ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15778

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 624 del 19/04/2012
Firmatari
Primo firmatario: NARDUCCI FRANCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 19/04/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI delegato in data 19/04/2012
Stato iter:
16/07/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 16/07/2012
DE MISTURA STAFFAN SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AFFARI ESTERI)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IL 27/04/2012

RISPOSTA PUBBLICATA IL 16/07/2012

CONCLUSO IL 16/07/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-15778
presentata da
FRANCO NARDUCCI
giovedì 19 aprile 2012, seduta n.624

NARDUCCI. -
Al Ministro degli affari esteri.
- Per sapere - premesso che:
il caso per certi versi drammatico della vicenda giuridica di una nostra connazionale, M.I. e, pone gravi interrogativi sul grado di tutela che lo Stato italiano riesce a garantire ai propri cittadini allorché essi vedono minacciati i loro diritti fondamentali di cittadinanza da parte dello Stato in cui sono emigrati per lavoro, tanto più quando trattasi di Stati membri dell'Unione europea;
la signora M.I. era stata assunta, previa selezione con vari colloqui, dalla Goldman Sachs di Londra, sede in cui ha preso servizio il giorno 14 febbraio 2000, occupandosi in particolare degli investimenti dei clienti italiani e dei loro rapporti commerciali con la sede londinese della banca stessa;
l'organico davvero ridotto che all'epoca si occupava dei clienti italiani e il periodo veramente esplosivo per il settore degli investimenti hanno prodotto ben presto una enorme pressione lavorativa sulla nostra concittadina: la Goldman Sachs esigeva orari di lavoro massacranti che superavano regolarmente le 11-12 ore giornaliere, per giunta, senza remunerazione dello straordinario. Tale situazione si è protratta per mesi, nonostante i ripetuti appelli della signora M.I. ai suoi diretti superiori, soprattutto in merito alla qualità del servizio offerto ai clienti, che anziché riportare il ritmo di lavoro a livello accettabile le hanno affidato un rilevante numero di progetti extra-curriculari e casi riguardanti «falliti» o «sospesi» relativi ad una banca italiana cliente di Goldman Sachs;
comprensibilmente lo stato di salute della signora M.I. ha risentito della situazione sul posto di lavoro con frequenti forti emicranie da costringerla a trascorrere i fine settimana a letto per recuperare la condizione fisica. Le sono stati affidati casi complessi, datati, non risolti da altri colleghi che se ne erano occupati prima di lei, con la conseguenza di un incattivimento dei rapporti gerarchici, a scapito unicamente della signora M.I. che, tra l'altro, si vedeva perfino negare aiuto in una specifica istanza, benché ciò fosse di competenza manageriale e non sua. È iniziata così un'operazione di mobbing nei suoi confronti, con calunnie e lamentele chiaramente false e in diretta contraddizione con le lodi che aveva ricevuto nei mesi iniziali della sua collaborazione con Goldman Sachs. In pari tempo due colleghi e la diretta superiore hanno iniziato, in sua presenza, a parlare male dell'Italia e degli italiani, utilizzando offese e luoghi comuni inaccettabili contro i clienti italiani, con il chiaro scopo di mettere in cattiva luce la signora M.I. ed emarginarla dal team, sia in ufficio che al di fuori dell'ambiente di lavoro;
il clima di tensione, il diniego della procedura di grievance prevista dalle regole interne e dallo Stato britannico, nonché le manifeste violazioni contrattuali sono sfociate in una proposta capestro unilaterale della Goldman Sachs, tesa a interrompere il rapporto di lavoro e a ottenere dalla signora M.I. la sottoscrizione di una dichiarazione liberatoria a favore della banca, con l'offerta di un indennizzo irrisorio di 2.000 sterline. Proposta rifiutata categoricamente dalla nostra concittadina, preoccupata non tanto dell'indennizzo bensì delle note professionali sicuramente punitive e fondate su false affermazioni che sarebbero state redatte a suo danno. Un timore che si sarebbe rivelato fondato come l'interessata ha potuto verificare una volta ottenuto copia del suo fascicolo personale in cui sono manifesti ed evidenti gravi falsi ideologici ed una forma severa di discriminazione e diffamazione;
il 15 settembre 2000 è giunta di fatto l'interruzione del rapporto di lavoro: dopo un colloquio in cui rifiuta di sottoscrivere la già citata liberatoria, alla signora M.I. viene fisicamente impedito, da parte del servizio di sorveglianza, di raggiungere la propria scrivania;
la signora M.I., messa brutalmente sulla strada, si è rivolta ad un legale per difendere i propri diritti e chiedere il reintegro sul posto di lavoro. Il legale interpellato ha confermato le violazioni commesse dalla banca. Inutilmente poiché il suo fascicolo contiene ancora evidenti falsificazioni, per esempio che la risoluzione del rapporto di lavoro sarebbe avvenuta di comune accordo e che l'interessata avrebbe ricevuto denaro in cambio e persino che avrebbe subito un provvedimento disciplinare quando tutto ciò è manifestamente falso. Per la nostra concittadina è iniziato in tal modo un pesante e oneroso (finanziariamente) calvario giudiziario, con avvocati che non hanno avuto il coraggio di difendere lealmente i suoi interessi contro la potente banca, tanto che si vede spesso costretta a dover presentare personalmente ricorsi e prove a sua difesa, senza trovare giustizia nelle svariate sedi giudiziali dell'ordinamento del Regno Unito a cui si è rivolta in questi anni;
essendole stato impedito di rivolgersi alla House of Lords (ultimo grado interno ed ora rinominata quale Supreme Court) la signora M.I. si è rivolta, il 9 maggio 2007, alla Corte europea dei diritti dell'uomo inoltrando ricorso contro il Regno Unito per violazione dei diritti umani ma, dopo un anno, ha ottenuto risposta negativa. La Corte, infatti, ha valutato che il ricorso non adempiva a quanto previsto dagli articoli 34 e 35 della convenzione di Strasburgo e a nulla sono valsi le successive precisazioni e chiarimenti inviati dalla signora M.I. all'organismo sopranazionale;
