ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15788

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 624 del 19/04/2012
Firmatari
Primo firmatario: TURCO MAURIZIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 19/04/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BELTRANDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 19/04/2012
BERNARDINI RITA PARTITO DEMOCRATICO 19/04/2012
FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA PARTITO DEMOCRATICO 19/04/2012
MECACCI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 19/04/2012
ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 19/04/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 19/04/2012
Stato iter:
24/07/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 24/07/2012
DI PAOLA GIAMPAOLO MINISTRO - (DIFESA)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 28/05/2012

SOLLECITO IL 04/07/2012

RISPOSTA PUBBLICATA IL 24/07/2012

CONCLUSO IL 24/07/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-15788
presentata da
MAURIZIO TURCO
giovedì 19 aprile 2012, seduta n.624

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. -
Al Ministro della difesa.
- Per sapere - premesso che:

con l'interrogazione 4-11351 presentata nella seduta 451 del 23 marzo 2011 gli interroganti avevano chiesto chiarimenti in merito al trattamento economico accessorio dei dirigenti di 1° fascia in servizio presso il Ministero della difesa;

la risposta fornita dal Ministro della difesa in carica, del tutto insoddisfacente, si limitava a ribadire la regolarità dell'integrale utilizzazione delle risorse disponibili destinate alla retribuzione di posizione dei dirigenti generali, ancorché sovrastimate. Con la medesima risposta si dava atto della inesistenza di disposizioni idonee a configurare «una sperequata disciplina delle risorse disponibili», senza chiarire i motivi per cui la predetta consistenza organica di 11 unità che determina l'ammontare del fondo, possa comprendere anche l'incarico dirigenziale di livello generale di Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Difesa che, seppure ipoteticamente assegnabile anche ad un dirigente civile, di fatto da oltre nove anni è ricoperto da un militare;

risulta all'interrogante che dall'ottobre 2011, l'ingiustificato vantaggio economico a favore dei predetti dirigenti generali si sia ulteriormente incrementato in quanto gli stessi, nel frattempo ridotti numericamente ad otto, percepirebbero emolumenti ancor più consistenti dovendosi dividere in otto le risorse del fondo che è sempre commisurato alla consistenza teorica di undici unità;

tale situazione, del tutto censurabile dal punto di vista etico, sembrerebbe configurare anche possibili ipotesi di danni erariali per le eventuali somme non dovute;

anche in merito all'altra questione evidenziata dal medesimo atto di sindacato ispettivo, ossia quella connessa ai profili di dubbia legittimità e compatibilità della nomina del vice segretario generale della difesa, la risposta del Ministro si limita a precisare che l'avvocato Pierluigi Di Palma «è persona di sicuro affidamento per l'assolvimento dell'incarico»;

allo stato attuale, oltre al precitato incarico presso il Ministero della difesa, pare che l'Avvocato dello Stato Di Palma svolga molteplici altri incarichi tra i quali spiccano quelli di «Presidente del centro studi Demetra» e di «Consulente giuridico dell'Agenzia Spaziale Italiana»;

permangono, pertanto, le perplessità evidenziate con la precedente interrogazione 4-11351 sulla legittimità del conferimento dell'incarico di vice segretario generale della difesa al predetto avvocato che, rivestendo un ruolo apicale nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, a parere degli interroganti dovrebbe esplicare le proprie funzioni necessariamente in via esclusiva -:

se il Ministro sia a conoscenza dei fatti rappresentati in premessa e quali urgenti iniziative il Ministro interrogato intenda assumere rispetto alle citate problematiche;

se intenda segnalare le questioni alla Corte dei conti affinché siano accertati eventuali danni erariali con connesse responsabilità amministrative.(4-15788)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata martedì 24 luglio 2012
nell'allegato B della seduta n. 671
All'Interrogazione 4-15788 presentata da
MAURIZIO TURCO

