ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15852

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 626 del 26/04/2012
Firmatari
Primo firmatario: PIZZOLANTE SERGIO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 26/04/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 26/04/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 30/05/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-15852
presentata da
SERGIO PIZZOLANTE
giovedì 26 aprile 2012, seduta n.626

PIZZOLANTE. -
Al Ministro dell'interno, al Ministro delle lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:

i marinai di salvataggio dipendenti delle cooperative e dei consorzi dei titolari degli stabilimenti balneari della provincia di Rimini durante le stagioni estive 2009 e 2011 hanno proclamato più volte lo stato di agitazione per il rinnovo del contratto collettivo provinciale;

le cooperative ed i consorzi interessati, durante io sciopero dei propri dipendenti, non potendoli sostituire, hanno issato la bandiera rossa, prevista dall'ordinanza balneare della regione Emilia Romagna (articolo 5, lettera c), punto 5) per i casi di assenza del servizio ed hanno posizionato, dandone la massima visibilità, cartelli in cui informavano gli utenti dello stato di agitazione e dell'assenza del servizio;

la regione Emilia Romagna ed i comuni costieri hanno ritenuto che tali misure non fossero sufficienti e che, se le cooperative ed i consorzi non fossero state in grado di effettuare il servizio, a questo avrebbero dovuto provvedere i singoli titolari degli stabilimenti balneari;

in conseguenza di ciò, durante i giorni delle manifestazioni sindacali, gli organi di polizia sono scesi in spiaggia per elevare le contravvenzioni agli operatori, che non svolgevano essi stessi il servizio di salvamento;

la regione Emilia Romagna, quest'anno, per rafforzare questo suo orientamento, ha inserito per la prima volta, nell'ordinanza balneare n. 1 del 2012 emessa in data 28 marzo 2012, l'obbligo, in capo ai titolari degli stabilimenti balneari, di garantire il servizio di salvataggio «anche in presenza di vertenze sindacali degli addetti al salvamento» (articolo 5 lettera, c), n. 1);

l'assessore regionale del turismo, con dichiarazioni apparse sulla stampa locale, ha minacciato la chiusura degli stabilimenti balneari nel caso in cui i loro titolari, nell'eventualità di sciopero degli addetti al salvamento, non avessero provveduto all'espletamento del servizio;

la norma dell'ordinanza balneare regionale sopra menzionata contrasta con legge del 12 giugno 1990 n. 146, contenente la disciplina di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, poiché il servizio, che svolgono i marinai di salvataggio, rientra nel campo di applicazione di questa legge;

la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge n. 146 del 1990 ha espressamente stabilito che il servizio di salvamento in mare costituisca un servizio pubblico essenziale, essendo preordinato alla «tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona»;

la legge n. 146 del 1990 citata prevede le regole da rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, nel settore dei servizi pubblici essenziali, allo scopo che sia contemperato l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, in quanto essa in particolare richiede che:

a) il diritto di sciopero sia esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire il contemperamento sopra descritto (articolo 2, 1° comma);

b) qualora tali misure non siano previste dai contratti o accordi collettivi, la Commissione di garanzia adotti una regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e di conciliazione nel rispetto di detto contemperamento (articolo 2, 2° comma);

c) «nella provvisoria regolamentazione le prestazioni indispensabili devono, salvo casi particolari, essere contenute in misura non eccedente mediamente il 50 per cento delle prestazioni normalmente erogate e riguardare quote strettamente necessarie di personale non superiori mediamente ad un terzo del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio nel tempo interessato dallo sciopero, tenuto conto delle condizioni tecniche e della sicurezza» (articolo 13, 1° comma lettera a);

d) quando sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati che potrebbe essere cagionato dall'interruzione o dalla alterazione del funzionamento dei servizi pubblici conseguente all'esercizio dello sciopero dei lavoratori, su segnalazione della commissione di garanzia o, nei casi di necessità ed urgenza, di propria iniziativa il prefetto, nel caso di sciopero a rilevanza locale, invita le parti a desistere dai comportamenti che determinano la situazione di pericolo, esperisce un tentativo di conciliazione, da esaurire nel più breve tempo possibile, e, se il tentativo non riesce, adotta con ordinanza le misure necessarie a prevenire il pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati (cosiddetti precettazione) (articolo 8 legge n. 146 1990);

l'obbligo imposto dalla regione Emilia Romagna nell'ordinanza balneare secondo l'interrogante:

a) lede il diritto di sciopero dei lavoratori in quanto annulla gli effetti che gli stessi si prefiggono con la proclamazione dello stato di agitazione, ove, come l'ordinanza prevede, gli operatori balneari fossero obbligati ad assicurare anche in presenza dello stato di agitazione, le prestazioni che vengono normalmente erogate: infatti, il servizio di salvamento in forma collettiva viene espletato mediante l'utilizzo di un assistente bagnanti ogni 150 metri, quello in forma individuale, mediamente uno ogni 30-40 metri;

b) pone esclusivamente a carico dei titolari degli stabilimenti il peso dello sciopero;

c) non tiene conto che mentre i titolari degli stabilimenti balneari sono tenuti ad istituire un servizio di salvamento, solo i marinai di salvataggio, svolgendo una prestazione qualificata per la quale è necessario conseguire un apposito brevetto, sono in grado di poterla porre in essere e di poter assicurare quel servizio minimo essenziale che può evitare un pregiudizio alla collettività;

in conseguenza di quanto sopra esposto, l'interrogante non ritiene che la regione e i comuni possano disciplinare il servizio di salvamento, in occasione dello sciopero dei marinai di salvataggio, imponendo ai titolari degli stabilimenti balneari le misure da tenere, in quanto ciò introduce una procedura che appare in contrasto con la legge n. 146 del 1990, che a detti enti non riconosce alcuna competenza in materia;

è la commissione di garanzia di cui alla legge n. 146 del 1990, in assenza di specifiche previsioni negli accordi collettivi, a dover adottare ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 146 del 1990 una regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, che devono essere assunte in caso di sciopero degli addetti al salvamento e, in ogni caso, sussistendo le condizioni di cui all'articolo 8, è il prefetto, nel caso di sciopero a livello locale, ad adottare con ordinanza le misure necessarie a prevenire il pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati -:

quali iniziative di competenza abbiano assunto o intendano assumere in relazione alla situazione rappresentata in premessa. (4-15852)