ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16339

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 641 del 30/05/2012
Firmatari
Primo firmatario: CAZZOLA GIULIANO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 30/05/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 30/05/2012
Stato iter:
15/03/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 15/03/2013
FORNERO ELSA MINISTRO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 15/03/2013

CONCLUSO IL 15/03/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-16339
presentata da
GIULIANO CAZZOLA
mercoledì 30 maggio 2012, seduta n.641

CAZZOLA. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:

il decreto ministeriale n. 282 del 2 maggio 1996, nel disciplinare l'assetto organizzativo e funzionale della gestione separata e del rapporto assicurativo istituiti ai sensi della citata legge 8 agosto 1995, n. 335, di cui all'articolo 2, comma 26 e seguenti, stabiliva al comma 1, lettera a), dell'articolo 4, che per un quinquennio a decorrere dal 1o aprile 1996, relativamente a coloro che erano privi di tutela previdenziale obbligatoria, o dal 30 giugno 1996, relativamente a coloro che erano già pensionati o iscritti a forme pensionistiche obbligatorie e ai soggetti che svolgevano attività lavorative di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che alle date indicate risultavano essere ultrasessantacinquenni, si concedeva la facoltà di iscriversi alla gestione separata. Alla lettera b) del medesimo articolo, per contro, si prevedeva che coloro che avevano compiuto i 65 anni nel corso del quinquennio potevano richiedere la cancellazione dalla suddetta gestione separata. Altresì, limitatamente al periodo quinquennale citato, veniva concessa la facoltà ai soggetti sessantenni che alla data del 1o aprile o del 30 giugno 1996 avessero cessato l'attività lavorativa senza aver conseguito il diritto alla pensione autonoma o ad altri trattamenti pensionistici, di richiedere la restituzione dei contributi maggiorati degli interessi;

le attuali aliquote contributive applicate ai lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dal 1o gennaio 2012 per effetto della legge n. 183 del 2011 hanno subito l'aumento di un punto percentuale e sono complessivamente fissate nella seguente misura:

a) del 27,72 per cento (27,00 aliquota IVS più 0,72 aliquota aggiuntiva) per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;

b) del 18,00 per cento per i soggetti titolari di pensione (diretta o indiretta) e per i soggetti con altra forma pensionistica obbligatoria;

le suddette aliquote devono essere applicate in riferimento ai redditi conseguiti fino al raggiungimento del massimale di reddito, pari, per l'anno 2012 a euro 96.149,00;

il disegno di legge S. 3249 «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita», all'esame del Senato, prevede un incremento delle aliquote contributive di altri sei punti percentuali entro il 2018;

il decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 24, comma 16, ha previsto norme in materia di trattamenti pensionistici che, nel rivedere i coefficienti di trasformazione, hanno stabilito che questi devono essere estesi dall'età massima di 65 anni a quella nuova di 70 anni;

le attuali aliquote di contribuzione per gli iscritti alla gestione separata rappresentano una quota sostanziale del reddito del lavoratore che, soprattutto per i soggetti ultrasettantenni, in considerazione dell'avanzata età, non sono utili alla maturazione di ulteriori benefici in termini di incremento della quota pensionistica loro riconosciuta -:

se il Ministro interrogato, nell'ambito delle proprie prerogative, non ritenga opportuno che oltre il limite di 70 anni fissato dall'articolo 24, comma 16, del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sia possibile ripristinare quello che prima delle modifiche valeva dopo i 65 anni, ovvero consentire ai lavoratori parasubordinati ultrasettantenni la facoltà di richiedere la cancellazione dalla gestione separata presso l'INPS. (4-16339)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 15 marzo 2013
nell'allegato B della seduta n. 1
Interrogazione a risposta scritta 4-16339
presentata da
CAZZOLA Giuliano

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione parlamentare in esame, concernente la possibilità di consentire – con intervento normativo – ai lavoratori parasubordinati ultrasettantenni la non iscrizione alla gestione separata dell'Inps ovvero la facoltà della loro cancellazione dalla stessa, si rappresenta quanto segue.
  La facoltà di non iscriversi alla gestione separata, così come la facoltà di cancellarsi una volta raggiunti i sessantacinque armi, previsti dall'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 282, erano esercitabili esclusivamente nel corso del primo quinquennio dalla data di istituzione della gestione stessa.
  Il legislatore ha, infatti, introdotto un periodo transitorio per gestire le posizioni di coloro che, già avanti con l'età, si erano trovati a dover contribuire sui compensi derivanti da attività fino a quel momento non soggette ad alcun obbligo previdenziale, consentendo a coloro che avevano già compiuto sessantacinque anni al momento dell'entrata in vigore della nuova norma di non iscriversi, e a coloro che avrebbero compiuto sessantacinque anni entro i successivi cinque anni di cancellarsi.
  Successivamente al periodo transitorio, tutti i soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, devono obbligatoriamente essere assicurati presso la gestione separata, indipendentemente dall'età anagrafica, potendo, qualora ricorrano i presupposti, fruire di un'aliquota contributiva ridotta.
  Nella consapevolezza che, soprattutto alla luce della recente riforma pensionistica, sia possibile valutare la reintroduzione per i lavoratori ultrasettantenni la facoltà di cancellarsi dalla gestione separata dell'Inps, si rimanda alla sensibilità del prossimo Parlamento decidere se intervenire normativamente al riguardo, in considerazione dell'ormai imminente conclusione della XVI legislatura.
Il Ministro del lavoro e delle politiche socialiElsa Fornero.