ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16143

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 634 del 17/05/2012
Firmatari
Primo firmatario: DIONISI ARMANDO
Gruppo: UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
Data firma: 17/05/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MANTINI PIERLUIGI UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO 17/05/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 17/05/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-16143
presentata da
ARMANDO DIONISI
giovedì 17 maggio 2012, seduta n.634

DIONISI e MANTINI. -
Al Ministro dell'interno.
- Per sapere - premesso che:


in data 16 maggio 2012 alcuni siti internet e fonti di stampa hanno pubblicato due documenti da cui si evince un articolato accordo pre-elettorale tra i segretari regionali del Partito Democratico e di Futuro e Libertà in Abruzzo e in particolare tra il sindaco in carica del comune di L'Aquila, Massimo Cialente, e il coordinatore regionale di FLI, con cui vengono presi impegni per l'assegnazione, in cambio di un apparentamento elettorale, di ruoli politici nella futura giunta di L'Aquila e soprattutto di posti nelle società municipalizzate aquilane e negli uffici comunali, sia in funzioni tecniche che amministrative;


il caso ha destato notevole allarme e scandalo nella stampa regionale e nazionale, poiché l'accordo, riconosciuto dal sindaco dell'Aquila Cialente ma messo in dubbio dal segretario regionale del PD Paolucci, che esprime dubbi sull'autenticità della sua firma, reca comunque una dettagliata «spartizione di posti» nella pubblica amministrazione che va ben oltre le ordinarie intese tra partiti relative alla composizione dei futuri organi politici, con una particolare sottolineatura della «convenienza economica» delle remunerazioni nelle società municipali;


i documenti sono pubblici e dunque sarà la magistratura ad indagare sulla sussistenza di specifici reati. Quel che è certo è che le lettere con cui il sindaco Cialente chiede il voto a FLI, offrendo in cambio poltrone in consigli di amministrazione di enti, costituiscono, a giudizio degli interroganti, un grave e scandaloso esempio di cattiva politica. Possono essere legittime le trattative tra partiti ma il sindaco non può, per proprio interesse, offrire posti in enti pubblici di cui non dispone perché sono nella competenza di altri organi istituzionali. Non può farlo soprattutto a L'Aquila ove la difficile sfida della ricostruzione si può affrontare solo sulla base del rispetto della legalità, della trasparenza e della professionalità negli incarichi pubblici;


per quanto non competa agli interroganti, sussistono, in tale condotta, e in quelle simili, profili che possono essere di rilievo penale oltre che di grave assenza di etica pubblica e amministrativa. Infatti, il decreto Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, aggiornato nel tempo, stabilisce all'articolo 96 che: «chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio la firma per un dichiarazione di presentazione di candidatura, o il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra denaro, valori, o qualsiasi altra utilità, o promette, concede o fa conseguire impieghi pubblici o privati ad uno o più elettori o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000, anche quando l'utilità promessa o conseguita sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno, o di pagamento di cibi lo bevande o remunerazioni sotto il pretesto di spese o servizi elettorali». L'articolo 323 del codice penale punisce invece, l'abuso di ufficio nel modo seguente: «salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o rincaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità». Naturalmente se si promettono utilità di cui non si dispone, perché sono di competenza di altri organi, l'articolo 346 del codice penale prevede il reato di millantato credito nel modo seguente: «chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale, o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio, riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale impiegato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 516 a euro 3.098, se il colpevole riceve o fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il favore un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare». Queste fattispecie penali sono ora oggetto di inasprimento nel disegno di legge governativo proposto dal ministro Severino e all'esame della Camera, sotto vari profili. In particolare, si prevede il nuovo reato di traffico di influenze illecite che stabilisce: «chiunque, fuori di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter, avvalendosi di relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione, ovvero per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente da o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio». Può darsi che Cialente non abbia commesso alcuno di questi reati e lo stabilirà la magistratura. Ma i fatti sono gravi, gravissimi, perché non è con l'offerta di posti pubblici, nelle società municipali e nell'amministrazione, cui secondo Costituzione si accede per concorso, che si può fare una corretta amministrazione, soprattutto in una condizione speciale di difficoltà come quella causata dal terremoto a L'Aquila;


gli interroganti continuano a ritenere che i ruoli nelle società pubbliche debbano essere affidati sulla base di curricula professionali e di comprovate competenze e non delle convenienze politiche o personali. La disinvoltura con cui il sindaco Cialente si sofferma in forma scritta sulla convenienza «economica» di un posto in un consiglio di amministrazione rispetto al ruolo di assessore è indice di un'attitudine allo scambio clientelare che desta serissime preoccupazioni per il presente ed il futuro e che costituisce una condotta fortemente censurabile per la buona amministrazione degli enti locali, da chiunque sia commessa;


nelle iniziative normative contro la corruzione all'esame del Parlamento e in diversi altri ambiti, è fortemente avvertita l'esigenza di una più forte etica pubblica nell'amministrazione che merita, ad avviso degli interroganti, concrete risposte e soluzioni -:


quali iniziative di competenza intenda assumere, a partire dal caso specifico, al fine di garantire che tali ingerenze della politica nella lottizzazione dell'amministrazione gestionale, professionale e tecnica degli enti locali, non alterino il corretto svolgimento delle elezioni amministrative e comunque siano prevenute e contrastate, anche attraverso un nuovo codice etico per gli enti locali. (4-16143)