la signora M.I., non avendo avuto soddisfazione attraverso le istanze summenzionate, ha intrapreso un'azione giudiziaria contro la Goldman Sachs ricorrendo alla Central London County Court, con un procedimento che si trascinerà avanti tra rinvii, un incredibile andirivieni di corrispondenza, nuovi ricorsi a lei imposti, ripetuti ordini di conciliazione, certificazioni (naturalmente con costi proporzionali al numero di atti richiesti e inoltrati) ed evidenti omissioni e negligenze da parte della County Court. Le conseguenze sul piano fisico per la signora M.I. sono state pesanti: il 6 settembre 2009 ha rischiato un infarto a causa di una grave forma di tachicardia e un ipertiroidismo che le vengono diagnosticati, di cui subisce ancora oggi le conseguenze;
il 27 luglio 2010 la signora M.I. si è rivolta alla Commissione europea a Bruxelles inoltrando formale denuncia contro il Regno Unito per inadempimento giudiziario di Stato membro, accompagnando la denuncia stessa con una folta e meticolosa documentazione di quanto accaduto;
dopo avere ripetutamente sollecitato una risposta, o una presa d'atto, il 24 gennaio 2011 la signora M.I. ha ricevuto una comunicazione da parte della Commissione europea (protocollo CHAP (2010) 2528), con cui si respinge la denuncia, dando a giustificazione che trattasi di «lamentela di lavoro» e non di inadempimento giudiziario da parte di uno Stato membro. La Commissione stessa consiglia quindi di rivolgersi alla magistratura del Regno Unito oppure alla Corte europea dei diritti dell'uomo, nonostante le testuali parole «denuncia» e «inadempienza» siano le prime del documento ed evidenziate in prima pagina;
la poca considerazione riservata al suo caso - come detto, non sono in gioco soltanto aspetti di remunerazione in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, bensì il licenziamento ingiusto e immotivato, le qualificazioni negative nel fascicolo dell'interessata e quello che all'interrogante appare lo strapotere di un colosso bancario contro una persona che difende strenuamente la propria dignità umana e professionale - ha rappresentato un durissimo colpo per la signora M.I. che, per non lasciare nulla di intentato, ha denunciato il tutto al Ministero degli affari esteri a Roma e ha chiesto assistenza e tutela legale al consolato generale d'Italia a Londra;
il consolato generale d'Italia a Londra ha risposto che non può interferire nelle vertenze legali riguardanti il Paese ospitante e suggerito alla signora M.I. di rivolgersi ad un legale. Nessun tipo di presa di posizione, invece, sulle gravi illegalità subite da una cittadina italiana da parte del datore di lavoro. Peraltro lo studio legale indicato nelle liste del consolato, dopo avere ascoltato dalla signora M.I. l'esposizione dei fatti, ha risposto che non intende occuparsene, così come avevano fatto in precedenza altri studi legali;
anche la risposta data dalla direzione generale per gli italiani all'estero del Ministero degli affari esteri è stata perfettamente in linea con quella adottata dal consolato generale a Londra. La succitata direzione generale ha infatti scritto in data 15 aprile 2011 che l'azione può essere promossa esclusivamente da un legale rappresentante oppure che la signora M.I. si rivolga alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Nessuna considerazione è stata attribuita al fatto che i legali inglesi hanno declinato il caso, che il Regno Unito ha violato le proprie leggi e i trattati europei sui diritti fondamentali dei cittadini comunitari, pur essendo Stato membro dell'Unione europea e dunque soggetto alla sua normativa e, altresì, che la Corte di Strasburgo non ha voluto ammettere, in virtù degli articoli 34 e 35 della sua convenzione, che si trattasse di un caso di violazione dei diritti umani;
nello sforzo estremo e caparbio di difendere la propria dignità personale e professionale e i propri diritti, la signora M.I. ha esperito un ultimo tentativo di appellarsi alla High Court, che però ha confermato che può ricevere appello esclusivamente da un CIRCUIT JUDGE (secondo grado della County Court), ovvero ciò che il DISTRICT JUDGE (primo grado della County Court) ha appunto impedito con modalità di dubbia legittimità omettendo di arrivare ad una sentenza, in un senso o nell'altro -:
se e in che modo il Governo intenda ripensare i propri criteri di tutela e di protezione legale dei propri cittadini all'estero che, allo stato attuale sono a giudizio dell'interrogante piuttosto generici e deboli, non garantendo adeguatamente l'assistenza necessaria soprattutto nel rapporto con i procedimenti giudiziari;
se il Ministero degli affari esteri - alla luce anche di casi eclatanti come quello di Carlo Parlanti negli Stati Uniti d'America e di Daniele Franceschi, carpentiere di Viareggio, sposato, separato e padre di un bambino di nove anni, finito in un carcere francese con accuse tutte da comprovare e morto in circostanze da chiarire, sicuramente dopo avere subito maltrattamenti - non intenda modificare le procedure di assistenza legale ai nostri connazionali all'estero impartendo a tal fine direttive più stringenti alla propria rete consolare, migliorando la formazione del personale addetto e incrementando le risorse finanziarie destinate ad una tutela che non sia limitata alla semplice indicazione di uno studio legale;
se il Governo non intenda farsi portatore di nuove proposte normative tese a migliorare la protezione dei cittadini comunitari che, in virtù della forte mobilità professionale indotta dalla libera circolazione delle persone, sono più esposti alle violazioni dei diritti fondamentali in ambiente di lavoro, proposte che contemplino, per esempio, strumenti più incisivi per le infrazioni perpetrate dagli Stati membri e per gli inadempimenti di cui essi si rendono colpevoli;
se il Governo intenda valutare l'opportunità di approfondire le ragioni dell'inopinato diniego di giustizia ricevuto dalla signora M.I. da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, verificando l'esigenza di promuovere un aggiornamento, se necessario, dei parametri del Consiglio d'Europa nella materia del diritto del lavoro;
se il Governo non intenda far luce, in ambito europeo, sulle responsabilità del Regno Unito nei confronti della signora M.I.;
quali iniziative anche sul piano della tutela giudiziaria della nostra connazionale intenda assumere alla luce delle criticità chiaramente illustrate in premessa. (4-15778)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata lunedì 16 luglio 2012
nell'allegato B della seduta n. 666
All'Interrogazione 4-15778 presentata da
FRANCO NARDUCCI

