NEGRO e FUGATTI. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:
il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, a cui poi è seguito il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ha definito come la tariffa per il servizio di igiene ambientale avesse la natura di corrispettivo, così che i soggetti gestori del servizio chiamati ad eseguire il servizio comprensivo dell'applicazione e riscossione della tariffa ai sensi degli affidamenti ricevuti hanno ravvisato nelle proprie attribuzioni lo svolgimento di una attività di prestazione di servizi, riconoscendo così l'applicabilità dell'imposta sul valore aggiunto all'attività svolta;
le sentenze 238 del 2009 della Corte costituzionale e la sentenza 3756 del 2012 della Corte di Cassazione hanno ravvisato alcune componenti di carattere autoritativo della tariffa, quali la natura tributaria da cui deriva la conseguente non assoggettabilità all'IVA, così che oggi giorno è possibile assistere a numerose richieste di restituzione dell'imposta pagata da parte degli utenti;
la citata sentenza della Corte di Cassazione sancisce pertanto definitivamente che «la tariffa rifiuti non deve essere assoggettata a Iva. Si tratta di un'entrata tributaria che, in quanto tale, non può mai costituire il corrispettivo di un servizio reso»;
l'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, introducendo il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, rivede profondamente la connotazione giuridica della tariffa per il servizio di igiene ambientale il titolare della relativa entrata;
appare quanto mai opportuno regolamentare tale situazione, dal momento che sembra difficilmente realizzabile che il sistema delle imprese di gestione del servizio sia in grado di riversare le somme riscosse nel tempo per conto dell'erario, regolarmente versate, anche qualora tale restituzione fosse compensata da parte dell'erario stesso -:
se non si ritenga opportuno chiarire l'attuale situazione conseguente alla vicenda sopradescritta al fine di definire con chiarezza la natura del pagamento da parte dell'utente, anche per i servizi erogati dalle società preposte nell'esercizio in corso, adottando altresì tutte le disposizioni necessarie per accelerare il rimborso dell'IVA versata nel caso della tariffa tributaria. (4-16453)