ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15834

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 626 del 26/04/2012
Firmatari
Primo firmatario: FAENZI MONICA
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 24/04/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 24/04/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-15834
presentata da
MONICA FAENZI
giovedì 26 aprile 2012, seduta n.626

FAENZI. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
- Per sapere - premesso che:

secondo quanto riportato dal quotidiano «Il Sole 24 Ore», di giovedì 19 aprile, l'imposta municipale unica-IMU introdotta con il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, cosiddetto salva-Italia, nell'ambito della sua applicazione per i terreni agricoli, sarà più pesante rispetto alla soppressa ICI, in quanto il coefficiente moltiplicatore del reddito dominicale rivalutato del 25 per cento risulta nettamente superiore a quello che si applicava in precedenza;

il nuovo coefficiente previsto pari a 135, seppure ridotto a 110 per i terreni posseduti e diretti da Coldiretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella gestione previdenziale, è infatti quasi il doppio del precedente pari a 75;

l'applicazione del coefficiente 110 contenuto all'interno del decreto-legge n. 16 del 2012 in materia di semplificazione tributaria, prevede che il parametro si applica sia ai terreni agricoli che a quelli non coltivati, che in genere dovrebbero essere i terreni incolti, posseduti e condotti dai proprietari in possesso delle predette qualifiche;

viene introdotta pertanto la novità della conduzione diretta che genererà, a giudizio dell'interrogante, non pochi problemi applicativi, in considerazione che nel settore agricolo infatti, sono molti i casi in cui i proprietari del terreno, iscritti regolarmente nelle gestioni previdenziali, non figurano giuridicamente intestati nella conduzione del fondo;

la suddetta situazione si verifica, ad esempio, quando il terreno è intestato a persone legate da vincolo di parentela e coltivato dai medesimi proprietari sotto forma di società semplice e pertanto la conduzione è giuridicamente della società anche se di fatto svolta dalle persone fisiche proprietarie del terreno;

in altri casi all'interno della famiglia del coltivatore diretto alcuni familiari proprietari risultano solo coadiuvanti del soggetto titolare della partita IVA;

l'auspicio è che i comuni in sede interpretativa possano valorizzare l'aspetto sostanziale, ovvero quello relativo a chi effettua la conduzione del terreno, e non quello, formale, ossia quello riguardante l'intestatario della partita IVA;

l'articolo 9 del decreto legislativo n. 228 del 2001 estende le agevolazioni tributarie anche ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali soci di società di persone;

occorre evidenziare, a giudizio dell'interrogante, che per i terreni posseduti e coltivati direttamente dalle società agricole con l'iscrizione al registro degli imprenditori agricoli professionali e nella gestione previdenziale, l'applicazione del suesposto coefficiente 110 non è in discussione;

il decreto-legge n. 16 del 2012 estende le agevolazioni previste per le aree fabbricabili anche alle società agricole in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;

l'articolo 2 del decreto legislativo n. 504 del 1992 che ha istituito l'ICI dispone che le aree edificabili si considerano terreni agricoli e pertanto non si valutano in base al prezzo di mercato, qualora siano possedute e coltivate da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali;

la suddetta norma non fa più riferimento alla gestione previdenziale ai fini pensionistici, la quale escludeva automaticamente le società, ma alla semplice qualifica professionale, che può essere acquisita anche dalle società agricole;

l'onere dell'IMU in agricoltura sarà più pesante, secondo quanto riporta l'articolo del «Sole 24 Ore», anche perché le riduzioni della base imponibile sono inferiori a quelle previste ai fini ICI;

la novità assoluta nel settore agricolo, inoltre, riguarda l'assoggettamento ad imposta per i fabbricati rurali e in questo caso si tratta di nuova imposizione;

le abitazioni rurali saranno infatti assoggettate ad imposta come quelle civili e possono usufruire della riduzione dell'aliquota al 4 per mille relativamente all'abitazione principale del proprietario; le altre abitazioni rurali scontano l'imposta nella misura ordinaria del 7,6 per mille, mentre per le costruzioni rurali strumentali l'aliquota è pari al 2 per mille;

a giudizio dell'interrogante, l'imposta municipale unica in agricoltura così com'è attualmente configurata è iniqua e determinerà la chiusura di numerose imprese del comparto, il cui carico fiscale, unitamente ad una serie di cause altamente penalizzanti quali l'elevato costo del gasolio e l'inarrestabile aumento della contraffazione agroalimentare dei prodotti made in Italy, rende sempre più difficile la resistenza di tanti imprenditori -:

quali orientamenti nell'ambito delle rispettive competenze, intendano esprimere con riferimento a quanto esposto in premessa;

se sia vero quanto riportato dall'articolo del «Sole 24 Ore» secondo cui il coefficiente previsto per il calcolo della nuova imposta municipale unica in agricoltura risulta raddoppiato rispetto alla precedente imposta dell'ICI;

in caso affermativo, se gli effetti derivanti in conseguenza di quanto suesposto, contribuiranno ad aggravare ulteriormente il settore agricolo, su cui grava pesantemente una tassazione sugli immobili e i fabbricati rurali iniqua e squilibrata;

se non ritengano opportuno, infine, prevedere iniziative volte a rivedere il coefficiente moltiplicatore del reddito domenicale rivalutato del 25 per cento, superiore a quello che si applicava in precedenza e favorire di conseguenza il settore agricolo, particolarmente colpito dalla crisi economica e finanziaria degli ultimi anni. (4-15834)