REALACCI. -
Al Ministro della salute.
- Per sapere - premesso che:
nella giornata del 3 maggio 2012 i maggiori quotidiani nazionali e locali hanno riportato con ampio risalto la notizia dell'approvazione da parte del consiglio regionale della regione Toscana di una legge regionale, prima in Italia, che facilita l'utilizzo di farmaci a base di cannabinoidi come ausilio terapeutico nella cura di gravi patologie, come la sclerosi multipla, la depressione o il glaucoma e, da ultimo, nei trattamenti palliativi per i malati oncologici;
la citata norma regionale disciplina, sotto il profilo organizzativo e procedurale, l'utilizzo dei farmaci cannabinoidi, quale ausilio terapeutico all'interno del servizio sanitario regionale toscano;
l'efficacia farmacologica dei cannabinoidi si fonda su acquisizioni scientifiche, sperimentazioni e pratiche cliniche sempre più diffuse a livello mondiale. A questo proposito, dalle pubblicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) risulta che i medicinali cannabinoidi trovano indicazione nel trattamento farmacologico della nausea e del vomito in pazienti affetti da neoplasie ed AIDS sottoposti alle cure con farmaci antiblastici e antivirali. Altri usi terapeutici si stanno studiando in sperimentazioni cliniche sull'uomo e riguardano il trattamento dell'asma e del glaucoma; inoltre, si sta valutando la loro attività antidepressiva, anticonvulsivante, antispasmodica, antitumorale e come stimolanti dell'appetito;
dal 2007, con il decreto del Ministro della salute del 18 aprile 2007, alcuni principi attivi cannabinoidi sono stati inseriti nella tabella II, sezione B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, rendendone possibile l'utilizzo terapeutico. Farmaci contenenti tali principi attivi non sono però presenti sul mercato italiano in mancanza di autorizzazione al commercio; pertanto i medici che ritengono di doverli somministrare ai propri pazienti possono richiederne l'importazione dall'estero all'ufficio centrale stupefacenti del Ministero della salute, oppure possono utilizzare le preparazioni magistrali costose allestite da una farmacia;
allo stato attuale l'iter burocratico per l'approvvigionamento di farmaci dall'estero è lungo e tortuoso e richiede procedure complesse e tempi troppo lunghi (almeno 3/4 mesi nei casi migliori). Tant'è che sono solo un centinaio in tutta Italia i pazienti che stanno assumendo tali farmaci seguendo l'iter. Con la legge approvata in Toscana perciò si intende favorire il percorso e l'accesso a tali farmaci, con lo scopo di ridurre i tempi e di dare regole e procedure chiare e uniformi per medici e pazienti. In sostanza, il paziente tramite il proprio medico farà la richiesta alle strutture sanitarie, che tramite le farmacie ospedaliere potranno fornire il farmaco, con costi a carico del servizio sanitario (in base all'articolo 5 del decreto del Ministro della sanità 11 febbraio 1997). La stessa norma, in combinato con la normativa sulle prestazioni ospedaliere, si ritiene consenta l'applicazione del medesimo regime anche per le preparazioni magistrali a base di cannabinoidi realizzate in ambito ospedaliero dalle stesse farmacie ospedaliere con un risparmio di spesa;
è importante sottolineare che dopo l'inizio del trattamento in ambito ospedaliero il paziente potrà, se dimesso, proseguire la terapia dopo le dimissioni con un ulteriore risparmio di spesa sanitaria e un miglioramento delle condizioni di cura con il rientro nell'ambito domestico -:
quali urgenti iniziative normative intenda intraprendere il Ministro interrogato per verificare l'opportunità di consentire in tutto il territorio nazionale l'acquisto e la somministrazione di farmaci a base di cannabinoidi secondo l'iter previsto dalla nuova norma della regione Toscana;
se non ritenga poi utile istituire un tavolo tecnico per prevederne facilitazioni, ove ne ricorrano i presupposti clinici, all'utilizzo, anche considerando le sperimentazioni fatte in materia da altre regioni italiane, come Marche e Puglia, visto l'importanza che essi hanno nella terapia del dolore e i possibili risparmi finanziari per il Servizio sanitario nazionale.
(4-15951)