NASTRI. -
Al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, al Ministro dell'interno.
- Per sapere - premesso che:
l'articolo 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», prevede norme in materia di cambio di residenza in tempo reale, con il duplice obiettivo di consentire l'effettuazione del cambio di residenza con modalità telematica e di produrre immediatamente, al momento della dichiarazione, gli effetti giuridici del cambio di residenza, in modo da evitare i gravi disagi e gli inconvenienti determinati dalla lunghezza degli eventuali tempi di attesa;
le suesposte finalità sono illustrate all'interno di un opuscolo pubblicato dal dipartimento della funzione pubblica in cui si legge testualmente: «cambio di residenza in tempo reale»;
risulterebbe condivisibile, a giudizio dell'interrogante l'introduzione del predetto principio, se fosse effettivamente attuata in linea con quanto previsto dall'articolo 5 nonché con quanto riportato dal predetto opuscolo informativo, ma in concreto l'applicazione della norma appare differente e più complessa rispetto ai propositi iniziali;
la circolare del 27 aprile 2012 emanata dal dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, riporta infatti che: a partire dal 9 maggio i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche, di residenza e di trasferimento all'estero, senza recarsi necessariamente allo sportello del comune, ma inviandole per posta o in alternativa, a mezzo fax o per posta elettronica;
in quest'ultimo caso, riporta la circolare, è necessario sottoscrivere la dichiarazione attraverso la firma digitale, essere identificati dal sistema informatico, ad esempio tramite la carta d'identità elettronica o la carta nazionale dei servizi, inviare la dichiarazione dalla casella di posta elettronica certificata dal dichiarante e trasmettere per posta elettronica «semplice» copia della dichiarazione con firma autografa e del documento d'identità del dichiarante;
per effettuare il cambio di residenza on line, in conseguenza di quanto prevede la suddetta circolare, è necessario pertanto possedere: casella di posta certificata (Pec), firma digitale, carta d'identità elettronica, (Cie) e/o carta nazionale dei servizi (Cns), casella di posta elettronica «semplice», scanner per effettuare copia della dichiarazione autografa e del documento d'identità del dichiarante;
a giudizio dell'interrogante, in considerazione di quanto esposto, appare evidente come le norme introdotte e precedentemente riportate, sulle intenzioni di semplificare le procedure volte ad ottenere attraverso facili passaggi per via telematica il cambio di residenza, come affermato, tra l'altro, anche dal Presidente del Consiglio dei ministri in più occasioni, risultino in realtà alquanto complesse e difficili se si considera, inoltre, improbabile che i cittadini (oltre 1 milione e 400 mila fonte Istat) che annualmente richiedono il cambio di residenza, si sobbarchino la trafila della richiesta degli strumenti informatici suddetti, senza che, con ogni probabilità, riescano a trovare adeguate risposte;
risulta altrettanto evidente, a giudizio dell'interrogante, una sorta di falla di interoperabilità e cooperazione tra gli strumenti innovativi e quelli tradizionali, la cui incrinatura si accentua maggiormente se si considera il numero ridotto di cittadini che in Italia, possiedono la carta d'identità elettronica (cie), la carta nazionale dei servizi (csn), la posta elettronica certificata (pec), rispetto all'effettiva domanda;
il suesposto decreto-legge n. 5 del 2012 in materia di semplificazione e di sviluppo, avrebbe dovuto individuare, a giudizio dell'interrogante, uno strumento normativo idoneo, volto a garantire l'identità dei cittadini sia nell'ambito della sfera reale che in quella attraverso interventi di semplificazione e unificazione tra la carta d'identità elettronica, e carta nazionale dei servizi e tessera sanitaria e solo successivamente si sarebbe potuto ipotizzare di consentire il trasferimento di residenza on line previa standardizzazione delle procedure elettroniche comunali, che presiedono alle suesposte operazioni -:
quali orientamenti, nell'ambito delle rispettive competenze, intendano esprimere con riferimento a quanto esposto in premessa e, conseguentemente, quali iniziative intendano intraprendere al fine di rendere effettivamente più agevole, sul piano concreto, il cambio di residenza attraverso l'utilizzo del sistema telematico, rispetto a quanto esposto in premessa, posto che si evidenziano complicati passaggi e adempimenti informatici tutt'altro che accessibili ed in netta controtendenza rispetto a quanto prevede la finalità stessa dell'intero impianto normativo del decreto-legge cosiddetto «semplifica-Italia»;
se non intendano assumere un'iniziativa normativa ad hoc volta a semplificare gli adempimenti telematici, necessari per il cambio di residenza sulla base di quanto proposto dall'interrogante in premessa.
(4-16114)