ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16012

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 630 del 10/05/2012
Firmatari
Primo firmatario: GIANNI PIPPO
Gruppo: POPOLO E TERRITORIO (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, LA DISCUSSIONE)
Data firma: 10/05/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELLA SALUTE 10/05/2012
MINISTERO DELLA SALUTE 10/05/2012
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 18/06/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-16012
presentata da
PIPPO GIANNI
giovedì 10 maggio 2012, seduta n.630

GIANNI. -
Al Ministro della salute, al Ministro dello sviluppo economico.
- Per sapere - premesso che:

le compagnie di assicurazione sono solite disdettare le polizze di responsabilità civile al primo contenzioso del medico, e spesso alla semplice e sola denuncia di sinistro, e senza plausibili giustificazioni, né seri motivi;

si è di fronte ad un modo di fare che non è condivisibile, e che palesa, ad avviso dell'interrogante, una evidente violazione delle regole di lealtà, correttezza e buona fede, da parte di chi ha una posizione di dominio, nel rapporto contrattuale;

l'Osservatorio nazionale amianto, che è notoriamente severo con i sanitari che sbagliano, nella sua sezione medica, ha posto in evidenza attraverso il presidente nazionale, avvocato Ezio Bonanni, l'illegittimità dell'operato delle compagnie, e suggerito alcuni rimedi;

questo intervento ha avuto ampio spazio negli organi di stampa specialistica, e comunque anche nel Corriere medico nel numero pubblicato l'8 marzo 2012, dove il parere legale è riportato per esteso, e fa emergere la violazione dell'articolo 1362 del codice civile, alla luce di numerose sentenze della Corte di cassazione, tra le quali la n. 14495 del 2004 e la n. 11609 del 2002, ed il fatto che, se il contratto tace, il silenzio è a doppio taglio, e i recessi arbitrari sono all'ordine del giorno;

il legale suggerisce dunque l'azione giudiziaria, richiamando la lesione dei valori costituzionali, in relazione alla gravità dell'inadempimento;

la questione non è di poco conto, in quanto queste arbitrarie ed ingiustificate disdette privano i pazienti della possibilità di essere più garantiti nell'eventuale diritto al risarcimento, ma soprattutto ledono la serenità dei sanitari, i quali di fronte allo spettro di un forte contenzioso, ne potrebbero essere condizionati, attraverso scelte di medicina cosiddetta difensiva, con negativo riverbero sul paziente;

la risoluzione del contratto di assicurazione non può ritenersi legittima prima che sia accertata una qualsiasi responsabilità civile del medico, ma soprattutto, anche se fosse responsabile, avendo incamerato i premi, dovrebbe garantirlo, fino a dieci anni prima la stipulazione della polizza;

non può ritenersi civile un modo di operare per il quale il medico, come qualsiasi altro consumatore, è un buon cliente se non ha sinistri, e paga il premio con utile per la compagnia, salvo essere destinatario della disdetta del contratto di assicurazione per responsabilità civile -:

se il Ministro sia a conoscenza di questo stato di cose e se il Ministro intenda intervenire e con quali modalità, al fine di ristabilire un giusto equilibrio tra le parti contrattuali, anche attraverso nuove iniziative normative e regolamentari sul tema dell'assicurazione dei medici.
(4-16012)