ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16206

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 636 del 22/05/2012
Firmatari
Primo firmatario: MINNITI MARCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 22/05/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLA DIFESA
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22/05/2012
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22/05/2012
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 02/08/2012
Stato iter:
02/08/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 02/08/2012
DI PAOLA GIAMPAOLO MINISTRO - (DIFESA)
Fasi iter:

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 02/08/2012

RISPOSTA PUBBLICATA IL 02/08/2012

CONCLUSO IL 02/08/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-16206
presentata da
MARCO MINNITI
martedì 22 maggio 2012, seduta n.636

MINNITI. -
Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della difesa, al Ministro dell'interno.
- Per sapere - premesso che:


attualmente in Italia esistono più di 200.000 carabinieri ausiliari; si tratta di una speciale forma di arruolamento che rinviene la propria scaturigine normativa nel 1917 (decreto luogotenenziale n. 357 del 25 febbraio 1917), quando per assicurare all'Arma dei carabinieri una forza numerica adeguata alle molteplici necessità di servizio determinate dallo stato di guerra, vennero assunti 12.000 caporali e soldati di tutte le Armi e Corpi;


successivamente, con decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, venne disposto il reclutamento «volontario» di carabinieri ausiliari, per la ferma di leva di 18 mesi tra i giovani appartenenti alla classe chiamata alle armi;


con esplicito richiamo al suddetto decreto, la legge 18 febbraio 1963 mantenne l'arruolamento di giovani aspiranti a compiere la ferma di leva nell'Arma dei carabinieri, stabilendo che essi, dopo avere frequentato con esito positivo un corso d'istruzione di tre mesi presso le legioni allievi, godessero del medesimo trattamento economico previsto per i carabinieri effettivi;


la legge 11 febbraio 1970, n. 56, aggiunse alla condizione preesistente di arruolamento dei carabinieri ausiliari nei limiti delle vacanze nei quadri organici, quella «dei limiti dei posti disponibili nel contingente determinato annualmente con legge di bilancio»;


in seguito alla sospensione del servizio di leva prevista dalla legge n. 226 del 2004 con il giuramento del 21 gennaio 2005 alla scuola di Fossano e del successivo 28 gennaio in quella di Benevento, sono terminati i corsi d'istruzione dei carabinieri ausiliari;


la legge n. 226 del 2004 ispirata dalla volontà di snellire i ranghi delle forze armate e, al contempo, di elevare la professionalizzazione del relativo personale, attingendolo esclusivamente dai volontari e non più dagli ascritti alla leva obbligatoria, ha posto però una serie di problemi rispetto alla sorte dei carabinieri ausiliari;


infatti, ai sensi del primo comma dell'articolo 16 della succitata legge n. 226 del 2004, il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare, è stato riservato soltanto ai volontari di Esercito, Marina e Aeronautica in ferma prefissata di un anno (ovvero in rafferma annuale) in servizio o in congedo, mentre, al contrario, un militare congedatosi senza demerito dopo avere prestato servizio per un anno presso l'Arma dei carabinieri, si è trovato di fatto escluso dalla possibilità di partecipare ai concorsi banditi da quest'ultima;


tale disparità di trattamento risulta irragionevole, illogica sul piano del diritto e potenzialmente lesiva del principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, nonché discriminante nei confronti di quanti hanno svolto servizio ausiliario nell'Arma dei carabinieri i quali, in base a tutta la normativa antecedente alla legge n. 226 del 2004, avrebbero avuto pieno titolo ad aspirare al reclutamento dei Carabinieri in servizio permanente effettivo;


nell'ultimo biennio in Italia, secondo diverse fonti, si è venuto a determinare soprattutto nelle aree urbane e metropolitane un grave deterioramento delle condizioni di sicurezza in termini di delitti contro la persona e contro il patrimonio, generando un diffuso allarme nell'opinione pubblica, nelle istituzioni e negli stessi apparati statali della sicurezza;


di recente, il dipartimento di pubblica sicurezza (si veda l'audizione del 4 gennaio 2012 del vice capo della polizia di Stato prefetto Francesco Cirillo presso la Commissione giustizia del Senato) ha dichiarato una carenza di organico in tutte le forze dell'ordine di ben 26.939 unità (solo per l'Arma dei carabinieri la carenza ammonta a 7.027 unità);


l'Arma dei carabinieri è attualmente presente in tutto il territorio con circa 4.700 comandi stazione e di essi solo il 50 per cento opera ad orario continuo, mentre il rimanente 50 per cento adotta un orario ridotto, chiudendo al pubblico alle 20:00; tutto ciò è anche dovuto alla carenza di personale;


tra i carabinieri ausiliari, 7.000 giovani unità (formate direttamente nelle scuole allievi dell'Arma e che possono già contare su 1, 2 e 3 anni di servizio alle spalle), se opportunamente selezionate e inserite negli apparati di sicurezza dello Stato, potrebbero, una volta esperito il necessario aggiornamento professionale, assicurare un efficace contributo nell'ambito della lotta alla criminalità e nel perseguimento dell'ordine pubblico in Italia;


nell'attuale congiuntura economica, la necessità di sostenere nuove procedure concorsuali per ovviare alle carenze di organico delle forze dell'ordine mal si concilia con le stringenti difficoltà della finanza pubblica e, pertanto, qualsiasi intervento amministrativo in questo settore deve essere improntato al rispetto dei principi di economicità gestionale e di buon andamento della pubblica amministrazione -:


se il Governo, sia a conoscenza della complessa problematica esposta in premessa;


se il Governo non intenda esperire, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalle leggi e nel quadro delle compatibilità di finanza pubblica, tutte le possibili iniziative normative e regolamentari per il reintegro straordinario del personale proveniente dall'Arma dei carabinieri col grado di carabiniere ausiliario - privilegiando ovviamente la componente più motivata e professionalmente preparata - selezionandolo fra i congedati senza demerito e rimuovendo per questa via una situazione di dubbia costituzionalità e discriminatoria per la categoria in questione;



se il Governo, ai fini del concreto e immediato riconoscimento professionale dei Carabinieri ausiliari, non intenda esperire le necessarie procedure di legge per destinare loro gli arruolamenti ordinari nell'autonoma disponibilità dell'Arma dei carabinieri (30 per cento delle assunzioni annuali nei ruoli iniziali). (4-16206)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata giovedì 2 agosto 2012
nell'allegato B della seduta n. 676
All'Interrogazione 4-16206 presentata da
MARCO MINNITI

