BUCCHINO e PORTA. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro degli affari esteri.
- Per sapere - premesso che:
con la stipula di numerose convenzioni multilaterali e bilaterali di sicurezza sociale lo Stato italiano ha garantito nel tempo un buon livello di tutela previdenziale ai lavoratori emigrati all'estero;
la finalità degli accordi di sicurezza sociale è quella di garantire la parità di trattamento di lavoratori e pensionati che si spostano, spesso permanentemente, dall'uno all'altro Paese contraente e l'esportabilità delle prestazioni previdenziali di cui sono o saranno eventualmente titolari;
la stipula di tali accordi bilaterali di sicurezza sociale consente, inoltre, e soprattutto ai lavoratori italiani emigrati e ai lavoratori immigrati in Italia, che, per varie ragioni, al compimento dell'età pensionabile non sono in grado di maturare un diritto autonomo nel loro Paese per insufficienza contributiva, di attivare il meccanismo della totalizzazione dei contributi versati nei Paesi contraenti, ai fini del perfezionamento del diritto a un pro-rata (quota parte di pensione) e quindi del proficuo utilizzo di contributi che altrimenti rimarrebbero inutilizzati;
la maturazione di un diritto previdenziale in convenzione bilaterale fa conseguire un diritto a pensione sia a carico dell'Italia che dell'altro Paese contraente;
il sistema di tutela previdenziale in regime internazionale sopra descritto costruito nel corso degli anni dall'Italia non è purtroppo completo, perché numerosi Paesi di emigrazione italiana sono rimasti esclusi come il Cile, il Perù, l'Ecuador e il Messico dove risiedono rispettivamente 48.125, 29.494, 13.468 e 11.471 cittadini italiani iscritti all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero); da Cile, Perù, Ecuador e Messico sono immigrati in Italia, dove vivono con regolare permesso di soggiorno, rispettivamente 3.629, 101.711, 85.518 e 5.192 soggetti cittadini di tali Paesi;
la consistenza della presenza di cittadini italiani in questi Paesi e di cittadini di questi Paesi in Italia privi di tutela previdenziale in convenzione, impone, se lo si ritiene un dovere di un Paese civile, la stipula di convenzioni bilaterali di sicurezza sociale che tutelino adeguatamente questi lavoratori nell'ambito socio-previdenziale, anche per evitare che i lavoratori immigrati in Italia rappresentino un onere per il nostro Stato, richiedendo all'Inps, al compimento dell'età prevista, l'erogazione dell'assegno sociale che dovrà essere concesso in mancanza di una prestazione erogata dal Paese di provenienza -:
quale sia la politica del Governo in relazione alla tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori italiani emigrati nei Paesi succitati e dei lavoratori di tali Paesi immigrati in Italia titolari di regolare permesso o carta di soggiorno;
quali iniziative urgenti si intendano adottare per completare il quadro di tutela previdenziale in regime internazionale con la stipula di convenzioni con i Paesi succitati dove vivono importanti comunità di cittadini italiani e da dove sono immigrati in Italia migliaia di lavoratori locali;
quali eventuali iniziative si intendano adottare per verificare le reali implicazioni finanziarie che la ratifica di tali accordi comporta, anche alla luce della possibilità di limitare l'esportabilità delle prestazioni assistenziali e/o legate alla residenza, e del fatto che se gli immigrati da questi Paesi in Italia, tramite la stipula delle convenzioni bilaterali, matureranno un diritto a pensione a carico del loro Paese non graveranno sullo Stato italiano con l'eventuale richiesta dell'assegno sociale. (4-16151)