ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16316

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 640 del 29/05/2012
Firmatari
Primo firmatario: DE GIROLAMO NUNZIA
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 29/05/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 29/05/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-16316
presentata da
NUNZIA DE GIROLAMO
martedì 29 maggio 2012, seduta n.640

DE GIROLAMO. -
Al Ministro della giustizia.
- Per sapere - premesso che:

l'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, stabilisce che la durata del tirocinio per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi;

tale disposizione ben si inquadra nel panorama complessivo di progressiva liberalizzazione delle professioni che in questi ultimi mesi sta gradualmente prendendo corpo;

a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge sopracitato, appare però crearsi una disparità poco comprensibile, le nuove norme infatti sono destinate ad entrare in vigore solo con riferimento a quei tirocini è iniziati successivamente al 24 gennaio 2012, data di entrata in vigore del decreto;

al riguardo particolarmente esaustiva appare una specifica nota del Ministero della giustizia che esclude qualsiasi ipotesi di interpretare la norma in senso retroattivo;

con l'entrata in vigore, quindi, del decreto-legge in oggetto, si crea, in mancanza di una specifica norma transitoria, un'evidente disparità di trattamento tra i soggetti iscritti che vogliono completare il ciclo di tirocinio;

di fatto, coloro che hanno iniziato il tirocinio a decorrere dal 24 gennaio 2012 sono soggetti alla nuova normativa che prevede che la durata massima del tirocinio non possa superare i 18 mesi, mentre, per tutti gli altri soggetti, continuano ad applicarsi le vecchie norme che prevedono una durata del tirocinio pari a 24 mesi;

appare, quindi, necessario per ragioni di equità e di coerenza inserire una norma transitoria per disciplinare i tirocini delle professioni regolamentate prevedendo di applicare anche a tutti la nuova normativa -:

se non intenda intervenire, con l'adozione di uno specifico atto normativo di natura transitoria, volto a disciplinare la materia dei tirocini delle professioni regolamentate prevedendo in particolare che la nuova normativa, che come detto stabilisce la durata dei tirocini a 18 mesi, si applichi anche ai tirocini in corso prima della data del 24 gennaio 2012. (4-16316)