ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16114

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 634 del 17/05/2012
Firmatari
Primo firmatario: NASTRI GAETANO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 17/05/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE 17/05/2012
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 11/12/2012
Stato iter:
11/12/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 11/12/2012
RUPERTO SAVERIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 11/12/2012

RISPOSTA PUBBLICATA IL 11/12/2012

CONCLUSO IL 11/12/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-16114
presentata da
GAETANO NASTRI
giovedì 17 maggio 2012, seduta n.634

NASTRI. -
Al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, al Ministro dell'interno.
- Per sapere - premesso che:

l'articolo 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», prevede norme in materia di cambio di residenza in tempo reale, con il duplice obiettivo di consentire l'effettuazione del cambio di residenza con modalità telematica e di produrre immediatamente, al momento della dichiarazione, gli effetti giuridici del cambio di residenza, in modo da evitare i gravi disagi e gli inconvenienti determinati dalla lunghezza degli eventuali tempi di attesa;

le suesposte finalità sono illustrate all'interno di un opuscolo pubblicato dal dipartimento della funzione pubblica in cui si legge testualmente: «cambio di residenza in tempo reale»;

risulterebbe condivisibile, a giudizio dell'interrogante l'introduzione del predetto principio, se fosse effettivamente attuata in linea con quanto previsto dall'articolo 5 nonché con quanto riportato dal predetto opuscolo informativo, ma in concreto l'applicazione della norma appare differente e più complessa rispetto ai propositi iniziali;

la circolare del 27 aprile 2012 emanata dal dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, riporta infatti che: a partire dal 9 maggio i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche, di residenza e di trasferimento all'estero, senza recarsi necessariamente allo sportello del comune, ma inviandole per posta o in alternativa, a mezzo fax o per posta elettronica;

in quest'ultimo caso, riporta la circolare, è necessario sottoscrivere la dichiarazione attraverso la firma digitale, essere identificati dal sistema informatico, ad esempio tramite la carta d'identità elettronica o la carta nazionale dei servizi, inviare la dichiarazione dalla casella di posta elettronica certificata dal dichiarante e trasmettere per posta elettronica «semplice» copia della dichiarazione con firma autografa e del documento d'identità del dichiarante;

per effettuare il cambio di residenza on line, in conseguenza di quanto prevede la suddetta circolare, è necessario pertanto possedere: casella di posta certificata (Pec), firma digitale, carta d'identità elettronica, (Cie) e/o carta nazionale dei servizi (Cns), casella di posta elettronica «semplice», scanner per effettuare copia della dichiarazione autografa e del documento d'identità del dichiarante;

a giudizio dell'interrogante, in considerazione di quanto esposto, appare evidente come le norme introdotte e precedentemente riportate, sulle intenzioni di semplificare le procedure volte ad ottenere attraverso facili passaggi per via telematica il cambio di residenza, come affermato, tra l'altro, anche dal Presidente del Consiglio dei ministri in più occasioni, risultino in realtà alquanto complesse e difficili se si considera, inoltre, improbabile che i cittadini (oltre 1 milione e 400 mila fonte Istat) che annualmente richiedono il cambio di residenza, si sobbarchino la trafila della richiesta degli strumenti informatici suddetti, senza che, con ogni probabilità, riescano a trovare adeguate risposte;

risulta altrettanto evidente, a giudizio dell'interrogante, una sorta di falla di interoperabilità e cooperazione tra gli strumenti innovativi e quelli tradizionali, la cui incrinatura si accentua maggiormente se si considera il numero ridotto di cittadini che in Italia, possiedono la carta d'identità elettronica (cie), la carta nazionale dei servizi (csn), la posta elettronica certificata (pec), rispetto all'effettiva domanda;

il suesposto decreto-legge n. 5 del 2012 in materia di semplificazione e di sviluppo, avrebbe dovuto individuare, a giudizio dell'interrogante, uno strumento normativo idoneo, volto a garantire l'identità dei cittadini sia nell'ambito della sfera reale che in quella attraverso interventi di semplificazione e unificazione tra la carta d'identità elettronica, e carta nazionale dei servizi e tessera sanitaria e solo successivamente si sarebbe potuto ipotizzare di consentire il trasferimento di residenza on line previa standardizzazione delle procedure elettroniche comunali, che presiedono alle suesposte operazioni -:

quali orientamenti, nell'ambito delle rispettive competenze, intendano esprimere con riferimento a quanto esposto in premessa e, conseguentemente, quali iniziative intendano intraprendere al fine di rendere effettivamente più agevole, sul piano concreto, il cambio di residenza attraverso l'utilizzo del sistema telematico, rispetto a quanto esposto in premessa, posto che si evidenziano complicati passaggi e adempimenti informatici tutt'altro che accessibili ed in netta controtendenza rispetto a quanto prevede la finalità stessa dell'intero impianto normativo del decreto-legge cosiddetto «semplifica-Italia»;

se non intendano assumere un'iniziativa normativa ad hoc volta a semplificare gli adempimenti telematici, necessari per il cambio di residenza sulla base di quanto proposto dall'interrogante in premessa.
(4-16114)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata martedì 11 dicembre 2012
nell'allegato B della seduta n. 732
All'Interrogazione 4-16114 presentata da
GAETANO NASTRI

Risposta. - Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, l'interrogante chiede se il Ministero dell'interno intenda assumere iniziative normative volte a semplificare gli adempimenti telematici necessari per effettuare il cambio di residenza.
La disciplina regolamentare in materia di servizi anagrafici è contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 223, del 30 maggio 1989 recante: «Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente».
Con l'articolo 5, del decreto-legge del 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella legge n. 35 del 4 aprile 2012, sono state introdotte nuove regole che disciplinano il cambio di residenza in tempo reale.
Il citato articolo 5 prevede di effettuare le dichiarazioni anagrafiche (articolo 13, comma 1, lettera a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 223, del 30 maggio 1989) attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno.
I citati moduli, una volta compilati devono essere inoltrati al competente comune con le modalità previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
L'articolo 38 di cui sopra prevede che i cittadini possono presentare le dichiarazioni anagrafiche direttamente allo sportello comunale, per raccomandata, per fax o per via telematica, con le modalità definite dall'articolo 65 del decreto legislativo n. 82 del 2005, recante il «Codice dell'amministrazione digitale (Cad)».
L'invio telematico può avvenire, come specificato nella circolare del Ministero dell'interno, n. 9 del 27 aprile 2012, ad alcune condizioni.
In particolare, che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale; che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione; che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante; che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
Tali indicazioni sono necessarie al fine di garantire l'identità del dichiarante, nonché la provenienza e l'integrità dei dati trasmessi.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Saverio Ruperto.