ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16327

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 641 del 30/05/2012
Firmatari
Primo firmatario: LOVELLI MARIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 30/05/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 30/05/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-16327
presentata da
MARIO LOVELLI
mercoledì 30 maggio 2012, seduta n.641

LOVELLI. -
Al Ministro della giustizia.
- Per sapere - premesso che:

nel dicembre 2003, veniva approvata una normativa, la legge n. 350, articolo 4, comma 90, che equiparando le imprese piemontesi alluvionate nel novembre 1994, a quelle terremotate della Sicilia del 1990, consentiva di regolarizzare la propria posizione debitoria degli anni 1995, 1996 e 1997, riguardante tributi, contributi e premi, versando il 10 per cento del capitale dovuto al netto di interessi e sanzioni. La normativa, destinata a quelle imprese che avendo subito gravi danni e avuto difficoltà nel ripristinare le proprie aziende, non erano riuscite a ottemperare alle sopraccitate scadenze, aveva una copertura finanziaria stanziata dallo Stato di 5 milioni di euro per tre anni. Tali fondi erano destinati a coprire il disavanzo dal 10 per cento versato al 100 per cento dei contributi ai fini pensionistici per le imprese individuali;

successivamente, il 26 febbraio 2007, veniva emanata la legge n. 17, articolo 3-quater, comma 1, che stabiliva una riapertura dei termini della legge precedente, con ben specificati gli oggetti delle agevolazioni, ovvero tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi ed il termine per la presentazione delle domande, il 31 luglio 2007, con relativa copertura finanziaria di 1,5 milioni di euro per tre anni;

in seguito alla proroga dei termini di presentazione delle domande e dopo aver informato le imprese alluvionate alessandrine associate, erano quindi state predisposte le richieste di rimborso del 90 per cento dei contributi versati all'INPS negli anni 1995, 1996, 1997;

nei mesi successivi l'INPS negava il diritto ai rimborsi malgrado la sentenza del giudice del lavoro del tribunale di Alessandria che imponeva il rimborso nei confronti di un imprenditore alessandrino il quale aveva tempestivamente citato in giudizio l'istituto previdenziale;

dopo il diniego dell'INPS, le imprese, attraverso il servizio legale dell'associazione Confartigianato Alessandria, presentavano quindi ricorso al tribunale di Alessandria e l'INPS si costituiva a sua volta in giudizio con la richiesta di rigetto dei rispettivi numerosi ricorsi;

trascorsi i dovuti tempi della giustizia, nel 2009 il giudice del lavoro del tribunale di Alessandria, condannava l'INPS a corrispondere a tutte le imprese le somme richieste oltre interessi legali e spese processuali;

a seguito delle richieste di pagamento, l'INPS provvede al pagamento delle spese processuali liquidate dal giudice, ma non al pagamento delle somme dovute agli imprenditori artigiani alluvionati. L'INPS per contro, proponeva atto di appello innanzi la corte di appello di Torino chiedendo l'integrale riforma della sentenza emessa dal giudice del lavoro di Alessandria;

alla fine del 2010, dopo circa un anno, la controversia tra gli imprenditori alluvionati associati a Confartigianato Alessandria e l'INPS, è stata quindi sottoposta al giudizio della corte d'appello di Torino-sezione lavoro. Nella sentenza emessa dalla corte d'appello di Torino, le richieste dell'INPS sono state respinte e l'Istituto nazionale della Previdenza sociale è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali;

la sentenza emessa in appello dalla corte d'appello di Torino non è stata impugnata dall'INPS innanzi la Corte di cassazione nei termini previsti dalla legge e pertanto è transitata in giudicato;

dopo la sentenza d'appello, come dopo il primo grado di giudizio, l'INPS ha provveduto al pagamento delle spese processuali, continuando però a non versare i rimborsi spettanti alle sovra citate imprese alessandrine alluvionate. Le somme dovute dall'ente previdenziale variano dai 5.000 ai 200.000 euro per ditta, in funzione del numero dei dipendenti dell'impresa;

dopo una serie di legittime e insistenti richieste finalizzate a dare seguito al dettato delle sentenze, gli artigiani alluvionati annunciavano all'INPS la ferma intenzione di notificare nei confronti dell'Istituto «atti di precetto» per poi dar corso al pignoramento nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

presumibilmente per evitare questo tipo di azioni, nel mese di luglio di 2011, l'INPS assicurava il pagamento delle somme indicate nelle sentenze, richiedendo tra l'altro alle varie imprese artigiane alluvionate, le coordinate bancarie per provvedere entro breve all'accredito delle somme dovute;

tuttavia, alla fine del mese di agosto 2011, l'INPS di Alessandria comunicava al legale rappresentante delle aziende artigiane alluvionate associate a Confartigianato Alessandria, che la sede regionale dell'INPS aveva nuovamente bloccato l'erogazione dei rimborsi per le ditte alluvionate, anche per i casi per i quali erano già stati predisposti i pagamenti. Il blocco dei rimborsi comunicato dall'INPS di Alessandria è stato inoltre giustificato con la necessità di assicurare un omogeneità di trattamento nell'ambito dell'intera regione Piemonte, evenienza che è stata poi smentita dal fatto che le imprese artigiane della provincia di Asti, pur avendo proposto i ricorsi giudiziali successivamente a quelle della provincia di Alessandria, hanno comunque ottenuto gli stanziamenti loro dovuti;

i legali rappresentanti delle imprese artigiane alessandrine hanno quindi notificato gli atti di precetto contro l'INPS, pignorando presso il conto corrente dell'ente previdenziale, depositato presso la Cassa di risparmio di Alessandria le somme dovute. A seguito dell'opposizione dell'INPS, il giudice ha bloccato le esecuzioni e non ha assegnato le somme pignorate;

l'INPS continua a sottrarsi dal pagamento delle somme dovute, confermate da sentenze che oltre ad essere esecutive, sono anche passate in giudicato, proponendo anche opposizioni giudiziali alle azioni esecutive avviate dalle imprese creditrici, giustificando la sua posizione sulla base della decisione di un giudice del tribunale di Cuneo - sezione lavoro - che ha rimandato alla Commissione europea un quesito sulla eventuale configurazione o meno come aiuti di Stato dei rimborsi in questione;

indipendentemente dall'emissione di pareri da parte della Commissione europea o di eventuali sentenze della Corte di giustizia della comunità europea, non vi è dubbio che le sentenze emesse da giudici italiani, passate in giudicato, debbano essere rispettate ed eseguite -:

se sia a conoscenza della situazione sopradescritta e se non ritenga che l'INPS debba procedere al pagamento delle somme dovute agli artigiani alessandrini alluvionati, come tra l'altro stabilito dalle sentenze emesse dalla corte d'appello di Torino-sezione lavoro e dalla Corte di cassazione. (4-16327)