ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16018

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 630 del 10/05/2012
Firmatari
Primo firmatario: MANCUSO GIANNI
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 10/05/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CICCIOLI CARLO POPOLO DELLA LIBERTA' 10/05/2012
GIRO FRANCESCO MARIA POPOLO DELLA LIBERTA' 10/05/2012
CROLLA SIMONE ANDREA POPOLO DELLA LIBERTA' 10/05/2012
BARANI LUCIO POPOLO DELLA LIBERTA' 10/05/2012
DE LUCA FRANCESCO POPOLO DELLA LIBERTA' 10/05/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE delegato in data 10/05/2012
Stato iter:
07/08/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 07/08/2012
PATRONI GRIFFI FILIPPO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SEMPLIFICAZIONE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 07/08/2012

CONCLUSO IL 07/08/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-16018
presentata da
GIANNI MANCUSO
giovedì 10 maggio 2012, seduta n.630

MANCUSO, CICCIOLI, GIRO, CROLLA, BARANI e DE LUCA. -
Al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.
- Per sapere - premesso che:

da alcuni mesi i carabinieri stanno portando avanti l'operazione Caos, un'indagine sul fenomeno dell'assenteismo pubblico nella città campana di Boscoreale (Napoli);

le immagini raccolte nell'indagine sono state riversate in circa 700 dvd;

sotto indagine sono 125 dei 170 dipendenti comunali, con ipotesi di reato che vanno dal semplice uso improprio del badge marcatempo fino alla truffa aggravata e continuata ai danni dello Stato, all'associazione per delinquere e al peculato;

nell'aprile 2011, dopo alcune settimane di pedinamento, furono arrestati 45 impiegati comunali e altri 84 ricevettero l'avviso di fine indagine;

il comune di Boscoreale è già stato commissariato per due volte per infiltrazioni camorristiche;

nello scorso mese di marzo, secondo dati dello stesso comune, a Boscoreale l'assenteismo ha toccato una vetta del 18,3 per cento;

all'inizio del suo mandato l'attuale sindaco, Gennaro Langella, aveva fatto installare all'ingresso degli uffici delle sofisticate macchine segna presenza in grado di identificare i dipendenti in base alle impronte digitali, non permettendo, quindi, la timbratura per conto terzi;

per pressione sindacale le suddette macchine identificatrici sono rimaste inutilizzate, nonostante la spesa già sostenuta -:

se il Governo intenda inviare un'ispezione nel comune di Boscoreale per accertare i fatti descritti in premessa ai sensi dell'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. (4-16018)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata martedì 7 agosto 2012
nell'allegato B della seduta n. 678
All'Interrogazione 4-16018 presentata da
GIANNI MANCUSO

Risposta. - Con l'interrogazione in esame, l'interrogante chiede al Governo se intende inviare un'ispezione nel comune di Boscoreale - ai sensi dell'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 - per accertare le ragioni del mancato utilizzo delle «sofisticate macchine segna presenza in grado di identificare i dipendenti in base alle impronte digitali» installate per contrastare il fenomeno dilagante di assenteismo ed uso improprio del badge da parte dei dipendenti comunali.
All'esito dell'approfondimento effettuato dall'ispettorato della funzione pubblica in merito alla questione prospettata, si rappresenta quanto segue.
Il segretario generale del comune di Boscoreale, con nota del 4 giugno 2012, ha precisato che l'impianto meccanizzato di rilevazione delle presenze, sebbene già acquistato da Telecom Italia, non è stato ancora attivato poiché sono emersi dubbi circa la compatibilità di tale sistema con la vigente normativa in materia di tutela dei dati personali.
Al riguardo, infatti, come evidenziato dal Garante per la protezione dei dati personali in una nota del 24 maggio 2011 «Resta (...) privo di giuridico fondamento l'utilizzo di sistemi di rilevazione delle impronte digitali per verificare l'esatto adempimento di prestazioni lavorative, ove siano attivabili misure "convenzionali" non lesive dei diritti della persona quali, ad esempio, apposizioni di firme anche in presenza di eventuale personale incaricato, fogli di presenza o sistemi di timbratura mediante badge magnetico. Di regola, non è pertanto consentito il trattamento di dati relativi alle impronte digitali per accertare le ore di lavoro prestate effettivamente dai personale (...)».
Pertanto, alla luce di tali considerazioni che raccomandano l'individuazione preventiva di altri sistemi in grado di assicurare la verifica delle presenze senza l'uso di dati biometrici, il responsabile del servizio gestione risorse umane del comune ha provveduto a formulare alla citata autorità garante una specifica richiesta di parere sulla questione, all'esito della quale è differita ogni conclusiva determinazione.
Per quanto riguarda, poi, il profilo disciplinare derivante da comportamenti che, come evidenziato dall'interrogante, vanno dal semplice uso improprio del badge marcatempo fino alla truffa aggravata e continuata ai danni dello Stato e all'associazione per delinquere, si rappresenta che il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ha previsto al Capo V, modifiche in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici, al fine di potenziare il livello di efficienza degli uffici e di contrastare i fenomeni di scarsa produttività ed assenteismo.
La nuova disciplina, costituita da sanzioni disciplinari più forti e da un più rigido regime di responsabilità dei dipendenti pubblici, rappresenta un intervento di natura amministrativa incisivo e determinante ai fini dell'eliminazione delle criticità del precedente assetto normativo, caratterizzato dalla scarsa tempestività dell'intervento disciplinare, dalla lentezza dei procedimenti, dalla farraginosità delle fattispecie e dalla debolezza sanzionatoria.
Con l'articolo 69 del citato decreto n. 150 del 2009 infatti, sono state introdotte una serie di disposizioni nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, volte a contenere il fenomeno dell'assenteismo. In particolare:

l'articolo 55-bis ha fissato termini brevi e perentori per l'avvio e la conclusione dei procedimenti sanzionatori;

l'articolo 55-quater ha previsto l'ipotesi del «licenziamento disciplinare» per la «falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia»;

l'articolo 55-quinquies ha affermato la specificità del reato di «falsa attestazione o certificazione», che si va ad aggiungere alla generale previsione di truffa aggravata; sulla base di ciò si dispone che «Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600 (..). In tali casi, «il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto o titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subìti dall'amministrazione»;

l'articolo 55-sexies, infine, ha attribuito al dirigente la responsabilità per le ipotesi di mancato esercizio o decadenza dell'azione disciplinare che va ad integrare quella individuata dall'articolo 41 dello stesso decreto legislativo n. 150 del 2009 per la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard qualitativi e quantitativi fissati dall'Amministrazione. Il comma 3 del citato articolo 55-sexies prevede che «Il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili aventi qualifica dirigenziale, l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravità dell'infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento, ed altresì la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione».
In ottemperanza al citato dettato normativo, il comune di Boscoreale ha avviato, nei confronti dei dipendenti che risultano indagati dall'autorità giudiziaria, i relativi procedimenti disciplinari ai sensi dell'articolo 55-quater, comma 1, lettera a), del citato decreto n. 165 del 2001.
Allo stato risultano emessi sessantuno (61) atti di contestazione di addebiti disciplinari, cinquantasette (57) dei quali sospesi fino all'esito del parallelo giudizio penale (essendo stata riconosciuta la ricorrenza delle condizioni di cui all'articolo 55-ter, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001), mente quattro (4) sono stati archiviati in quanto sono decaduti i relativi addebiti di rilievo penale e disciplinare.

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione: Filippo Patroni Griffi.