ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16151

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 635 del 21/05/2012
Firmatari
Primo firmatario: BUCCHINO GINO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 18/05/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PORTA FABIO PARTITO DEMOCRATICO 18/05/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 18/05/2012
Stato iter:
03/12/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 03/12/2012
FORNERO ELSA MINISTRO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 03/12/2012

CONCLUSO IL 03/12/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-16151
presentata da
GINO BUCCHINO
lunedì 21 maggio 2012, seduta n.635

BUCCHINO e PORTA. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro degli affari esteri.
- Per sapere - premesso che:

con la stipula di numerose convenzioni multilaterali e bilaterali di sicurezza sociale lo Stato italiano ha garantito nel tempo un buon livello di tutela previdenziale ai lavoratori emigrati all'estero;

la finalità degli accordi di sicurezza sociale è quella di garantire la parità di trattamento di lavoratori e pensionati che si spostano, spesso permanentemente, dall'uno all'altro Paese contraente e l'esportabilità delle prestazioni previdenziali di cui sono o saranno eventualmente titolari;

la stipula di tali accordi bilaterali di sicurezza sociale consente, inoltre, e soprattutto ai lavoratori italiani emigrati e ai lavoratori immigrati in Italia, che, per varie ragioni, al compimento dell'età pensionabile non sono in grado di maturare un diritto autonomo nel loro Paese per insufficienza contributiva, di attivare il meccanismo della totalizzazione dei contributi versati nei Paesi contraenti, ai fini del perfezionamento del diritto a un pro-rata (quota parte di pensione) e quindi del proficuo utilizzo di contributi che altrimenti rimarrebbero inutilizzati;

la maturazione di un diritto previdenziale in convenzione bilaterale fa conseguire un diritto a pensione sia a carico dell'Italia che dell'altro Paese contraente;

il sistema di tutela previdenziale in regime internazionale sopra descritto costruito nel corso degli anni dall'Italia non è purtroppo completo, perché numerosi Paesi di emigrazione italiana sono rimasti esclusi come il Cile, il Perù, l'Ecuador e il Messico dove risiedono rispettivamente 48.125, 29.494, 13.468 e 11.471 cittadini italiani iscritti all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero); da Cile, Perù, Ecuador e Messico sono immigrati in Italia, dove vivono con regolare permesso di soggiorno, rispettivamente 3.629, 101.711, 85.518 e 5.192 soggetti cittadini di tali Paesi;

la consistenza della presenza di cittadini italiani in questi Paesi e di cittadini di questi Paesi in Italia privi di tutela previdenziale in convenzione, impone, se lo si ritiene un dovere di un Paese civile, la stipula di convenzioni bilaterali di sicurezza sociale che tutelino adeguatamente questi lavoratori nell'ambito socio-previdenziale, anche per evitare che i lavoratori immigrati in Italia rappresentino un onere per il nostro Stato, richiedendo all'Inps, al compimento dell'età prevista, l'erogazione dell'assegno sociale che dovrà essere concesso in mancanza di una prestazione erogata dal Paese di provenienza -:

quale sia la politica del Governo in relazione alla tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori italiani emigrati nei Paesi succitati e dei lavoratori di tali Paesi immigrati in Italia titolari di regolare permesso o carta di soggiorno;

quali iniziative urgenti si intendano adottare per completare il quadro di tutela previdenziale in regime internazionale con la stipula di convenzioni con i Paesi succitati dove vivono importanti comunità di cittadini italiani e da dove sono immigrati in Italia migliaia di lavoratori locali;

quali eventuali iniziative si intendano adottare per verificare le reali implicazioni finanziarie che la ratifica di tali accordi comporta, anche alla luce della possibilità di limitare l'esportabilità delle prestazioni assistenziali e/o legate alla residenza, e del fatto che se gli immigrati da questi Paesi in Italia, tramite la stipula delle convenzioni bilaterali, matureranno un diritto a pensione a carico del loro Paese non graveranno sullo Stato italiano con l'eventuale richiesta dell'assegno sociale. (4-16151)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata lunedì 3 dicembre 2012
nell'allegato B della seduta n. 727
All'Interrogazione 4-16151 presentata da
GINO BUCCHINO

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame, con cui si chiede quali iniziative si intendano adottare per completare il quadro di tutela previdenziale in regime internazionale con la stipula dei lavoratori italiani emigrati e di quelli immigrati in Italia, si rappresenta quanto segue.
La tematica della sicurezza sociale negli accordi internazionali è stata oggetto di approfondite analisi anche a livello interministeriale (Ministero degli affari esteri), Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero della salute, Inps) ove sono emerse alcune problematiche di complessa soluzione che riguardano, in particolare, la difficoltà nel quantificare con certezza tutti gli oneri finanziari derivanti da tali atti internazionali e la relativa incidenza sul bilancio dello Stato.

