ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16254

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 638 del 24/05/2012
Firmatari
Primo firmatario: MARTELLA ANDREA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 24/05/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 24/05/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-16254
presentata da
ANDREA MARTELLA
giovedì 24 maggio 2012, seduta n.638

MARTELLA. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:





la legge n. 257 del 1992, all'articolo 13, comma 8, ha introdotto dei benefici previdenziali (rivalutazione dell'1,5 dei periodi di esposizione) a quei lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria Inail ed esposti all'amianto per un periodo non inferiore ai 10 anni;


con la legge di conversione del decreto-legge n. 169 del 1992, la legge n. 271 del 1993, è stato introdotto un terzo requisito per poter beneficiare della maggiorazione contributiva: l'esposizione qualificata, vale a dire una concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore lavorative al giorno;



la legge n. 326 del 2003, ha previsto il beneficio previdenziale anche ai dipendenti pubblici e ad altri soggetti non assicurati all'Inail (marittimi e dipendenti delle Ferrovie dello Stato) riconoscendo una rivalutazione dei periodi dell'1,25 e non del 1,5 come previsto nella norma del 1992;


inoltre la maggiorazione agiva esclusivamente sul calcolo della pensione e non sul diritto;


il decreto ministeriale 27 ottobre 2004 (vedi circolare Inps n. 58 del 15 aprile 2005 e Inail del 29 dicembre 2004 n. 90) ha fissato un termine di decadenza per la presentazione delle domande amministrative il 15 giugno 2005;


il decreto ministeriale ha precisato inoltre che rimanevano sottoposti alla vecchia normativa legge n. 257 del 1992 e rivalutazione pari al 1.5) i lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria Inail che avevano maturato i requisiti previdenziali entro il 2 ottobre 2003;


nel susseguirsi delle norme il legislatore ha inteso (come più volte ribadito Corte di cassazione) introdurre un sistema risarcitorio, attraverso benefici previdenziali, a quei lavoratori esposti all'amianto (la cosiddetta fibra killer) e al rischio di contrarre malattie incurabili come il mesotelioma pleurico oppure l'asbestosi;


alcuni dipendenti di una vetreria situata in provincia di Pordenone dove operavano anche dei lavoratori provenienti dalle province limitrofe di Venezia e Treviso, prima della scadenza del 15 giugno 2005 hanno presentato alla sede Inail di Pordenone domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto;



la sede Inail ha respinto le pratiche sostenendo che non esisteva esposizione qualificata all'amianto. I soggetti hanno intrapreso quindi azione giudiziaria davanti ai tribunali competenti in base alla residenza e le sentenze erano di segno diverso: Pordenone riconosceva benefici in base alla vecchia norma (1,5). Treviso e Venezia, invece, con la nuova (1,25);


i lavoratori residenti nella provincia di Pordenone hanno cessato l'attività lavorativa e si sono visti liquidare dall'Inps la pensione, i lavoratori di Venezia e Treviso sono ancora in attività lavorativa attendendo la maturazione dei nuovi requisiti previsti dalla legge n. 214 del 2011, pur essendo lavoratori della stessa azienda e che operano negli stessi reparti;

nelle loro sentenze i tre diversi tribunali hanno affermato come la Ctu da loro nominata aveva evidenziato (diversamente dall'Inail di Pordenone) l'esposizione qualificata all'amianto dei soggetti operanti all'interno della vetreria;


Venezia e Treviso negano il beneficio dell'1,5 in quanto i lavoratori non avevano presentato domanda entro il 2 ottobre 2003 e inoltre, non avevano maturato i requisiti pensionistici a quella data -:





quali iniziative di competenza intenda assumere per garantire il rispetto del principio di imparzialità dell'amministrazione ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione assicurando una soluzione equa per queste dolorose vicende.
(4-16254)