CIMADORO e PIFFARI. -
Al Ministro degli affari esteri.
- Per sapere - premesso che:
tra gli enti presenti in Gran Bretagna che ricevono contributi statali per corsi di lingua e cultura italiana extracurricolari, si è venuto a creare un palese stato di non conformità alla legge inglese sull'assunzione di personale docente in loco;
lo stesso ente COASIT (Comitato assistenza scuole italiane) e la direzione scolastica di Londra, ammettono, anche con dichiarazioni scritte, che i docenti assunti sul posto, anche dopo 4 anni, non hanno nessuno status di permanenza e possono essere semplicemente sostituiti, in qualsiasi momento, da insegnanti del Ministero degli affari esteri. Ciò secondo quanto risulta agli interroganti è in palese violazione della vigente legislazione inglese sul lavoro, per la quale, dopo 4 anni lavorativi (o 4 contratti temporali successivi presso lo stesso ente), dovrebbero venire automaticamente assunti con un contratto permanente, assimilabile - in parte - a quello degli insegnanti di ruolo in Italia;
attualmente, invece, i contratti, praticati da questi enti, sono di diverse tipologie, normalmente in uso nel Regno Unito, quali il fixed-term (contratto in relazione alla durata dell'anno scolastico), il temporary (contratto a tempo determinato) e il hourly paid (contratto ad ore), ma inadeguati a questo tipo di lavoro;
in ogni caso le nuove norme inglesi in materia di lavoro del 10 luglio 2002 affermano che i contratti a termine non possono essere riproposti per più di 4 volte consecutive. Dopo la quarta, deve scattare un contratto di tipo permanente. Quindi dopo 4 anni gli enti non potrebbero licenziare un docente, salvo nei casi previsti dalla legge, così come sarebbero obbligati a pagare tutti i contributi pensionistici, al pari di altri docenti che lavorano istituzioni simili in Gran Bretagna;
anche con gli attuali contratti, il COASIT sarebbe stato tenuto a pagare o tutte le ferie e le festività, cosa che è stata fatta solo in parte dal 2008, ma non per gli anni precedenti;
inoltre, i docenti COASIT sono costretti a svolgere anche la funzione di esaminatori, il che comporta molte ore di lavoro extra, soltanto in parte retribuite, forfettariamente e secondo calcoli che appaiono poco chiari. Non è oltremodo retribuito il tempo destinato alla preparazione e all'organizzazione dei corsi stessi;
gli insegnanti in loco, che sono nella maggioranza dei casi italiani all'estero, vengono in tal ottica discriminati e messi da parte a tutto vantaggio degli insegnanti del Ministero degli affari esteri. In questo modo si tradisce lo spirito della legge, per cui l'Italia manda in missione docenti italiani, allo scopo di promuovere la lingua e di far nascere in loco un processo di sviluppo autonomo dell'italiano. Di fatto, ad avviso degli interroganti si allontanano e demotivano gli insegnanti in loco, al fine di garantire composizioni di cattedre per gli insegnanti del Ministero degli affari esteri, con indubbi maggiori costi per lo Stato italiano. Gli insegnanti del Ministero degli affari esteri, infatti, percepiscono un doppio stipendio, il primo viene pagato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che deduce solo l'indennità integrativa speciale. Il secondo viene pagato dal Ministero degli affari esteri. Si chiama assegno di sede, con una maggiorazione del 20 per cento per il coniuge e del 5 per cento per ogni figlio. Quindi con un costo elevatissimo rispetto ai fondi che precedentemente venivano erogati agli enti, che invece hanno subito negli ultimi anni drastici tagli. Mandare un docente del Ministero degli affari esteri all'estero costa più del doppio rispetto a un insegnate in loco. Senza considerare che spesso vengono create cattedre in scuole dove solo una piccola percentuale degli alunni è d'origine italiana. Si tratta per lo più di istituti molto ricchi, che potrebbero provvedere tranquillamente da sé ad assumere insegnanti d'italiano;
infine la legge inglese viene ignorata rispetto ad altre tre questioni molto importanti: la prima riguarda i controlli penali, che ogni ente deve fare su tutti i dipendenti, anche se sono stati controllati da altri enti o istituzioni (il cosiddetto «CRB checks); la seconda riguarda l'obbligo di fare il child protection training da parte di ogni insegnante; la terza verte sulla sicurezza degli studenti e degli insegnanti stessi, soprattutto quelli dei corsi serali. Questi obblighi di legge naturalmente riguardano tutti i docenti, in loco e del Ministero degli affari esteri, ma spesso a quanto consta agli interroganti vengono elusi -:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza di queste ambiguità in cui versano gli enti erogatori di corsi di lingua italiana all'estero;
se intenda compiere ogni possibile passo, nell'ambito delle proprie competenze, per ripristinare uno stato di maggiore conformità alla normativa vigente e di rispetto nei confronti sia degli italiani all'estero, che vorrebbero maggiori opportunità di lavoro e d'inserimento, sia dei contribuenti italiani che pagano per questi servizi.(4-15858)