DI BIAGIO, GRANATA, BARBARO e MURO. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:
il decreto ministeriale 14 marzo 2012 n. 31 ha decretato il numero di «posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di tirocinio formativo attivo per l'abilitazione all'insegnamento» nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, per l'anno scolastico 2011-12;
in data 13 marzo 2012 attraverso l'accoglimento dell'ordine del giorno n. 9/4940-A/98 il Governo si è impegnato a consentire ai docenti, considerati non abilitati, con esperienze e competenze pregresse maturate nella scuola di poter partecipare al tirocinio formativo attivo senza l'obbligo di sostenere le prove di accesso;
in data 8 maggio 2012 con nota ministeriale pubblicata sul sito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca venivano fornite ulteriori informazioni su percorsi abilitanti e sul sistema di reclutamento che, in parte accoglieva, quanto Futuro e Libertà, va sostenendo da tempo, aprendo alla possibilità di un riconoscimento dell'esperienza maturata;
in data 14 maggio 2012 nel corso di una riunione tra Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e sindacati veniva formalizzata una ipotesi di intervento volto a prevedere il riconoscimento della partecipazione ad un percorso abilitante senza sostenere la prova di accesso ai docenti che abbiano maturato 3 anni di insegnamento nella classe di concorso di riferimento, mediante supplenze annuali fino al termine delle lezioni o supplenze annuali fino al 31 agosto o supplenze continuative per almeno 180 giorni in un anno scolastico;
la suddetta iniziativa, sebbene si collochi nella lodevole direzione di avviare, come auspicato e sollecitato, una risoluzione del problema, introduce delle palesi limitazioni che di fatto risolvono soltanto parzialmente l'annosa questione del precariato-scuola precludendo l'accesso a numerosi docenti e alimentando una «guerra tra poveri» che provoca ulteriore disagio in una categoria che rischia di essere ulteriormente mortificata;
alla luce di quanto disposto con la citata iniziativa, potrebbero partecipare, ai percorsi speciali, solo i docenti non abilitati nella stessa classe di concorso per cui ha avuto luogo la supplenza non tenendo conto che in clima di razionalizzazione degli organici molti docenti hanno prestato servizio non solo sulla classe di riferimento specifica ma anche in classi di concorso afferenti lo stesso ambito;
risulterebbero esclusi i docenti di strumento musicale e di discipline artistiche per i quali manca l'attivazione dell'AFAM, i docenti dell'infanzia, della primaria e degli ex diplomati magistrali che, pur presenti nelle norme transitorie, allo stato risultano inspiegabilmente esclusi mancando i relativi atti attuativi ed infine i docenti tecnico pratici che da anni attendono risposte concrete sulla sorte di tale categoria -:
quali siano i motivi di esclusione della categoria dei docenti citati in premessa, se si ritenga opportuno ampliare il requisito dei 180 giorni, al servizio «comunque» prestato limitando il presupposto della continuità anche in considerazione del fatto che molti docenti si son visti interrompere il periodo di servizio in concomitanza con festività;
se si intenda riconoscere anche ai docenti che abbiano maturato 360 giorni di servizio il diritto di accedere al percorso senza sostenere le prove di accesso o, in alternativa, fornire loro certezze su tempi e modalità del loro reclutamento.
(4-16175)