Dall'istruttoria effettuata presso il Ministero degli affari esteri, si elencano di seguito gli riti informativi suddivisi per i diversi Paesi interessati:


Cile. Una convenzione di sicurezza sociale è stata firmata a Santiago del Cile il 5 marzo 1998; il successivo 19 novembre 1999, a Roma, è stato firmato un accordo amministrativo per l'applicazione della convenzione. La ratifica dell'accordo è stata rinviata più volte; da ultimo, all'inizio del 2008 si era giunti al termine della concertazione interministeriale e si era quantificato il costo in 3,5 milioni di euro per il primo anno, in 4 milioni di euro per il secondo anno e in 7 milioni di euro per il terzo anno. Le persistenti ristrettezze di bilancio non consentono, allo stato attuale, di avviare l'iter del disegno di legge di ratifica;


Brasile. Una convenzione di sicurezza sociale è stata firmata il 26 giugno 1995. Non è stato firmato un accordo amministrativo per l'applicazione della convenzione. L'ultima quantificazione degli oneri effettuata dall'Inps risale al 2007, sulla base della quale, per il primo anno di vigenza dell'Accordo fu calcolato un costo di oltre 3 milioni di euro. Come per il Cile, le persistenti ristrettezze di bilancio non hanno permesso, allo stato attuale, di avviare l'iter del disegno di legge di ratifica;


Ecuador. La difficoltà di avviare la ratifica degli accordi già firmati in materia di sicurezza sociale ha costituito il maggior ostacolo alla firma di un nuovo accordo, pur avendo avviato i negoziati diplomatici con il Governo di Quito. L'ambasciata italiana a Quito ha trasmesso alla Farnesina la bozza di accordo di sicurezza sociale formulata dal governo ecuadoriano, ma il Ministero ha dovuto informare l'ambasciata dell'Ecuador in Roma circa l'impossibilità, per il nostro Paese, di concludere nuovi accordi di sicurezza sociale per carenza di risorse finanziarie;


Perù. Come per l'Ecuador, sono stati avviati negoziati diplomatici con il Governo di Lima per un'eventuale intesa bilaterale. La Farnesina ha acquisito una bozza del progetto di un accordo di sicurezza sociale dell'ambasciata del Perù in Roma. Anche in questo caso, questo Ministero ha rappresentato di non ritenere opportuno l'avvio di nuovi negoziati prima della ratifica delle numerose intese in materia di sicurezza sociale già firmate dall'Italia e non ancora ratificate a causa di una mancata copertura finanziaria. Tali difficoltà permangono rallentando la finalizzazione di un accordo bilaterale con il Perù;



Messico. Con il Messico è in vigore dal 1977 l'accordo bilaterale sulla trasferibilità delle pensioni. Attualmente non vi sono negoziati in materia di sicurezza sociale.
Quanto ai fondi assegnati allo svolgimento delle funzioni di amministrazione relative alla ratifica degli accordi internazionali, il Ministero degli affari esteri ha rappresentato che negli anni recenti vi è stata una crescente riduzione delle disponibilità finanziarie connesse alla difficile congiuntura economica e alle conseguenti esigenze di contenimento della spesa pubblica.

Le risorse finanziarie - precisa la medesima amministrazione - destinate alla ratifica di accordi e trattati internazionali sono stati infatti ridotti da 147 milioni di euro del 2005 a 63 milioni di euro nel 2008 fino a 6 milioni di euro nel 2011. L'inversione di tendenza, registratasi nel 2012 (22 milioni di euro messi a disposizione con la legge di stabilità), pur se positiva, non permette tuttavia di poter ancora coprire i costi di tutti gli accordi internazionali ritenuti prioritari che attendono di essere ratificati (per i quali sarebbero necessari circa 150 milioni di euro).
In ordine ai benefici che deriverebbero dalla vigenza di accordi internazionali di sicurezza sociale, è opportuno sottolineare che non ne sarebbero fruitori esclusivamente i lavoratori ma anche le imprese italiane che sono interessate ad evitare la doppia contribuzione (in Italia e all'estero), al fine di migliorare la propria competitività sul piano internazionale, rispetto alle imprese di altri paesi che possono beneficiare di analoghe convenzioni. Dalla vigenza di simili accordi deriverebbero quindi benefici, in termini di reciprocità, calcolabili sotto il profilo della tutela previdenziale dei lavoratori, nonché di aumento dei redditi e della competitività delle imprese.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Elsa Fornero.