di «tecnico dei servizi sociali» come valido per ricoprire la mansione di operatore socio-sanitario, fatto salvo un necessario periodo di prova da realizzare all'interno dell'ente che procede all'assunzione, prendendo in considerazione quanto esposto in premessa per il contenimento dei costi;

se non si ritenga urgente procedere ad un accordo con le regioni, sulla base degli studi effettuati dall'ISFOL o da altri soggetti e delle esperienze fatte da alcune regioni, quale la Toscana, prevedendo ambiti professionali specifici per il cui accesso sia spendibile il titolo di «tecnico dei servizi sociali» e di «tecnico socio-sanitario» introducendo, eventualmente, una revisione del curriculum del «tecnico sociosanitario», se necessario, o l'uso delle quote di flessibilità e autonomia, previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2010, per realizzare nell'istruzione professionale di Stato una preparazione coerente ai fabbisogni del settore sociale e socio-sanitario. (4-16509)