Risposta. - Si conferma integralmente quanto espresso nell`interrogazione in esame dall'interrogante e si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni.
Relativamente alle presenze in organico si rende noto che nell'ultimo trimestre dell'anno 2010 sono stati collocati a riposo, per raggiunti limiti di età, cinque dirigenti generali.
Quattro delle posizioni rimaste vacanti sono state ricoperte alla fine di novembre 2010, conferendo ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i rispettivi incarichi a dirigenti di seconda fascia di comprovata esperienza e professionalità in servizio presso l'Amministrazione Difesa.
L'incarico di Vice segretario generale della difesa è stato conferito, ai sensi del citato articolo 19, comma 3 - con decreto del Presidente della Repubblica previa delibera del Consiglio dei ministri - all'Avvocato dello Stato Pierluigi Di Palma che, per la qualificazione professionale nonché per gli incarichi dirigenziali di livello generale in precedenza ricoperti presso altre pubbliche amministrazioni della Stato, dà sicuro affidamento per l'assolvimento dell'incarico, nell'attuale fase di trasformazione della struttura organizzativa del segretariato generale della difesa.
Tutti gli incarichi conferiti sorso stati debitamente registrati presso gli organi competenti e tutti gli interessati sono stati retribuiti con riferimento ai ratei di presenza nel corso dell'anno.
Le vacanze in organico risultano, pertanto, essere limitate ad alcune settimane.
Inoltre, il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, ed in particolare l'articolo 9 comma 2-bis, prevede che «a decorrere dal 1o gennaio 2011 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio... non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio».
Conseguentemente, nell'elaborazione del provvedimento che determina il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dell'anno 2011, in osservanza della norma sopra esposta, si è proceduto a ricondurre le risorse all'importo dello scorso anno e, successivamente, ad operare la riduzione determinata nella misura del 10,53 per cento, sulla base del confronto tra il valore dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, seguendo le disposizioni impartite dalle circolari n. 12 del 15 aprile 2011 e n. 33 del 28 dicembre 2011, emanate dal Ministero dell'economia e delle finanze - ragioneria generale dello Stato.
Tutto ciò ha portato ad una riduzione complessiva del trattamento economico dei dirigenti di prima fascia dell'amministrazione Difesa nel corso del 2011.
Il provvedimento di determinazione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dell'anno 2011, unitamente alla relazione tecnico-finanziaria ed alla relazione illustrativa redatte ai sensi dell'articolo 40, comma 3-sexies del decreto legislativo 30 marzo 2001. n. 165, sono stati sottoposti alla visione dell'Ufficio centrale del bilancio presso il dicastero che, dopo aver operato il controllo sulla compatibilità economico-finanziaria, sul rispetto dei vincoli di bilancio e dei vincoli derivanti dalle norme di legge e del contratto nazionale, ha apposto la regolare certificazione.
In disparte, la previsione del comma 2 dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 78 del 2010, che trova regolare applicazione con riduzione effettuata direttamente da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.
Con riferimento, infine alla richiesta dei motivi per i quali la consistenza numerica di undici dirigenti di livello dirigenziale generale, in base alla quale, per legge, è commisurata la consistenza del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, comprenda anche il posto di funzione di capo dell'ufficio legislativo del Ministero della difesa, è appena il caso di rilevare che essi sono da ricercarsi direttamente nel disposto di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a tenore del quale «Il Capo dell'Ufficio legislativo è nominato fra i dirigenti del ruolo dei dirigenti ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ovvero, dal Ministro, tra gli ufficiali generali ed ammiragli in servizio permanente delle Forze armate».
Orbene, la circostanza rilevata dall'interrogante, peraltro espressamente prevista dalla citata norma regolamentare, per la quale da un certo periodo di tempo il posto di funzione di capo dell'ufficio legislativo è ricoperto da un ufficiale generale delle Forze armate con rimarchevole curriculum e specifica pregressa esperienza - che non percepisce alcuno degli emolumenti accessori dei quali si tratta - tecnicamente non vale, né può valere, ad escludere la computabilità del posto di funzione di livello dirigenziale generale civile di capo ufficio legislativo, tanto nell'organico dei dirigenti civili di livello generale del dicastero, recato dall'articolo 965, comma 1, lettera a) del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, quanto, conseguentemente, nella relativa consistenza numerica a cui è parametrato il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.
Si ribadisce, pertanto, la correttezza dell'operato di questa Amministrazione in quanto pienamente conforme alle vigenti disposizioni in materia.
In considerazione di quanto sopra esposto, non si ritiene possibile porre in essere quanto richiesto dall'interrogante.

Il Ministro della difesa: Giampaolo Di Paola.