MINNITI. -
Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della difesa, al Ministro dell'interno.
- Per sapere - premesso che:
attualmente in Italia esistono più di 200.000 carabinieri ausiliari; si tratta di una speciale forma di arruolamento che rinviene la propria scaturigine normativa nel 1917 (decreto luogotenenziale n. 357 del 25 febbraio 1917), quando per assicurare all'Arma dei carabinieri una forza numerica adeguata alle molteplici necessità di servizio determinate dallo stato di guerra, vennero assunti 12.000 caporali e soldati di tutte le Armi e Corpi;
successivamente, con decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, venne disposto il reclutamento «volontario» di carabinieri ausiliari, per la ferma di leva di 18 mesi tra i giovani appartenenti alla classe chiamata alle armi;
con esplicito richiamo al suddetto decreto, la legge 18 febbraio 1963 mantenne l'arruolamento di giovani aspiranti a compiere la ferma di leva nell'Arma dei carabinieri, stabilendo che essi, dopo avere frequentato con esito positivo un corso d'istruzione di tre mesi presso le legioni allievi, godessero del medesimo trattamento economico previsto per i carabinieri effettivi;
la legge 11 febbraio 1970, n. 56, aggiunse alla condizione preesistente di arruolamento dei carabinieri ausiliari nei limiti delle vacanze nei quadri organici, quella «dei limiti dei posti disponibili nel contingente determinato annualmente con legge di bilancio»;
in seguito alla sospensione del servizio di leva prevista dalla legge n. 226 del 2004 con il giuramento del 21 gennaio 2005 alla scuola di Fossano e del successivo 28 gennaio in quella di Benevento, sono terminati i corsi d'istruzione dei carabinieri ausiliari;
la legge n. 226 del 2004 ispirata dalla volontà di snellire i ranghi delle forze armate e, al contempo, di elevare la professionalizzazione del relativo personale, attingendolo esclusivamente dai volontari e non più dagli ascritti alla leva obbligatoria, ha posto però una serie di problemi rispetto alla sorte dei carabinieri ausiliari;
infatti, ai sensi del primo comma dell'articolo 16 della succitata legge n. 226 del 2004, il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare, è stato riservato soltanto ai volontari di Esercito, Marina e Aeronautica in ferma prefissata di un anno (ovvero in rafferma annuale) in servizio o in congedo, mentre, al contrario, un militare congedatosi senza demerito dopo avere prestato servizio per un anno presso l'Arma dei carabinieri, si è trovato di fatto escluso dalla possibilità di partecipare ai concorsi banditi da quest'ultima;
tale disparità di trattamento risulta irragionevole, illogica sul piano del diritto e potenzialmente lesiva del principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, nonché discriminante nei confronti di quanti hanno svolto servizio ausiliario nell'Arma dei carabinieri i quali, in base a tutta la normativa antecedente alla legge n. 226 del 2004, avrebbero avuto pieno titolo ad aspirare al reclutamento dei Carabinieri in servizio permanente effettivo;
nell'ultimo biennio in Italia, secondo diverse fonti, si è venuto a determinare soprattutto nelle aree urbane e metropolitane un grave deterioramento delle condizioni di sicurezza in termini di delitti contro la persona e contro il patrimonio, generando un diffuso allarme nell'opinione pubblica, nelle istituzioni e negli stessi apparati statali della sicurezza;
di recente, il dipartimento di pubblica sicurezza (si veda l'audizione del 4 gennaio 2012 del vice capo della polizia di Stato prefetto Francesco Cirillo presso la Commissione giustizia del Senato) ha dichiarato una carenza di organico in tutte le forze dell'ordine di ben 26.939 unità (solo per l'Arma dei carabinieri la carenza ammonta a 7.027 unità);
l'Arma dei carabinieri è attualmente presente in tutto il territorio con circa 4.700 comandi stazione e di essi solo il 50 per cento opera ad orario continuo, mentre il rimanente 50 per cento adotta un orario ridotto, chiudendo al pubblico alle 20:00; tutto ciò è anche dovuto alla carenza di personale;
tra i carabinieri ausiliari, 7.000 giovani unità (formate direttamente nelle scuole allievi dell'Arma e che possono già contare su 1, 2 e 3 anni di servizio alle spalle), se opportunamente selezionate e inserite negli apparati di sicurezza dello Stato, potrebbero, una volta esperito il necessario aggiornamento professionale, assicurare un efficace contributo nell'ambito della lotta alla criminalità e nel perseguimento dell'ordine pubblico in Italia;
nell'attuale congiuntura economica, la necessità di sostenere nuove procedure concorsuali per ovviare alle carenze di organico delle forze dell'ordine mal si concilia con le stringenti difficoltà della finanza pubblica e, pertanto, qualsiasi intervento amministrativo in questo settore deve essere improntato al rispetto dei principi di economicità gestionale e di buon andamento della pubblica amministrazione -:
se il Governo, sia a conoscenza della complessa problematica esposta in premessa;
se il Governo non intenda esperire, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalle leggi e nel quadro delle compatibilità di finanza pubblica, tutte le possibili iniziative normative e regolamentari per il reintegro straordinario del personale proveniente dall'Arma dei carabinieri col grado di carabiniere ausiliario - privilegiando ovviamente la componente più motivata e professionalmente preparata - selezionandolo fra i congedati senza demerito e rimuovendo per questa via una situazione di dubbia costituzionalità e discriminatoria per la categoria in questione;
se il Governo, ai fini del concreto e immediato riconoscimento professionale dei Carabinieri ausiliari, non intenda esperire le necessarie procedure di legge per destinare loro gli arruolamenti ordinari nell'autonoma disponibilità dell'Arma dei carabinieri (30 per cento delle assunzioni annuali nei ruoli iniziali). (4-16206)