ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15874

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 627 del 03/05/2012
Firmatari
Primo firmatario: MURER DELIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 30/04/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 30/04/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-15874
presentata da
DELIA MURER
giovedì 3 maggio 2012, seduta n.627

MURER. -
Al Ministro della salute, al Ministro della giustizia.
- Per sapere - premesso che:

il 1o febbraio 2013 scade il termine fissato dall'articolo 3-ter del decreto-legge n. 211 del 2011 per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) in applicazione delle norme già esistenti;

il riferimento è all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (1° aprile 2008) che, per dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, ha previsto che le regioni organizzino e disciplinino gli interventi di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, attraverso le aziende sanitarie, con la presa in carico da parte dei dipartimenti di salute mentale dentro i princìpi fissati dalle linee guida; queste ultime stabiliscono che per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari si strutturi un modello in grado di garantire una corretta armonizzazione fra le misure sanitarie e le esigenze di sicurezza;

al comma 2 dell'articolo 3-ter si prevede che entro il 31 marzo 2012 il Ministro della salute di concerto con il Ministro della giustizia e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni adotti un decreto di natura non regolamentare per individuare gli ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia;

al comma 4 dell'articolo 3-ter si prevede che a partire dal 31 marzo 2013 le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia siano eseguite esclusivamente all'interno delle nuove strutture individuate dal medesimo articolo, mentre le persone che hanno cessato di essere pericolose devono senza indugio essere dimesse e prese in carico, sul territorio, dai dipartimenti di salute mentale;

il comma 5 dell'articolo 3-ter autorizza tutte le regioni e le province autonome ad assumere personale qualificato da dedicare al percorso terapeutico, riabilitativo e di reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari, anche in deroga alle disposizioni sul contenimento della spesa pubblica;

ad oggi risultano essere oltre 1.300 (dati del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dicembre 2011) le persone che restano internate nei vecchi ospedali psichiatrici giudiziari, senza che aziende sanitarie locali e dipartimenti di salute mentale abbiano organizzato né presa in carico né dimissioni;

la situazione appare particolarmente diversificata di regione in regione; in Veneto, ad esempio, risulterebbero cinquanta persone da prendere in carico;

in vista della scadenza perentoria del prossimo febbraio, le iniziative delle singole regioni sembrano indirizzate principalmente all'individuazione delle nuove strutture (previste dal comma 2 dell'articolo 3-ter del decreto-legge n. 211 del 2011), in cui, dal 31 marzo 2013, saranno disposte le misure di sicurezza detentive in luogo degli attuali ospedali psichiatrici giudiziari o delle case di cura e custodia;

le nuove strutture sanitarie regionali d'internamento somigliano molto agli ospedali psichiatrici giudiziari, tanto da poter essere definite da alcune associazioni «mini OPG», vanificando di fatto la riforma e la normativa;

ad oggi, non risulta ancora costituita la prevista «commissione Stato-regioni», composta da rappresentanti del Ministero della salute e dagli assessori alla salute delle regioni Campania, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Puglia, Sicilia, Toscana, Veneto che dovrebbe monitorare tutto il percorso per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;

ad oggi l'unica concreta iniziativa, anche questa oltre il tempo previsto dalla legge, quindi oltre il 31 marzo 2012, è la discussione, tra Ministero della salute e Conferenza delle regioni, sul decreto che deve fissare i requisiti delle «nuove» strutture;

la preoccupazione è che tutto il processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari si riduca al trasferimento degli internati in nuovi ospedali psichiatrici giudiziari, magari con altro nome e altre dimensioni, ma con le stesse caratteristiche, determinando di fatto la conservazione dell'esistente e vanificando la normativa -:

a che punto sia l'iter previsto dalla normativa citata in premessa relativamente al superamento degli quali ospedali psichiatrici giudiziari; quali iniziative si stiano assumendo per il rispetto del comma 4 dall'articolo 3-ter del decreto-legge n. 211 del 2011, per le dimissioni senza indugio e la presa in carico dai dipartimenti di salute mentale delle persone che hanno cessato di essere socialmente pericolose; se non ritengano di verificare, nell'ambito delle proprie competenze, se e come nelle diverse realtà territoriali, si sia proceduto a finalizzare le azioni per la completa attuazione del percorso di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari; quali iniziative e in che tempi il Governo intenda assumere per dare attuazione all'ordine del giorno 9/4909/31 sia sull'applicazione del decreto-legge n. 211 del 2011 che per la modifica degli articoli del codice penale e di procedura penale inerenti a imputabilità, pericolosità sociale e misure di sicurezza, all'origini del retrivo istituto giuridico dell'ospedale psichiatrico giudiziario. (4-15874)