ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16223

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 637 del 23/05/2012
Firmatari
Primo firmatario: CORSINI PAOLO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 23/05/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 23/05/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 11/07/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-16223
presentata da
PAOLO CORSINI
mercoledì 23 maggio 2012, seduta n.637

CORSINI. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:

i centri territoriali per l'educazione degli adulti (CTP) svolgono da anni funzione di alfabetizzazione linguistica rivolta ai cittadini stranieri presenti sul territorio italiano;

per raggiungere tale finalità si avvalgono dei riferimenti contenuti nel QCER (quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue) che classificano le competenze linguistiche in livelli crescenti (A1, A2, B1, B2, C1, C2);

al termine dei loro percorsi formativi, provvedono a certificare le competenze raggiunte con appositi esami finali, anche in base ai piani dell'offerta formativa (POF) approvati dagli organi collegiali delle istituzioni scolastiche di appartenenza;

il decreto ministeriale 4 giugno 2010 del Ministero dell'intero, nel fissare le modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana - al cui superamento è subordinato il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, - riconosce, all'articolo 4, comma b), che non è tenuto allo svolgimento del test di cui all'articolo 3 lo straniero: «che ha frequentato un corso di lingua italiana presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed ha conseguito, al termine del corso, un titolo che attesta il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue, approvato dal Consiglio d'Europa»; con ciò riconoscendo la competenza dei centri stessi a certificare competenze linguistiche di livello superiore;

le «Linee guida dei percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana» del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel proporre indicazioni per l'articolazione dei livelli A1 ed A2, affermano che «Le presenti Linee guida non si pongono come un prescrittivo "programma ministeriale", ma vogliono costituire un sostegno all'autonomia dei CTP per un'efficace organizzazione del curricolo e un'adeguata definizione del piano dell'offerta formativa»;

il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179 «Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell'articolo 4-bis, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, all'articolo 12 (Disposizioni finali), comma 1, recita: «La conoscenza della lingua italiana secondo i livelli di cui al quadro comune europeo di riferimento per le lingue emanato dal Consiglio d'Europa, laddove il presente regolamento ne richieda la prova documentale, è comprovata attraverso le certificazioni di competenza linguistica rilasciate dalle istituzioni convenzionate con il Ministero degli affari esteri, riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e conseguite presso le sedi presenti nel territorio italiano e all'estero, nonché attraverso le certificazioni rilasciate al termine di un corso di lingua italiana frequentato presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui all'articolo 1, comma 632. della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche qui riconoscendo come «compito istituzionale» dei CTP la certificazione delle competenze linguistiche su più livelli;

il coordinamento dei dirigenti scolastici dei CTP della provincia di Brescia ha disposto, in una sua nota, che i CTP stessi effettuino, al termine del corrente anno scolastico, i soli esami per il livello A2, evidentemente ritenendo che centri territoriali non abbiano i requisiti per rilasciare certificazioni di livello superiore ad «A2», definendo gli esami finali dei corsi dei CTP, che si vogliono limitare al solo livello «A2», come esami «extra decreto ministeriale 4 giugno 2010» -:

se le motivazioni addotte per negare la possibilità di svolgimento di esami di livello A1, B1, B2 e C non siano in contrasto con le indicazioni normative sopracitate e non sufficientemente supportate da disposizioni specifiche relative alle funzioni ed alle «facoltà» di certificazione dei centri territoriali;

se non sia messo in discussione - ad anno scolastico quasi concluso - il diritto esigibile da parte dei cittadini stranieri di ottenere una certificazione delle competenze linguistiche, desumibile dal patto formativo sulla base del quale si sono iscritti ed hanno frequentato nel presente a.s.;

se esista una normativa cogente che impedisca ai centri territoriali per l'educazione degli adulti di rilasciare attestazioni superiori al livello A2;

se un organismo di coordinamento dei dirigenti scolastici possa assumere decisioni sovraordinate e limitative delle autonomie delle singole istituzioni scolastiche, nonché del loro piano dell'offerta formativa. (4-16223)