ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15739

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 623 del 18/04/2012
Firmatari
Primo firmatario: MONTAGNOLI ALESSANDRO
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 18/04/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 18/04/2012
Stato iter:
22/11/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 22/11/2012
RUPERTO SAVERIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 22/11/2012

CONCLUSO IL 22/11/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-15739
presentata da
ALESSANDRO MONTAGNOLI
mercoledì 18 aprile 2012, seduta n.623

MONTAGNOLI. -
Al Ministro dell'interno.
- Per sapere - premesso che:

il comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge n. 78 convertito nella legge n. 122 del 2010, afferma come: «Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro o seduta»;

il comune di Gussago, con nota protocollo n. 33320 del 16 novembre 2011, ha formulato alla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, una richiesta di parere relativa all'interpretazione del citato comma 5, articolo 5, chiedendo, nello specifico, se la disposizione si applichi anche al caso in cui un consigliere comunale viene nominato, successivamente, revisore in un altro comune della medesima provincia e se la disposizione, viceversa, si applichi anche al caso inverso, ovvero quando un revisore di un comune venga successivamente eletto consigliere comunale in un altro comune della stessa provincia;

la Sezione regionale della Corte dei conti di controllo per la Lombardia, nell'adunanza del 6 dicembre 2011, n. 666 del 2011, ha stabilito come il citato articolo 5, comma 5, e il comma 2 dell'articolo 6 e concernente il valore del gettone di presenza da parte dei consiglieri comunali a consigli e commissioni, attribuisca al destinatario sostanzialmente il medesimo trattamento economico e consistente esclusivamente nel diritto al rimborso delle spese sostenute e alla corresponsione, ove prevista, di 30 euro a titolo di gettone di presenza per seduta giornaliera;

la citata sentenza della Corte dei conti richiama la delibera della sentenza n. 155 del 2011 senza discostarsi da questa e parifica altresì le due fattispecie, oggetto della richiesta del comune di Gussago;

la normativa vigente e il parere della Corte dei conti stanno provocando dei gravi effetti sugli enti locali, limitando notevolmente la possibilità per gli amministratori locali per la partecipazione attiva di questi alla vita politica del proprio comune, principale riferimento della pubblica amministrazione per i cittadini -:

se non ritenga opportuno, in ragione della assoluta importanza della partecipazione alla vita politica dei membri dei consigli comunali e dell'interpretazione estremamente restrittiva della Corte dei conti, fornire gli opportuni chiarimenti sulla vicenda ed adottare altresì le opportune iniziative per fornire una interpretazione della norma. (4-15739)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata giovedì 22 novembre 2012
nell'allegato B della seduta n. 722
All'Interrogazione 4-15739 presentata da
ALESSANDRO MONTAGNOLI

Risposta. - L'interrogante chiede a questa amministrazione di assumere iniziative dirette ad intervenire sulla normativa vigente prevedendo, per i titolari di cariche elettive degli enti locali che siano anche titolari di incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009, la possibilità di optare per la percezione dell'indennità di funzione ovvero del compenso previsto per l'espletamento dell'incarico.
Com'è noto, l'articolo 5, comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto che, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, ove non si verifichino ipotesi d'incompatibilità, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute. Eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta.
Inoltre, l'articolo 6, comma 2, del predetto decreto-legge n. 78 del 2010 prevede che «la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica».
Sul punto il legislatore è intervenuto recentemente con una norma d'interpretazione autentica, stabilendo - con il comma 2-bis dell'articolo 35 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35 - che la disposizione di cui al citato articolo 6, si interpreta nel senso che «... il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica è previsto per gli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori dei conti».
La citata interpretazione non appare estensibile all'ipotesi disciplinata dall'articolo 5, comma 5, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, norma che fissa il principio - come già detto in premessa - della gratuità di tutti gli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni ai titolari di cariche elettive.
Sull'interpretazione del citato articolo 5, comma 5, è recentemente intervenuta la Corte dei conti - Sezione Lombardia, che con pareri del 16 maggio 2012, n. 199 e del 31 maggio 2012, n. 257, ha sottolineato che «... al soggetto che è titolare di carica elettiva è preclusa la possibilità di percepire emolumenti per lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni».
Si soggiunge che la gratuità dell'incarico, prevista dal citato articolo 5, risponde alla ratio di evitare il cumulo di incarichi retribuiti e di perseguire in tal modo, attraverso un risparmio della spesa corrente, l'equilibrio della finanza pubblica complessiva (Confrontare Corte Costituzionale n. 151 del 2012).

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Saverio Ruperto.