Risposta. - In via preliminare, si fa osservare che il quadro normativo che ha disciplinato la trasformazione progressiva dello strumento militare in senso interamente professionale, oggi recepito nel codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010), prevede che i posti annualmente messi a concorso per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare (FdP) siano riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno (Vfp1).
Per quanto riguarda, invece, gli altri profili professionali le Forze armate e le FdP indicono annualmente concorsi pubblici a cui possono partecipare tutti i cittadini italiani in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi bandi.
Il richiamato codice prevede, a fattor comune nell'ambito del reclutamento, riserve di posti per diplomati e assistiti presso le scuole militari ed enti di assistenza per orfani nonché figli di militari deceduti in servizio e/o di vittime del dovere e del terrorismo.
Altre riserve possono essere previste per specifiche esigenze di ciascuna Forza armata soltanto nei confronti di personale militare in servizio.
I bandi di concorso per il reclutamento del personale militare prevedono, inoltre, riserve di posti per concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca), in applicazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano.
Fatta questa premessa, non si può che ribadire, ancora una volta, che l'eventuale estensione di riserve di posti a favore di personale anagraficamente «anziano», come quello in argomento, avrebbe inevitabili riflessi sulla corretta ed equilibrata alimentazione dei ruoli.
Ciò sarebbe infatti incompatibile con gli attuali criteri ispiratori dell'attività di reclutamento dell'amministrazione, la quale per poter corrispondere adeguatamente alle molteplici e variegate esigenze funzionali ed operative in territorio nazionale e, in particolare, nell'ambito delle missioni internazionali all'estero deve contare su un'ampia disponibilità di personale giovane nei ruoli iniziali, idoneo ad espletare incarichi ad elevata connotazione operativa, che richiedono un'adeguata capacità psico-fisica-attitudinale.
Per quanto concerne il decreto legislativo n. 198 del 1995 e la legge n. 537 del 1993, citati dall'interrogante quali norme incentivanti il reclutamento dei volontari congedati senza demerito nell'Arma dei carabinieri, faccio presente che gli stessi discendono dalla legge n. 958 del 1986 «Norme sul servizio di leva e sulla ferma di leva prolungata».
In proposito, faccio osservare che di tale legge alcuni articoli, essendo di perdurante attualità, sono stati recepiti nel predetto Codice dell'ordinamento militare, mentre le previsioni concernenti il reclutamento sono state superate dalle norme che disciplinano la trasformazione delle Forze armate in senso interamente professionale (leggi n. 331 del 2000 e n. 226 del 2004).
L'ulteriore norma di legge, richiamata dall'interrogante, che consentiva il richiamo in servizio dei carabinieri ausiliari in congedo (decreto-legge n. 64 del 2002 «Disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali»), è stata abrogata per la medesima ragione, essendo stata superata dalla predetta disciplina sulla professionalizzazione dello strumento militare.
Per quanto riguarda, infine, l'ipotizzato esiguo numero di carabinieri ausiliari in congedo reintegrati nei ruoli dell'Arma dei carabinieri richiamo opportunamente i dati indicati dal competente organo tecnico-operativo militare:

a seguito della sospensione della leva obbligatoria, nel triennio 2002-2004, l'Arma dei carabinieri ha dato il massimo impulso alle immissioni dei carabinieri ausiliari nella ferma quadriennale, riservando loro tutti gli arruolamenti ordinari (nel limite del 30 per cento dei posti disponibili) e destinando loro eventuali posti riservati ai volontari delle Forze armate non coperti;

nel biennio 2005-2006 sono transitati in ferma quadriennale quasi tutti i carabinieri ausiliari prossimi al congedo e, inoltre, nel 2005, nell'ambito delle assunzioni destinate al cosiddetto «carabiniere di quartiere», è stato previsto che l'incremento organico avvenisse mediante arruolamento di carabinieri in ferma quadriennale da attingere esclusivamente dai carabinieri ausiliari in congedo;

per l'anno 2005, infine, l'allora vigente normativa in materia di reclutamento dei Vfp1, di cui all'articolo 24 della legge n. 226 del 2004 «Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore», ha previsto una significativa percentuale (70 per cento) di posti riservati, tra l'altro, al personale che aveva completato il servizio di leva in qualità di ausiliario nelle Fdp.
Infine, con riguardo all'opportunità indicata dall'interrogante di «esperire le necessarie procedure di legge per destinare ai Carabinieri Ausiliari gli arruolamenti ordinari nell'autonoma disponibilità dell'Arma dei Carabinieri (30 per cento delle assunzioni annuali nei ruoli iniziali)», evidenzio che, allo stato, ciò non è praticabile, essendo previsto per legge (articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - Codice dell'ordinamento militare) che i posti messi annualmente a concorso, per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia siano riservati fino al 2020 ai soli volontari in ferma prefissata delle Forze armate.

Il Ministro della difesa: Giampaolo Di Paola.