Risposta. - La prassi generalmente applicata a livello internazionale prevede che le rappresentanze diplomatico-consolari non intervengono in giudizio a sostegno di propri cittadini, in quanto le questioni attinenti ai rapporti fra privati non possono costituire oggetto di intervento da parte degli Stati. L'assistenza legale che gli uffici diplomatico-consolari possono offrire ai propri connazionali comprende una serie articolata di misure che vengono adottate in relazione ai casi e che variano a seconda dei Paesi.
Per quanto concerne specificamente l'Italia, le sedi all'estero possono mettere a disposizione dei connazionali, che ne facciano richiesta, una lista di avvocati di riferimento e, ove consentito dall'ordinamento locale e richiesto dagli interessati, prendere parte alle udienze in qualità di uditori. Un intervento ufficiale presso le competenti autorità giudiziarie per segnalare un caso può aver luogo esclusivamente nella misura in cui, da parte di quelle stesse autorità, vi sia un'evidente discriminazione nei confronti di cittadini italiani, sulla base della nazionalità. Si tratta di un profilo classico dell'azione consolare.
Le rappresentanze italiane possono, inoltre, prestare assistenza per il pagamento delle spese legali, in casi di particolare gravità a connazionali indigenti residenti all'estero oppure non residenti ma temporaneamente all'estero. L'assistenza può essere prestata sotto due forme:

sussidio per la partecipazione alle spese legali;

pagamento diretto della parcella del legale.

Ai connazionali in transito, che si trovino in stato di fermo o in attesa di primo giudizio, può essere fornita assistenza sotto forma di prestito.
Più in generale, è attualmente in corso un negoziato fra i Paesi membri dell'Unione europea sul progetto di direttiva del consiglio in materia di protezione consolare dei cittadini europei non rappresentati all'estero, che può costituire un'utile occasione di confronto fra i diversi sistemi di assistenza adottati dai singoli Stati.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Staffan de Mistura.