ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16498

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 646 del 07/06/2012
Firmatari
Primo firmatario: DI PIETRO ANTONIO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 07/06/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PALADINI GIOVANNI ITALIA DEI VALORI 07/06/2012
FORMISANO ANIELLO ITALIA DEI VALORI 07/06/2012
CIMADORO GABRIELE ITALIA DEI VALORI 07/06/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 07/06/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 11/10/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-16498
presentata da
ANTONIO DI PIETRO
giovedì 7 giugno 2012, seduta n.646

DI PIETRO, PALADINI, ANIELLO FORMISANO e CIMADORO. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dello sviluppo economico.
- Per sapere - premesso che:

in questi giorni, da parte di Fiat Powertrain di Termoli, si sta consumando un violentissimo attacco, senza precedenti nella storia delle relazioni industriali del nostro Paese, teso a colpire non soltanto la libertà sindacale della Fiom, ma anche il diritto dei lavoratori ad una giusta retribuzione, unicamente per il fatto di aderire a tale sigla sindacale non firmataria del nuovo CCNL;

tutto ha inizio a seguito del decreto del tribunale di Larino del 23 aprile 2012 che riconosce la condotta antisindacale di Fiat Powertrain volta a negare l'esercizio delle prerogative sindacali a Fiom, sulla base dell'errato presupposto dell'inesistenza di un contratto collettivo sottoscritto da Fiom applicato all'unità produttiva di Termoli; il giudice di Larino in sostanza riconosce la persistente efficacia del CCNL 2008;

a seguito di tale decisione, che consente alla Fiom di esercitare le prerogative sindacali sulla base del CCNL 2008, Fiat Powertrain in modo del tutto arbitrario e discriminatorio decide di estendere ai lavoratori Fiom l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 2008 anche per quanto concerne la parte economica, tant'è che il 29 maggio 2012 invia 200 lettere agli operai iscritti alla Fiom, comunicando loro l'immediata riduzione del salario di 250,00 euro mensili in applicazione del trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro metalmeccanico del 2008;

si tratta di un gravissimo salto di qualità nella condotta sempre aggressiva tenuta da Fiat nei confronti della FIOM, poiché è evidente che in questa occasione, l'azienda colpendo direttamente il portafoglio dei lavoratori, mira a fiaccare la resistenza della Fiom, tentando di convincere i lavoratori a lasciare tale sigla sindacale e passare ad altre sigle più docili nella fase della contrattazione;

tale riduzione salariale operata da Fiat Powertrain è assolutamente illegittima e discriminatoria. Il tribunale di Torino, con decreto del 26 aprile 2011, chiamato a pronunciarsi su analoga vicenda riguardante l'esercizio delle prerogative sindacali, accogliendo il ricorso della Fiom e dichiarando antisindacale il comportamento tenuto dall'azienda, precisa che la perdurante efficacia del CCNL 2008, non possa comportare alcuna conseguenza in ordine ai trattamenti economici di miglior favore erogati e attualmente in atto;

in sostanza, è orientamento consolidato che, in caso di accordi separati, i miglioramenti salariali erogati ai dipendenti in conseguenza dell'entrata in vigore del CCSL 2010, costituiscono per i lavoratori iscritti alle organizzazioni sindacali firmatarie, un effetto consequenziale al rinnovo contrattuale; viceversa per coloro che, come gli iscritti FIOM non si riconoscono in tale CCNL, ritenendo operativo quello del 2008, tali miglioramenti costituiscono un trattamento di miglior favore, giuridicamente intangibile sia con riferimento alla porzione già erogata che a quella da erogare, in forza dell'obbligo di non discriminazione, sancito dall'articolo 16 dello statuto dei lavoratori;

proprio con riferimento alla possibilità per l'azienda di decurtare il salario dei lavoratori iscritti alla Fiom, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che, la dovuta applicazione del CCNL 2008, non comporta per l'azienda, né la facoltà di recuperare i miglioramenti salariali erogati in base al nuovo contratto collettivo, né di disporre la sospensione per il futuro degli stessi. Infatti, sia l'una che l'altra condotta, costituirebbero grave violazione del dovere di non discriminazione, esplicitamente sancito dall'articolo 16 dello statuto dei lavoratori, nonché violazione dell'articolo 36 della Costituzione;

l'articolo 16 dello statuto dei lavoratori, infatti, sancisce il principio secondo cui: «È vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio a mente dell'articolo 15, ossia in base all'adesione ad una sigla sindacale piuttosto che ad altra»;

essendo ragionevole presumere che la molla salariale sia sicuramente tra le più persuasive per i lavoratori, è evidente che si stanno colpendo direttamente i lavoratori per colpire la FIOM, nel malcelato intento di costringere il sindacato, nel timore di perdere iscritti, a piegarsi dinnanzi a piattaforme contrattuali alle quali si è sostanzialmente in disaccordo;

garantire a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla sigla sindacale di appartenenza, il trattamento salariale più favorevole, significa rendere libero il singolo sindacato in disaccordo con gli altri, di formalizzare il proprio dissenso senza sottostare al gravissimo ricatto della potenziale perdita di iscritti che per accedere agli aumenti salariali potrebbero mutare sigla sindacale;

in definitiva, l'applicazione dei livelli retributivi previsti dal CCSL 2010 anche ai lavoratori FIOM, che oggi si vedono ingiustamente decurtati dalla busta paga la rilevante somma di 250 euro mensili, non è imposta all'azienda in attuazione diretta del CCSL 2010, non firmato da FIOM, ma è imposta dalle norme inderogabili e costituzionalmente garantite, quali l'articolo 16 dello statuto dei lavoratori, e l'articolo 36 e 3 della Costituzione, che impongono a tutte le aziende di uniformare verso l'alto i livelli retributivi applicati a tutti i lavoratori onde evitare gravi discriminazioni -:

se non ritenga di assumere iniziative di competenza al fine di salvaguardare le retribuzioni dei lavoratori della Fiat Powertrain di Termoli, decurtate in maniera secondo gli interroganti del tutto illegittima e discriminatoria e promuovere un immediato confronto con le parti interessate al fine di ricercare una soluzione che ripristini il principio di uguaglianza tra tutti i lavoratori, a partire dal livello economico. (4-16498)