ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15986

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 629 del 09/05/2012
Firmatari
Primo firmatario: DI BIAGIO ALDO
Gruppo: FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
Data firma: 09/05/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 09/05/2012
Stato iter:
24/07/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 24/07/2012
DI PAOLA GIAMPAOLO MINISTRO - (DIFESA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 24/07/2012

CONCLUSO IL 24/07/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-15986
presentata da
ALDO DI BIAGIO
mercoledì 9 maggio 2012, seduta n.629

DI BIAGIO. -
Al Ministro della difesa.
- Per sapere - premesso che:

in attuazione di quanto disposto dal codice dell'ordinamento militare, la sezione II del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 15 marzo 2010 riconosce le procedure per l'alienazione degli alloggi di servizio non più funzionali ai fini istituzionali delle Forze armate;

ai sensi dell'articolo 404 del citato decreto del Presidente della Repubblica la direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa ha provveduto a comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ai conduttori degli alloggi di servizio facenti parte dei circa 3.022 individuati dall'amministrazione, un'offerta di acquisto, e il modello di risposta con il quale i conduttori dovranno esercitare i loro diritti per l'acquisto, dell'usufrutto o della volontà di continuare nella conduzione in locazione dell'alloggio;

ai sensi del comma 5 del predetto articolo 404 «entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'offerta (...) i conduttori, a pena di decadenza dal diritto ad acquistare l'alloggio, trasmettono, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione generale l'atto di esercizio del diritto»;

l'offerta di acquisto di cui al comma 2 non indica i parametri di riferimento in base ai quali è stato determinato il prezzo tracciato nell'offerta, ma rimandano la determinazione dello stesso a un'«intesa con l'Agenzia del demanio», senza nulla specificare;

in taluni casi il prezzo indicato risulta notevolmente sproporzionato rispetto alla condizione e alle potenzialità dell'immobile stesso: in ragione di tali condizioni circa 200 conduttori hanno fatto ricorso alla magistratura amministrativa al fine di ottenere una rivalutazione del prezzo d'offerta dell'immobile che risponda a precisi e chiari canoni di riferimento;

stando alle informazioni a disposizione dell'interrogante, la pronuncia del Tar dovrebbe avvenire nel mese di maggio: tale timing amministrativo rischia di non essere in linea con i tempi di riscontro all'offerta dell'amministrazione da parte del conduttore, sanciti dal predetto comma 5 dell'articolo 404, con la conseguenza di una potenziale scadenza dei 60 giorni di tempo per l'esercizio del diritto di acquisto prima che il Tar arrivi a pronunciarsi sulla medesima materia;

lo scenario testé delineato configura un paradosso, che rischia di inficiare la pronuncia stessa del tribunale amministrativo, in assenza di una necessaria dilazione dei termini previsti dal comma 5, dell'articolo 404 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010;

a tale criticità legata ai tempi, si aggiunge anche la circostanza - sempre indicata dall'articolo 404 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 - che si prevede, in caso di diritto di acquisto dell'usufrutto da parte del coniuge o di altro membro del nucleo familiare, solamente l'esercizio del diritto di acquisto dell'usufrutto con diritto di accrescimento. Di conseguenza, nel caso in cui il conduttore eserciti l'opzione di acquisto dell'usufrutto, nell'eventualità di un decesso, non si potrebbe consentire la continuità nell'esercizio dello stesso diritto e alle stesse condizioni a favore del coniuge superstite;

la suindicata configurazione normativa in materia di usufrutto rende difficile la scelta del conduttore e quindi il riscontro all'offerta dell'amministrazione;

le suindicate criticità stanno creando un'impasse che sarebbe auspicabile superare nel brevissimo periodo, considerando che la pronuncia del Tar dovrebbe avvenire in questi giorni e che non si è pervenuti ad alcuna formula di rettifica in sede parlamentare;

appare opportuno evidenziare ulteriormente la gravosa difficoltà che si trovano a vivere gli utenti di cui in premessa, per i quali è quasi impossibile accedere ad un mutuo bancario in virtù dei requisiti anagrafici sicuramente non favorevoli, che vanno a condizionare la possibilità da parte di questi di optare per determinate scelte in tempi relativamente brevi ai sensi della normativa suindicata -:

se esistano le condizioni per un intervento avente carattere di urgenza che consenta di superare i problemi suindicati e consentire a centinaia di famiglie di lavoratori dello Stato di poter esercitare un loro legittimo diritto. (4-15986)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata martedì 24 luglio 2012
nell'allegato B della seduta n. 671
All'Interrogazione 4-15986 presentata da
ALDO DI BIAGIO

Risposta. - Con ordinanza depositata il 3 aprile 2012, il Tar del Lazio, in sede cautelare, ha attentamente valutato la specifica questione dell'eventuale pregiudizio che ai conduttori, potenziali acquirenti degli alloggi in vendita, deriverebbe dal fatto che la sentenza di merito interverrà in data successiva al termine entro il quale deve essere esercitato il diritto di prelazione.
Al riguardo, il richiamato tribunale ha espressamente affermato che «il danno lamentato da parte dei ricorrenti non presenta i caratteri della gravità ed irreparabilità in considerazione dell'effetto ripristinatorio della sentenza in caso di esito favorevole per i ricorrenti del proposto gravame, effetto che non verrebbe meno anche in ipotesi di accettazione della proposta di acquisto, che deve comunque intendersi condizionata all'esito definitivo del gravame e non comporta acquiescenza agli atti impugnati».
Tanto premesso, in relazione a quanto sostenuto nelle premesse dell'interrogazione in esame, si evidenzia che le proposte di acquisto predisposte ed inviate dalla competente direzione generale della Difesa non contengono affatto un mero e generico riferimento alla formale intesa con l'Agenzia del demanio sui prezzi di vendita, ma consentono di ricostruire con chiarezza quale siano gli assetti normativi e regolamentari che sono alla base delle valutazioni degli appartamenti in vendita e che, come noto, orientano le valutazioni ai prezzi di mercato riferibili alle zone di interesse, adeguandone le risultanze allo stato effettivo degli immobili.
Con riferimento, invece, alle ipotizzate situazioni di valutazioni sproporzionate rispetto al reale valore dell'immobile si precisa, fermo ed impregiudicato il giudizio della magistratura amministrativa a cui la Difesa presterà acquiescenza, che la formula di valutazione concretamente adottata consente di pervenire a determinazioni che realmente ed oggettivamente permettono di porre alla base delle stime le caratteristiche intrinseche dei singoli alloggi.
Con riferimento, infine, alle segnalate criticità in ordine all'esercizio del diritto di acquisto dell'usufrutto con diritto di accrescimento, si rende noto che, in data 29 maggio 2012, la IV Commissione difesa della Camera ha approvato il nuovo testo di risoluzione (n. 8-00177) che impegna il Governo: «ad assumere iniziative legislative al fine di prevedere, in caso, di esercizio dell'acquisto di usufrutto con diritto di accrescimento in favore del coniuge o di altro membro del nucleo familiare di cui all'articolo 404, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 90, anche la determinazione del prezzo in base al canone di conduzione ed alla aspettativa di vita del beneficiario del diritto di accrescimento, corrisposto con la medesima facoltà di rateizzazione riconosciuta ai conduttori di cui al primo periodo del citato articolo 404, comma 4, qualora più favorevole per l'acquirente».
Sulla base di tali valutazioni, nonché sulla pronuncia del Tar del Lazio, non sussistono i presupposti per porre in essere le attività richieste con l'atto di sindacato ispettivo in argomento.

Il Ministro della difesa: Giampaolo Di Paola.